IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli   enti   previdenziali»   che,
all'articolo 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP,  con  il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche di sviluppo e funzionale  all'alimentazione  di  una  banca
dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121,  con  la  quale  questo
Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge  21  dicembre  2001,  n.
443, ha approvato il 1° Programma delle  infrastrutture  strategiche,
di seguito PIS; 
  Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,  recante  «Interventi
urgenti in materia tributaria, di  privatizzazioni,  di  contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche  nelle
aree svantaggiate», convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, con il quale, all'art. 7, l'Ente  nazionale  per
le strade ANAS e' stato trasformato in Societa'  per  azioni  con  la
denominazione di ANAS S.p.a., di seguito ANAS; 
  Vista  la  Convenzione  di  concessione  tra  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e ANAS,  sottoscritta
il 19 dicembre 2002 e, in particolare, l'art. 5 recante «Contratto di
programma»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)» che, all'art. 76, trasferisce ad  ANAS,  in  conto
aumento  del  capitale  sociale,  la  rete  autostradale  e  stradale
nazionale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.
461, recante  «Individuazione  della  rete  autostradale  e  stradale
nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni,  fermo  restando  il
regime giuridico previsto dagli articoli 823  e  829,  comma  1,  del
Codice civile, per i beni demaniali; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e, in particolare: 
    1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143,  come
successivamente integrata  e  modificata  dalla  delibera  di  questo
stesso Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale ha definito il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito  che  il  CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve altresi' essere utilizzato  nelle  banche  dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  la  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico  deve
essere dotato di un  CUP  e,  in  particolare,  prevede  tra  l'altro
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico»  in  assenza  dei  corrispondenti  CUP  che   costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4. il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1,  concernente  il  rafforzamento  dei
sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, commi 1018 e 1019; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE)  n.  913/2010  e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e   per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera  e),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», disposizione richiamata  all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante
«Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna - ai sensi del comma 3 del  sopra  menzionato  art.  36  del
decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del  sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5
maggio 2011, n. 45; 
  Vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26,  con  la  quale  questo
Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture alla nota
di aggiornamento del documento di economia e finanza, di seguito DEF,
che riporta, nella tabella 0  -  avanzamento  PIS  -  l'elenco  delle
infrastrutture strategiche articolate in interventi; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», ed in particolare i commi 870 e  872  dell'art.
1; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n 50, recante  «Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo  sviluppo»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con  la  quale,  all'art.  49,  e'
stato disposto il trasferimento alla Societa'  Ferrovie  dello  Stato
italiane S.p.a. delle azioni di ANAS; 
  Viste le delibere con le  quali  questo  Comitato  ha  approvato  i
Contratti di programma tra MIT e ANAS, ed in particolare: 
    1. la delibera 7 agosto 2017, n. 65, con la quale questo Comitato
ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT  e
ANAS, che si intende qui integralmente richiamata; 
    2. la delibera 24  luglio  2019,  n.  36,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 -
Aggiornamento 2018-2019 tra MIT e ANAS; 
    3. la delibera 27 luglio 2021, n. 44 di approvazione dello schema
di aggiornamento 2020 del Contratto di programma 2016-2020, tra MIT e
ANAS, riguardante le  l'allocazione  delle  risorse  delle  leggi  di
bilancio del 2020 e del 2021; 
  Visto il Contratto di programma 2016-2020, sottoscritto in data  21
dicembre 2017, tra ANAS e MIT e successivamente approvato con decreto
interministeriale del 27 dicembre  2017,  n.  588,  registrato  dalla
Corte dei conti in data 29 dicembre 2017; 
  Preso atto che alla data del 31 dicembre 2020 e' scaduto il periodo
regolatorio 2016 - 2020, e che di regola, a condizioni e  presupposti
invariati, si sarebbe resa necessaria la predisposizione di un  nuovo
strumento contrattuale per le annualita' 2021-2025; 
