Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Sospensione  di  termini  in  materia  di  adempimenti  e  versamenti
  tributari  e   contributivi,   nonche'   sospensione   di   termini
  amministrativi 
 
  1. Nei confronti dei soggetti che alla data del  26  novembre  2022
avevano ((la residenza ovvero)) la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dei Comuni di Casamicciola  Terme  e  di  Lacco  Ameno
dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo  29  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla  medesima  data
del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo  sono
sospesi: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  e  delle  trattenute  relative   alle
addizionali  regionale  e  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, che i  predetti  soggetti  operano  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023; 
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'  dagli  atti
previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di  quanto
gia' versato. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  agli  atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui  al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli  enti  territoriali,  nonche'  agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160. 
  4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1  ((sono  altresi'))
sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data
del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il  16
settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di
sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di  ciascun
mese, a decorrere dal 16 settembre  2023.  I  termini  di  versamento
relativi  alle  cartelle  di   pagamento   e   agli   atti   previsti
dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122,   e
dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n.  44,  non  ancora  affidati  all'agente  della  riscossione,
nonche'  agli   atti   previsti   dall'articolo   30   dello   stesso
decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai  sensi  dei  commi  1  e  3,
riprendono a decorrere allo scadere del  periodo  di  sospensione.  I
termini di versamento relativi  alle  ingiunzioni  di  cui  al  regio
decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792,
della legge n. 160  del  2019,  non  ancora  affidati  ai  sensi  del
medesimo comma 792, sospesi per effetto del  comma  3,  riprendono  a
decorrere allo scadere del periodo di  sospensione.  Gli  adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle
sospensioni sono  effettuati  entro  il  30  settembre  2023.  6.  Si
applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma  3,
della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  la   disciplina   prevista
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  24  settembre
2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo  n.
159  del  2015  si  applica  anche  agli  atti  emessi   dagli   enti
territoriali e dai soggetti affidatari di  cui  all'articolo  53  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola  Terme  e  Lacco
Ameno  il  gettito  dei  tributi  non  versati  per   effetto   delle
sospensioni di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'interno un fondo con una  dotazione  di  1.340.000
euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro  per  l'anno  2023,  di  cui
884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di
Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in
favore del Comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di
cui  al  periodo  precedente,  l'Agenzia  delle  entrate  provvede  a
trattenere le relative somme in cinque rate annuali di  importo  pari
ad un quinto del  contributo  assegnato  complessivamente  a  ciascun
comune per gli anni 2022  e  2023,  dall'imposta  municipale  propria
riscossa  a  decorrere  dall'anno  2023.   Gli   importi   recuperati
dall'Agenzia delle  entrate  sono  annualmente  versati  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   29   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
                «Art.   29    (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento).  -  1.  Le  attivita'  di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
                  a) l'avviso  di  accertamento  emesso  dall'Agenzia
          delle  Entrate  ai  fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   il   connesso
          provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono
          contenere  anche  l'intimazione  ad  adempiere,  entro   il
          termine  di  presentazione  del  ricorso,  all'obbligo   di
          pagamento degli importi negli stessi indicati,  ovvero,  in
          caso di tempestiva proposizione del  ricorso  ed  a  titolo
          provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
          contenuta   nei   successivi   atti   da   notificare    al
          contribuente, anche mediante  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
          importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai  fini
          delle imposte sui  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto  ed
          ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
                  b) gli  atti  di  cui  alla  lettera  a)  divengono
          esecutivi decorso il termine utile per la proposizione  del
          ricorso e devono espressamente recare  l'avvertimento  che,
          decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il  pagamento,
          la  riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
                  c) in presenza di fondato pericolo per il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
                  d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
                  e)  l'agente  della  riscossione,  sulla  base  del
          titolo  esecutivo  di  cui  alla  lettera  a)  e  senza  la
          preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  f) a partire dal primo giorno successivo al termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                  g)  ai  fini   della   procedura   di   riscossione
          contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti  in
          norme vigenti al ruolo e  alla  cartella  di  pagamento  si
          intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
          i riferimenti alle somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
                  h)   in   considerazione   della   necessita'    di
          razionalizzare  e   velocizzare   tutti   i   processi   di
          riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
          di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche  in
          deroga alle norme  vigenti,  sono  introdotte  disposizioni
          finalizzate     a     razionalizzare,     progressivamente,
          coerentemente con le norme di cui  al  presente  comma,  le
          procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di   liquidazione,   controllo   e
          accertamento sia ai fini delle imposte sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  che   ai   fini   degli   altri   tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  delle  altre
          entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
                2. All'articolo 182-ter del Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo comma, dopo le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
