IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  recante
disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli  acquirenti
di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004,  n.  210
e,   in   particolare,   l'articolo   4,    recante    «Assicurazione
dell'immobile», come  modificato  dall'articolo  386,  comma  1,  del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
  Visto il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 20  giugno
2005, n. 122, secondo cui il costruttore e' obbligato a contrarre  ed
a  consegnare  all'acquirente  all'atto   del   trasferimento   della
proprieta' a pena di nullita' del contratto  che  puo'  essere  fatta
valere solo dall'acquirente, una  polizza  assicurativa  indennitaria
decennale a beneficio dell'acquirente e con  effetto  dalla  data  di
ultimazione dei lavori a copertura  dei  danni  materiali  e  diretti
all'immobile, compresi i danni ai terzi,  cui  sia  tenuto  ai  sensi
dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da  rovina  totale  o
parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere,  per  vizio
del suolo o per difetto della costruzione, e  comunque  manifestatisi
successivamente   alla   stipula   del   contratto   definitivo    di
compravendita o di assegnazione; 
  Visto il comma 1-bis del citato articolo 4, secondo cui con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati il  contenuto  e  le  caratteristiche  della  polizza  di
assicurazione e il relativo modello standard; 
  Visti  i  commi  1-ter  e  1-quater  del  citato  articolo  4   che
disciplinano  gli  effetti  contrattuali  in  caso  di  inadempimento
dell'obbligo assicurativo, nonche' le condizioni formali di validita'
degli atti di trasferimento; 
  Visto l'articolo 389 del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14,  recante  la  disciplina  transitoria  applicabile  alle  polizze
assicurative nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma
1-bis, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 4980 del 25 maggio 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. E' approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale  a
beneficio dell'acquirente per l'assicurazione dell'immobile, previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. 
  2. La polizza indennitaria decennale di cui al comma 1 deve  essere
conforme allo schema tipo contenuto nell'«Allegato A - Schema  Tipo»,
al presente decreto. Le clausole previste nel modello standard di cui
all'«Allegato A - Schema Tipo» costituiscono contenuto  minimo  della
polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo  in
senso piu' favorevole per il beneficiario. 
  3.  Tenuto  conto  delle  franchigie,  delle  limitazioni  e  delle
condizioni, le parti determinano la somma assicurata e i massimali in
modo tale da apprestare una garanzia a copertura  dei  rischi  e  dei
danni di cui all'articolo. 1669 del codice civile e  dell'articolo  4
del decreto legislativo n. 122 del 2005. 
  4. Resta salvo il diritto  dell'acquirente  di  agire  in  giudizio
contro il costruttore, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile,
per il  risarcimento  del  residuo  danno  che  risulti  non  coperto
dall'indennizzo  a  causa  del  limite  della  somma  assicurata  per
ciascuna partita, del limite  massimo  della  somma  assicurata  alla
partita 1, nonche' per effetto delle altre condizioni  e  limitazioni
apposte nel contratto assicurativo tipo. 
  5. Ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione  della
copertura assicurativa il contraente  e  l'assicuratore  compilano  e
sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell'«Allegato  B -  Scheda
Tecnica»,  nonche'  l'attestazione  di  conformita'   della   polizza
assicurativa di cui all'«Allegato C - Attestazione  di  conformita'»,
al presente decreto. 
  6. All'atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e
copia dell'«Attestazione  di  Conformita'».  L'Assicuratore  rilascia
copia  dell'«Attestazione  di  Conformita'»  al  notaio  che  ne   fa
richiesta. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988 n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 20 giugno 2005, n. 122  recante:  «Disposizioni
          per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti  di
          immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto  2004,  n.
          210»: 
                «Art.  4  (Assicurazione  dell'immobile).  -  1.   Il
          costruttore  e'  obbligato  a  contrarre  ed  a  consegnare
          all'acquirente all'atto del trasferimento della  proprieta'
          a pena di nullita' del  contratto  che  puo'  essere  fatta
          valere  solo  dall'acquirente,  una  polizza   assicurativa
          indennitaria decennale a beneficio  dell'acquirente  e  con
          effetto dalla data di ultimazione dei  lavori  a  copertura
          dei danni materiali  e  diretti  all'immobile,  compresi  i
          danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo  1669
          del codice civile, derivanti da rovina  totale  o  parziale
          oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per  vizio
          del suolo o  per  difetto  della  costruzione,  e  comunque
          manifestatisi successivamente alla  stipula  del  contratto
          definitivo di compravendita o di assegnazione. 
                1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
          entro  novanta  giorni  dal   1°   settembre   2021,   sono
          determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza
          di assicurazione e il relativo modello standard. 
                1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo  previsto
          dal  comma  1,  l'acquirente  che   abbia   comunicato   al
          costruttore la propria volonta' di recedere  dal  contratto
          di  cui  all'articolo  6  ha   diritto   di   escutere   la
          fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). 
                1-quater. L'atto di trasferimento deve  contenere  la
          menzione  degli  estremi   identificativi   della   polizza
          assicurativa e della sua conformita'  al  decreto  previsto
          dal comma 1-bis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  389  del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice  della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
          19 ottobre 2017, n. 155.»: 
                «Art. 389 (Entrata  in  vigore).  -  1.  Il  presente
          decreto entra in vigore il 15  luglio  2022,  salvo  quanto
          previsto al comma 2. 
                1-bis. 
                2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
          364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e  388  entrano
          in   vigore   il   trentesimo   giorno   successivo    alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente
          decreto. 
                3. Le disposizioni di cui agli articoli  3  e  4  del
          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
          dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si  applicano
          anche nelle more dell'adozione  dei  decreti  di  cui  agli
          articoli 3, comma 7-bis, e 4,  comma  1-bis,  del  predetto
          decreto legislativo e il  contenuto  della  fideiussione  e
          della polizza assicurativa e' determinato dalle  parti  nel
          rispetto    di    quanto    previsto    dalle    richiamate
          disposizioni.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1669  del  codice
          civile: 
                «Art. 1669 (Rovina e difetti  di  cose  immobili).  -
          Quando si tratta  di  edifici  o  di  altre  cose  immobili
          destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel  corso
          di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del  suolo
          o per difetto della  costruzione,  rovina  in  tutto  o  in
          parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o  gravi
          difetti, l'appaltatore e' responsabile  nei  confronti  del
          committente e dei suoi aventi causa, purche' sia  fatta  la
          denunzia entro un anno dalla scoperta. 
                Il diritto del committente si prescrive  in  un  anno
          dalla denunzia.». 
              - Per il testo dell'art. 4 del d. lgs. n. 122 del  2005
          si veda nelle note alle premesse.