  Considerato che l'art. 4, comma 1  2,  del  suddetto  Contratto  di
programma  2016  -  2020  prevede  che  alla  scadenza  del   periodo
regolatorio  il  Contratto  di  programma  resti   valido   fino   al
perfezionamento  del  nuovo  Contratto  di  programma,  al  fine   di
assicurare,   continuita'   nella   realizzazione   delle   opere   e
dell'erogazione dei servizi, ai medesimi patti e condizioni; 
  Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assunto decisioni
in merito alle singole infrastrutture stradali incluse nel PIS e  nei
Contratti di programma tra MIT e ANAS, da ultimo, in particolare  con
le delibere: 
    1. n.  77  del  22  dicembre  2021,  relativa  alla  «Pedemontana
Piemontese - approvazione del progetto  definitivo  del  Collegamento
tra l'A4 (Torino-Milano) in localita' Santhia', Biella,  Gattinara  e
l'A26  (Genova  Voltri  -Gravellona)  in  localita'  Ghemme.   Tratta
Masserano-Ghemme - Lotto 1, stralcio 1 e stralcio 2»; 
    2.  n.  22  del  5  maggio  2022,  relativa  alla  «Asse   viario
Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna. Allaccio  della
S.S.77 con la S.S. 16 A Civitanova  Marche  con  realizzazione  della
rotatoria e del sottopasso ferroviario»; 
    3. n. 28 del 2 agosto 2022, relativa  alla  «Variazione  soggetto
aggiudicatore opere compensative relative al  parco  archeologico  di
Sibari e riqualifica e rotatoria tratto S.S. n. 106, rientranti nella
prescrizione  n.  7,  della  parte  1  -  «prescrizioni»  punto   1.1
«prescrizioni di carattere ambientale» della delibera CIPE n. 103 del
28 settembre 2007 relativa al progetto S.S. n. 106 jonica - lavori di
costruzione 3° megalotto dall'innesto con la S.S. n. 534 (km 365+150)
a Roseto Capo Spulico (km 400+000)»; 
  Vista la delibera di questo  Comitato  28  novembre  2018,  n.  82,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica», cosi' come modificata  dalla  delibera  di
questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, e  in  particolare  l'art.  13  «Proroga  dei
termini in materia di infrastrutture e trasporti»,  che  al  comma  5
prevede che »le disposizioni di cui all'art. 1,  comma  870,  secondo
periodo,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  relative  alla
definizione del corrispettivo annuale del Contratto di programma  tra
l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si
applicano a  decorrere  dal  Contratto  di  programma  per  gli  anni
2021-2025»; 
  Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17  giugno
2021, prot. MIMS DG Strade n. 5204 del 18 giugno 2021, relativo  alla
natura giuridica di ANAS ai fini della proroga della  Convenzione  di
cui alla citata legge n. 296 del 1996, art. 1, commi 1018 e 1019; 
  Visti i decreti Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile
2021, del 5 agosto 2021 e 9 maggio  2022,  relativi  alla  nomina  di
commissari  straordinari  per  la  realizzazione   degli   interventi
infrastrutturali prioritari, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  che  hanno  interessato  numerose
infrastrutture stradali di competenza di ANAS inserite nel  contratto
di programma; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del MIT, del Consiglio superiore dei lavori pubblici  e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture   stradali   e    autostradali»,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 che  ha  apportato
modifiche in merito al ruolo, ed alla  natura  giuridica  nonche'  al
meccanismo di finanziamento di ANAS, ed in particolare: 
    1. art. 2, commi 2-sexies e seguenti relativi  alla  costituzione
di una nuova societa'  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  gestione
delle  autostrade  statali  in  regime   di   concessione,   mediante
affidamenti in house, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18
aprile  2016,  n.   50,   interamente   controllata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze e soggetta  al  controllo  analogo  del
MIT, alla quale  andranno  trasferite  le  funzioni  e  le  attivita'
attribuite dalle  vigenti  disposizioni  ad  ANAS,  limitatamente  al
perimetro delle concessioni autostradali a pedaggio; 
    2. art. 2, comma 2-undecies  che  ha  inserito  all'art.  49  del
citato decreto-legge n 50 del 2017, il comma 6-bis il  quale  prevede
che la societa' ANAS adotta un sistema di contabilita' «separata» per
le attivita' oggetto di diritti speciali o esclusivi, ivi comprese le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti  gli
altri provvedimenti amministrativi comunque denominati gia' in essere
e per ciascuna attivita'; 
    3. art. 2, comma 2-duodecies  che  prevede  la  soppressione  del
meccanismo di finanziamento a «corrispettivo» di ANAS introdotto  con
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ma mai applicato, con  sostanziale
reviviscenza del finanziamento pubblico  basato  sul  «contributo»  a
copertura dei costi; 
    4. art. 2, comma  2-quaterdecies  che,  per  i  quadri  economici
approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022,  riduce  al  9%  la  quota
massima  da  riconoscere  ad  ANAS,  a  valere   sul   totale   dello
stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, per i c.d.