                  b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
          dai  seguenti:  «La  proposta   di   transazione   fiscale,
          unitamente con la documentazione di cui  all'articolo  161,
          e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
                  c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
                3. All'articolo 87 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
                  «2-bis.  L'agente  della  riscossione   cui   venga
          comunicata  la  proposta  di  concordato,  ai  sensi  degli
          articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
          in deroga alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e  la  approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
                4. L'articolo 11 del  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al  pagamento  di
          imposte). - 1. E' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
          imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  ovvero  di
          interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a   dette
          imposte  di  ammontare  complessivo   superiore   ad   euro
          cinquantamila, aliena simulatamente  o  compie  altri  atti
          fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
          tutto o in parte inefficace  la  procedura  di  riscossione
          coattiva.  Se  l'ammontare  delle  imposte,   sanzioni   ed
          interessi e' superiore ad euro duecentomila si  applica  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
                  2. E' punito  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di ottenere per  se'  o  per
          altri  un  pagamento  parziale  dei  tributi   e   relativi
          accessori, indica nella documentazione presentata  ai  fini
          della procedura di transazione fiscale elementi attivi  per
          un ammontare  inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi
          passivi fittizi per un ammontare complessivo  superiore  ad
          euro  cinquantamila.  Se  l'ammontare  di  cui  al  periodo
          precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica  la
          reclusione da un anno a sei anni.». 
                5. All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
                6. In  caso  di  fallimento,  il  curatore,  entro  i
          quindici  giorni  successivi   all'accettazione   a   norma
          dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
          comunica ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
          dell'eventuale  insinuazione  al  passivo  della  procedura
          concorsuale.   Per   la    violazione    dell'obbligo    di
          comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 
                7. All'articolo 319-bis del codice  penale,  dopo  le
          parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
          esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
          (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017,  attuata
          con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,  e  al  fine
          della definizione delle procedure amichevoli interpretative
          di carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle
          entrate  adottati   in   attuazione   di   tali   procedure
          amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
          1, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.". 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  23  e  24  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 «Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi»: 
                «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
          - 1. Gli enti e  le  societa'  indicati  nell'articolo  87,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni  indicate
          nell'articolo 5 del  predetto  testo  unico  e  le  persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'articolo 51  )  del  citato  testo  unico,  o  imprese
          agricole,  le  persone  fisiche  che  esercitano   arti   e
          professioni,  il  curatore  fallimentare,  il   commissario
          liquidatore   nonche'   il   condominio   quale   sostituto
          d'imposta, i quali corrispondono  somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48 dello stesso testo  unico,  devono  operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
                1-bis  I  soggetti  che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di    cui    all'articolo    48    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
                2. La ritenuta da operare e' determinata: 
                  a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
          di cui all'articolo 48 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'  articolo  11
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni; 
                  b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
                  c) sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
                  d) sulla parte imponibile del trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
                  e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori
          di  cui  all'articolo  48,  del  citato  testo  unico,  non
          compresi nell'articolo  16,  comma  1,  lettera  a),  dello
          stesso testo unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore
          dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
          di reddito. 
                3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
                4.  Ai  fini  del  compimento  delle  operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici.». 
                «Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
          lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel  comma  1,
          dell'articolo  23,  che  corrispondono   redditi   di   cui
          all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  devono   operare
          all'atto  del  pagamento  degli  stessi,  con  obbligo   di
          rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  sulla  parte  imponibile  di
          detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del
          predetto testo unico.  Nel  caso  in  cui  la  ritenuta  da
          operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
          in  parte,  sui  contestuali  pagamenti   in   denaro,   il
          sostituito e'  tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si  applicano,
          in quanto compatibili, tutte le disposizioni  dell'articolo
          23 e, in particolare,  i  commi  2,  3  e  4.  Sulla  parte
          imponibile dei redditi di cui  all'articolo  16,  comma  1,
          lettera c),  del  medesimo  testo  unico,  la  ritenuta  e'
          operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 
                1-bis. Sulla parte imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'articolo 48-bis comma  1,  lettera  d-bis),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
                1-ter Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia  di  redditi  assimilati   a   quelli   di   lavoro
          dipendente, corrisposti  a  soggetti  non  residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per cento. 
