IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 68; 
  Visto l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2,
ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico -  ora  delle
imprese e  del  made  in  Italy -  disciplina,  con  regolamento,  le
condizioni e le modalita' di  amministrazione,  di  intervento  e  di
rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
  Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno il Ministro delle imprese e del  made  in
Italy determina, con proprio  decreto,  tenuto  conto  dei  risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia; 
  Visto l'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 4 agosto 2017, n.
124 che, nel novellare il citato art. 303 del Codice, prevede che  la
misura del contributo sia elevata, nel limite  massimo,  al  15%  del
premio imponibile; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo  di  garanzia
per  le  vittime  della   caccia   nell'esercizio   2021,   trasmesso
dall'Amministratore delegato della CONSAP, con nota n. 0190845/22 del
30 settembre 2022, nella quale, registrandosi un avanzo  di  bilancio
che diminuisce il deficit patrimoniale, si rappresenta l'opportunita'
di confermare, per il  2023,  l'aliquota  contributiva  nella  stessa
misura prevista per l'esercizio 2022, pari al 10%; 
  Ritenuto necessario, alla luce dei risultati di bilancio ed al fine
di consentire la ristrutturazione economico  patrimoniale  del  Fondo
attraverso  la   graduale   articolazione   temporale   dell'aliquota
contributiva, confermare, per il 2023, l'aliquota contributiva  nella
misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente; 
  Visto il provvedimento n. 124 del 22  novembre  2022  dell'IVASS  -
Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni   -   recante   la
determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2023; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di  confermare,  per  il  2023,
l'aliquota contributiva del 10%, secondo principi  di  gradualita'  e
sostenibilita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  contributo  che  le   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'  civile  verso
terzi derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  dall'uso
delle armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono  tenute  a
versare, per  l'anno  2023,  alla  CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi  pubblici  S.p.a. -  Gestione  autonoma  del  Fondo   di
garanzia per le vittime della caccia e' determinato nella misura  del
10% dei premi  incassati  nello  stesso  esercizio,  al  netto  della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con  il  provvedimento
IVASS di cui in premessa.