«oneri di investimento»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 5, il quale ha previsto  che  il
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  sia
ridenominato Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
seguito MIT; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» (legge di bilancio 2022),  con
la quale e' stato previsto il rifinanziamento delle risorse destinate
ai Contratti di programma ANAS ed in particolare l'art. 1, comma 397,
che autorizza «... la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro  per  l'anno  2025,  di  300
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al  2028  e  di  400
milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2029  al  2036  per  il
finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il MIT e  ANAS
S.p.a.» per un ammontare complessivo di risorse pari a 4.550  milioni
di euro; 
  Vista la nota n. 31002 del 7 dicembre 2022 con la quale il  MIT  ha
inoltrato  ad  ANAS  la  lettera  con  cui  la   Direzione   generale
concorrenza della Commissione europea - in  risposta  alla  richiesta
del MIMS del 17 giugno 2022 volta a verificare  la  coerenza  con  il
quadro normativo europeo del modello operativo applicabile ad ANAS  a
seguito agli interventi normativi che ne hanno  modificato  l'assetto
societario  -  ha  rappresentato,  «con  esclusivo  riferimento  alla
proroga della concessione di ANAS relativa alle strade non a pedaggio
e all'applicazione a detta proroga delle norme dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato», che «non  sembrano  essere  configurabili
aiuti di Stato», precisando che tale valutazione «non costituisce una
posizione definitiva della commissione, ma solo un  parere  informale
fornito dai servizi della direzione generale della Concorrenza e  non
e' giuridicamente vincolante»; 
  Vista la nota n. 41900 del 13 dicembre 2022, con la quale  il  Capo
di Gabinetto del MIT ha chiesto l'inserimento all'ordine  del  giorno
della proposta di «Aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020
tra MIT e ANAS», trasmettendo la nota n. 13638 del 7  dicembre  2022,
della direzione generale  per  le  strade  e  le  autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali, del MIT, unitamente alla  relativa
documentazione; 
  Vista la «Ricognizione sullo  stato  di  attuazione  del  Programma
delle infrastrutture strategiche», trasmessa con la sopra citata nota
prot. n. 41900 del 2022, che soddisfa la prescrizione della  delibera
CIPESS, n. 44 del 2021, e il rilievo avviso della Corte dei conti  in
fase di registrazione della medesima delibera; 
  Visto lo schema  di  atto  aggiuntivo  al  Contratto  di  programma
2016-2020 trasmesso dal MIT, da sottoscrivere dalle parti  a  seguito
della pubblicazione della presente delibera; 
  Vista   la   tabella   1,   riepilogativa   dell'allocazione    dei
finanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2022  (art.  1,  comma
397) - allegata al sopracitato schema di atto  aggiuntivo  unitamente
alle tabelle di dettaglio - che  viene  riportata  in  allegato  alla
presente delibera; 
  Ritenuto che l'oggetto della proposta del  MIT  si  configuri  piu'
propriamente quale «Atto aggiuntivo» al Contratto di  programma  ANAS
2016-2020 finalizzato  all'allocazione  delle  risorse  recate  dalla
legge di bilancio n. 234 del 2021,  piuttosto  che  all'aggiornamento
annuale del medesimo contratto, il cui periodo di vigenza e' scaduto; 