                1-quater. Sulla parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 50,  comma
          1, lettera h-bis) del TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   30   del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
                «Art. 30 (Potenziamento dei processi  di  riscossione
          dell'INPS).  -  1.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2011,
          l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
          a qualunque titolo dovute  all'INPS,  anche  a  seguito  di
          accertamenti  degli  uffici,  e'  effettuata  mediante   la
          notifica di un avviso di  addebito  con  valore  di  titolo
          esecutivo. 
                2. L'avviso di addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 
                4.  L'avviso  di  addebito  e'  notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
                5. L'avviso di cui al comma 2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizione contenute nel decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
                6. All'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
                10. L'articolo 25, comma 2, del  decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 
                13. In caso di mancato o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
                14.  Ai  fini  di  cui  al   presente   articolo,   i
          riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
          iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati ai  fini  del  recupero  delle  somme  dovute  a
          qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso  dallo
          stesso  Istituto,  costituito   dall'avviso   di   addebito
          contenente  l'intimazione   ad   adempiere   l'obbligo   di
          pagamento delle medesime somme  affidate  per  il  recupero
          agli agenti della riscossione. 
                15. I  rapporti  con  gli  agenti  della  riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.». 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 9, commi da 3-bis a
          3-sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento): 
                «Art. 9 (Potenziamento dell'accertamento  in  materia
          doganale). - Omissis. 
                3-bis. Gli atti di accertamento  emessi  dall'Agenzia
          delle  dogane  ai  fini  della  riscossione  delle  risorse
          proprie tradizionali di cui all'articolo  2,  paragrafo  1,
          lettera  a),  della   decisione   2007/436/CE/Euratom   del
          Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai
          sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del  regolamento  (CE)
          n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          aprile  2008,  e  della  connessa   IVA   all'importazione,
          diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica  e,
          oltre a  contenere  l'intimazione  ad  adempiere  entro  il
          termine di dieci giorni dalla ricezione  dell'atto,  devono
          anche espressamente recare l'avvertimento che,  decorso  il
          termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
          richieste,  in  deroga  alle  disposizioni  in  materia  di
          iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della
          riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con  le
          modalita'  determinate  con  provvedimento  del   direttore
          dell'Agenzia delle dogane, di concerto  con  il  Ragioniere
          generale  dello  Stato.  L'agente  della  riscossione,  con
          raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale
          e' stato notificato  l'atto  di  accertamento,  informa  il
          debitore  di  aver  preso  in  carico  le  somme   per   la
          riscossione. 
                3-ter. L'agente della  riscossione,  sulla  base  del
          titolo  esecutivo  di  cui  al  comma  3-bis,  e  senza  la
          preventiva notifica della cartella  di  pagamento,  procede
          all'espropriazione forzata con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione  dell'estratto  dell'atto  di  cui  al
          comma 3-bis, come trasmesso  all'agente  della  riscossione
          con le  modalita'  determinate  con  il  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane,  di  concerto  con  il
          Ragioniere generale dello Stato, previsto al  comma  3-bis,
          tiene luogo a tutti gli effetti  dell'esibizione  dell'atto
          stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne
          attesti la provenienza.  Decorso  un  anno  dalla  notifica
          degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione  forzata
          e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo
          50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602. 
                3-quater. A partire dal primo  giorno  successivo  al
          termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli
          atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli  interessi
          di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previsti  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
                3-quinquies. Ai fini della procedura  di  riscossione
          contemplata dai commi da 3-bis a  3-sexies,  i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo  ed  alla  cartella  di
          pagamento si intendono effettuati  agli  atti  indicati  al
          comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
          intendono effettuati alle somme affidate agli agenti  della
          riscossione secondo le disposizioni  di  cui  ai  commi  da
          3-bis a 3-sexies. 
                3-sexies.  La  dilazione   del   pagamento   prevista
          dall'articolo  19  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere  concessa
          solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della
          riscossione 
                Omissis.». 
              - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che  approva
          l'annesso testo unico delle disposizioni di legge  relative
          alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1910,  n.
          227. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 792, della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «792. Le attivita' di riscossione relative agli  atti
          degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
          1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti  pendenti
          alla stessa data in base alle norme che  regolano  ciascuna
          entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
                  a) l'avviso di  accertamento  relativo  ai  tributi
          degli enti e agli atti finalizzati alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali  emessi  dagli  enti  e  dai  soggetti
          affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
          decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma
          691, della legge n.  147  del  2013,  nonche'  il  connesso
          provvedimento  di   irrogazione   delle   sanzioni   devono
          contenere  anche  l'intimazione  ad  adempiere,  entro   il
          termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel  caso  di
          entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla  notifica
          dell'atto  finalizzato  alla  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi  negli
          stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
          del   ricorso,   l'indicazione   dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 472,  concernente  l'esecuzione  delle
          sanzioni,  ovvero  di  cui  all'articolo  32  del   decreto
          legislativo 1° settembre 2011,  n.  150.  Gli  atti  devono
          altresi' recare espressamente l'indicazione che gli  stessi
          costituiscono  titolo  esecutivo  idoneo  ad  attivare   le
          procedure esecutive e cautelari nonche'  l'indicazione  del
          soggetto che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  ultimo
          per il pagamento, procedera' alla riscossione  delle  somme
          richieste,  anche  ai  fini  dell'esecuzione  forzata.   Il
          contenuto degli  atti  di  cui  al  periodo  precedente  e'
          riprodotto anche  nei  successivi  atti  da  notificare  al
          contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
          importi dovuti in base agli avvisi  di  accertamento  e  ai
          connessi provvedimenti di irrogazione  delle  sanzioni,  ai
          sensi del  regolamento,  se  adottato  dall'ente,  relativo
          all'accertamento  con   adesione,   di   cui   al   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19  del
          decreto legislativo n. 472 del 1997,  nonche'  in  caso  di
          definitivita' dell'atto  impugnato.  Nei  casi  di  cui  al
          periodo precedente, il versamento delle somme  dovute  deve
          avvenire   entro   sessanta   giorni    dalla    data    di
          perfezionamento della notifica; la sanzione  amministrativa
          prevista  dall'articolo  13  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi  di  omesso,
          carente  o  tardivo  versamento  delle  somme  dovute,  nei
          termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
          ivi indicati; 
                  b) gli atti  di  cui  alla  lettera  a)  acquistano
          efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile  per
          la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta  giorni
          dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
          entrate patrimoniali, senza la  preventiva  notifica  della
          cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui  al
          testo unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla
          procedura  coattiva  per  la  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici,  dei
          proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e  delle
          tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
          n. 639. Decorso il termine di  trenta  giorni  dal  termine
          ultimo  per  il  pagamento,  la  riscossione  delle   somme
          richieste e' affidata in  carico  al  soggetto  legittimato
          alla riscossione forzata. L'esecuzione e'  sospesa  per  un
          periodo di centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico
          degli atti di cui alla lettera a) al  soggetto  legittimato
          alla riscossione forzata;  il  periodo  di  sospensione  e'
          ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle  somme
          richieste sia  effettuata  dal  medesimo  soggetto  che  ha
          notificato   l'avviso   di   accertamento.    Nelle    more
          dell'emanazione del decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, le modalita' di trasmissione del  carico  da
          accertamento  esecutivo  al   soggetto   legittimato   alla
          riscossione  sono  individuate   dal   competente   ufficio
          dell'ente. Le  modalita'  di  trasmissione  del  carico  da
          accertamento  esecutivo  al   soggetto   legittimato   alla
          riscossione sono  demandate  a  un  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                  c) la sospensione non si  applica  con  riferimento
          alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
          azione  prevista  dalle  norme  ordinarie  a   tutela   del
          creditore. La predetta sospensione non  opera  in  caso  di
          accertamenti definitivi,  anche  in  seguito  a  giudicato,
          nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
          dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla  riscossione
          forzata  informa  con   raccomandata   semplice   o   posta
          elettronica il debitore di aver preso in  carico  le  somme
          per la riscossione; 
                  d) in presenza  di  fondato  pericolo,  debitamente
          motivato e portato a conoscenza del  contribuente,  per  il
          positivo esito della riscossione, decorsi  sessanta  giorni
          dalla notifica degli  atti  di  cui  alla  lettera  a),  la
          riscossione  delle  somme  in  essi  indicate,   nel   loro
          ammontare integrale comprensivo di  interessi  e  sanzioni,
          puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
          riscossione forzata anche prima del termine previsto  dalle
          lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
          e ove il soggetto  legittimato  alla  riscossione  forzata,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), venga a conoscenza di  elementi  idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          c) e non deve essere  inviata  l'informativa  di  cui  alla
          medesima lettera c); 
                  e) il soggetto legittimato sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera a) procede ad  espropriazione