  Vista la nota 14426 del 20 dicembre 2022, con la quale  il  MIT  ha
trasmesso ulteriore documentazione istruttoria  e,  tra  l'altro,  la
nota di ANAS n. 885652 del 20 dicembre 2022 nella quale  si  comunica
la modifica o  integrazione  del  numero  di  CUP  dei  sottoindicati
interventi: 
    1. CT7694 - SS.N.193 di Augusta - Innalzamento  livello  servizio
SS 193 di Augusta tra il km 0+000 e il km 5+250. Codice CUP Assegnato
F57H19002300001 (vecchio CUP F57H21001280001); 
    2. BO9931 Lavori di  completamento  del  Sistema  tangenziale  di
Modena con Diramazione per Sassuolo. 2° Lotto. Codice  CUP  Assegnato
F91B22001390001. Il CUP precedentemente comunicato  si  riferisce  ai
lavori gia' conclusi, il presente CUP e' relativo  all'intervento  di
installazione delle barriere fonoassorbenti  definite  a  seguito  di
accordo tra Autostrade S.p.a. e ANAS (vecchio CUP F86G90000000001); 
    3. MI38 Nuovo ponte sul Ticino a Vigevano - Completamento  rampe.
Codice    CUP    Assegnato     I51B07000070001.     CUP     richiesto
dall'Amministrazione provinciale di Pavia  (CUP  precedentemente  non
comunicato). 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT,  e  in
particolare che: 
    1. il contratto di programma 2016-2020 e' stato  sottoscritto  il
21  dicembre  2017,   e   successivamente   approvato   con   decreto
interministeriale n. 588, del 27 dicembre 2017; 
    2. il contratto di programma riporta il piano  pluriennale  degli
investimenti a carico di ANAS per il periodo 2016-2020 e recepisce le
prescrizioni della citata delibera di questo Comitato n. 65 del 2017,
che tiene conto, a sua volta, delle osservazioni espresse nel  parere
n. 3 del 4 agosto 2017, del Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione
delle  linee  guida  per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
utilita', di seguito NARS; 
    3. con la delibera n. 36 del 2019, questo Comitato  ha  approvato
l'aggiornamento  2018-2019  del  Contratto  di  programma  2016-2020,
resosi necessario per recepire gli interventi normativi successivi al
2017 che hanno comportato  una  modifica/integrazione  delle  risorse
disponibili e  l'aggiornamento  dei  cronoprogrammi  delle  attivita'
progettuali  con  conseguente  rimodulazione  delle   previsioni   di
appaltabilita' e di eventuali adeguamenti di costo delle opere; 
    4.   l'aggiornamento   2018-2019   e'   divenuto   efficace   con
l'emanazione del decreto n. 399 del 17 settembre  2020  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    5. le problematiche riguardanti  la  natura  giuridica  di  ANAS,
verificatasi a seguito dell'ingresso nel Gruppo Ferrovie dello  Stato
e le conseguenti ripercussioni sul rapporto convenzionale tra  MIT  e
ANAS, richiedono un approfondimento, di natura giuridica, finalizzato
ad assicurare la conformita' al nuovo contesto giuridico e  operativo
di riferimento  e,  assieme  alle  ripercussioni  della  pandemia  di
Covid-19,   rendono   ancora   incerte   le   tempistiche   per    la
predisposizione del nuovo Contratto di programma tra lo stesso MIT  e
ANAS; 
    6. nelle more della definizione del nuovo Contratto di  programma
tra MIT e ANAS e,  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  stabilite
dalla citata legge di bilancio n. 234 del 2021 puo' essere consentito
mediante  l'approvazione  di  un  atto  aggiuntivo  al  Contratto  di
programma 2016-2020, la cui validita' e' prorogata ai sensi dell'art.
4, comma 1 del Contratto stesso; 
    7. le risorse disponibili a legislazione vigente sono finalizzate
all'esecuzione di attivita' ed opere gia'  programmate,  al  fine  di
assicurare  la  continuita'  degli   interventi   sulla   rete,   con
particolare riguardo alla manutenzione e alla messa in sicurezza; 
    8. le nuove risorse da allocare con  l'atto  aggiuntivo,  pari  a
4.550,00 milioni di euro stanziati dalla citata legge n. 234 del 2021
(legge di bilancio 2022) sono cosi' ripartite: 
      8.1. 2.059,08 milioni di euro per finanziare nuove  opere  gia'
presenti nel contratto di programma 2016-2020, a sua volta  suddivisi
in: 
      8.1.1. nuove opere immediatamente cantierabili  (21  opere  per
circa 778,06 milioni di euro); 
      8.1.2. nuove opere di prossima  appaltabilita'  (29  opere  per
circa 1.281,02 milioni di euro); 
      8.2. 1.801,54 milioni di euro per manutenzione; 
      8.3. 174,00 milioni di euro per monitoraggio ponti e gallerie; 
      8.4. 170,00 milioni di euro per fondo progettazione; 
      8.5. 167,37 milioni  di  euro  per  gli  interventi  ricompresi
nell'8° stralcio del piano sisma; 
      8.6. 123,99 milioni di euro per  maggiori  esigenze  lavori  in
corso; 
      8.7.  30,00  milioni  di  euro   per   fondo   interventi   non
programmati, derivanti dagli esiti delle ispezioni  di  ANSFISA,  per
bonifiche ambientali e dissesto idrogeologico; 
      8.8. 24,02 milioni di euro per investimenti tecnologici. 
    9. la documentazione concernente l'Atto aggiuntivo  al  Contratto
di programma 2016-2020, e' costituita essenzialmente da: 
      9.1.  relazione  illustrativa  predisposta   dalla   competente
direzione generale del MIT; 
      9.2. riparto fondi relativi ad ANAS  della  legge  di  bilancio
2022; 
      9.3. tabelle esplicative; 
      9.4. schema di atto aggiuntivo; 
    10. la relazione istruttoria del MIMS  fornisce  un  ampio  focus
sulla manutenzione,  che  impegna  una  quota  consistente,  pari  al
39,59%, delle nuove risorse allocate con l'atto aggiuntivo; 
    11.  agli  interventi  di  messa  in   sicurezza   delle   strade
danneggiate dagli eventi sismici,  ricompresi  nell'8°  stralcio  del
piano sisma, sono state assegnati complessivamente 167,37 milioni  di
euro; 
    12. con riferimento alla categoria «nuove opere»  sono  riportati
di  seguito  gli  elenchi  degli  interventi  finanziati  con  l'Atto
aggiuntivo, ed in particolare: 
      12.1.   21   interventi   «immediatamente   cantierabili»   con
appaltabilita' 2022, per un fabbisogno  totale  finanziato  a  valere
sulle risorse della legge di bilancio 2022 pari  a  778.063.797  euro
(Tabella 2 riportata in allegato); 
      12.2.  29   interventi   «di   prossima   appaltabilita'»   con
appaltabilita' 2023, per un fabbisogno  totale  finanziato  a  valere
sulle risorse della legge di bilancio 2022 pari a 1.281.021.512  euro
(Tabella 3 riportata in allegato); 
    13. con riferimento alle infrastrutture strategiche del  PIS,  si
riportano due interventi (di cui uno  commissariato)  «immediatamente
cantierabili» con appaltabilita' 2022, di cui alla Tabella 2, per  un
fabbisogno totale finanziato a valere sulle risorse  della  legge  di
bilancio 2022 pari a 217.665.190 euro e  8  interventi  (di  cui  uno
commissariato) «di prossima appaltabilita'» con appaltabilita'  2023,
di cui alla tabella 3, per un fabbisogno totale finanziato  a  valere
sulle risorse della legge di bilancio 2022 pari a 296.887.303 euro; 
    14. le scelte  di  allocazione  operate  con  l'atto  aggiuntivo,