          forzata con i poteri, le facolta' e le  modalita'  previsti
          dalle  disposizioni   che   disciplinano   l'attivita'   di
          riscossione coattiva; 
                  f)  gli  enti  e  i  soggetti  affidatari  di   cui
          all'articolo  52,  comma  5,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione
          coattiva delle entrate degli enti delle  norme  di  cui  al
          titolo II del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto
          all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; 
                  g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
          dell'estratto  dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come
          trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione  con  le
          modalita' determinate con il decreto di  cui  alla  lettera
          b), tiene  luogo,  a  tutti  gli  effetti,  dell'esibizione
          dell'atto stesso  in  tutti  i  casi  in  cui  il  soggetto
          legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti  la
          provenienza; 
                  h)  decorso  un  anno  dalla  notifica  degli  atti
          indicati  alla  lettera  a),  l'espropriazione  forzata  e'
          preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  602
          del 1973; 
                  i) nel caso in cui la riscossione sia  affidata  ai
          sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
          193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
          2016, n. 225, a partire  dal  primo  giorno  successivo  al
          termine ultimo per la presentazione del  ricorso  ovvero  a
          quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
          dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
          entrate patrimoniali, le somme richieste con  gli  atti  di
          cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
          nella misura indicata  dall'articolo  30  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del  1973,  calcolati  a
          partire dal giorno  successivo  alla  notifica  degli  atti
          stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri  di
          riscossione, interamente a carico del debitore, e le  quote
          di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e  d),  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                  l)  ai  fini   della   procedura   di   riscossione
          contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti  in
          norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a  ruolo,  alla
          cartella di pagamento e all'ingiunzione  di  cui  al  testo
          unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.  639,  si
          intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti del contribuente): 
                «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
          - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
                2. In  ogni  caso,  le  disposizioni  tributarie  non
          possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  la
          cui scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo
          giorno  dalla  data  della  loro  entrata   in   vigore   o
          dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
          espressamente previsti. 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 24  settembre  2015,  n.  159  (Misure  per  la
          semplificazione e razionalizzazione delle norme in  materia
          di riscossione, in attuazione  dell'articolo  3,  comma  1,
          lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23): 
                «Art.  12  (Sospensione  dei   termini   per   eventi
          eccezionali).  -  1.  Le   disposizioni   in   materia   di
          sospensione dei termini  di  versamento  dei  tributi,  dei
          contributi previdenziali e assistenziali e  dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali, a favore dei  soggetti  interessati
          da  eventi  eccezionali,  comportano   altresi',   per   un
          corrispondente periodo di tempo, relativamente alle  stesse
          entrate,  la  sospensione  dei  termini  previsti  per  gli
          adempimenti anche processuali, nonche' la  sospensione  dei
          termini  di  prescrizione  e  decadenza   in   materia   di
          liquidazione,  controllo,   accertamento,   contenzioso   e
          riscossione a favore  degli  enti  impositori,  degli  enti
          previdenziali  e  assistenziali  e   degli   agenti   della
          riscossione, in deroga alle disposizioni  dell'articolo  3,
          comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo  diverse
          disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
          mese successivo al termine del periodo di sospensione. 
                2. I termini di  prescrizione  e  decadenza  relativi
          all'attivita' degli uffici  degli  enti  impositori,  degli
          enti previdenziali e assistenziali  e  degli  agenti  della
          riscossione aventi sede nei territori  dei  Comuni  colpiti
          dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei  territori
          di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi  domicilio
          fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
          eventi eccezionali e per  i  quali  e'  stata  disposta  la
          sospensione degli adempimenti e dei  versamenti  tributari,
          che scadono entro il 31 dicembre  dell'anno  o  degli  anni
          durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati,
          in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
          legge 27 luglio 2000, n.  212,  fino  al  31  dicembre  del
          secondo  anno  successivo  alla   fine   del   periodo   di
          sospensione. 
                3.  L'Agente  della  riscossione  non  procede   alla
          notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo  di
          sospensione di cui al comma 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  53  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
                «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle
          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati
          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre
          entrate delle  province  e  dei  comuni.  Sono  escluse  le
          attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti  di  cui
          all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). 
                2. L'esame delle domande di iscrizione, la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
                3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione. Per  i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
                4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».