seppure in continuita' con la  pregressa  programmazione,  perseguono
gli attuali obiettivi (misure) del MIT per  il  settore  stradale,  e
cioe' il «completamento itinerari di interesse nazionale», la  «messa
in   sicurezza   assi   viari   ad    elevata    pericolosita'»,    e
l'«accessibilita' aree interne e periferiche»; 
    15. l'allocazione delle risorse previste dalla legge di  bilancio
2022 non ha  impatto  sul  testo  dell'articolato  del  Contratto  di
programma 2016-2020, mentre  risultano  oggetto  di  aggiornamento  e
adeguamento i relativi allegati; 
  Considerato che il Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e  ANAS
avrebbe avuto come naturale scadenza il 31 dicembre 2020, ma  la  sua
validita' permane tuttora poiche' l'art. 4,  comma  1,  del  medesimo
Contratto prevede che «alla predetta scadenza il  presente  Contratto
resta  valido  fino  al  perfezionamento  del  nuovo   Contratto   di
programma,  al  fine  di  assicurare,  tenuto  conto  delle   risorse
stanziate,   continuita'   nella   realizzazione   delle   opere    e
dell'erogazione dei servizi,  ai  medesimi  patti  e  condizioni  del
presente Contratto»; 
  Considerato che la proposta all'esame concerne una mera allocazione
di  risorse,  che  non  richiede  la  modifica  dell'articolato   del
Contratto di programma 2016-2020; 
  Valutato che il nuovo Contratto di programma tra  MIT  e  ANAS  non
puo' essere predisposto in questa fase, essendo tuttora in  corso  le
valutazioni sulla natura giuridica di ANAS, conseguenti  all'ingresso
della Societa' nel Gruppo Ferrovie dello  Stato  e  al  nuovo  quadro
normativo di recente  delineatosi,  e  che  l'approvazione  dell'Atto
aggiuntivo  costituisce  esclusivamente   un'allocazione   di   nuove
risorse, non determinando modifica  delle  pattuizioni  convenzionali
pre-esistenti che sono pertanto integralmente confermate  nella  fase
transitoria e permettono l'operativita' degli interventi previsti, in
particolare  in  materia  di  sicurezza  e  manutenzione  della  rete
infrastrutturale stradale di interesse nazionale; 
  Considerato che nelle more della definizione di  tali  aspetti,  il
MIT ha ritenuto necessario  procedere  alla  predisposizione  di  una
proposta di aggiornamento del  Contratto  di  programma  che  preveda
solamente l'allocazione delle risorse a legislazione  vigente  (legge
di bilancio 2022), necessarie in particolare per coprire  aumenti  di
costi e di prezzi, il cui non soddisfacimento rischia di rallentare o
bloccare la realizzazione di investimenti e lavori su numerose opere,
oggetto  di  precedente  approvazione  da  parte  del  CIPESS  e  per
assicurare la continuita' delle  attivita'  di  ANAS  nella  gestione
della rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale, sia  per
quanto  riguarda  gli  aspetti   manutentivi   volti   a   garantirne
l'esercizio e la sicurezza sull'intera rete, sia per quanto  riguarda
gli investimenti di nuove opere, il  completamento  di  itinerari  di
interesse nazionale, la messa in  sicurezza  assi  viari  ad  elevata
pericolosita' e l'accessibilita'  aree  interne  e  periferiche,  ivi
comprese quelle colpite dagli eventi sismici del  2016  e  da  quelli
meteorologici del 2017; 
  Considerato che la proposta non interviene sulle risorse del  Fondo
per lo sviluppo e la  coesione  -  FSC  2014-2020  e  sulla  relativa
disciplina, ivi compresi i termini  fissati  per  l'assunzione  delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti; 
  Preso  atto,  con  riferimento  alla  predisposizione   del   nuovo
Contratto  di  programma,  che  il  MIT  individua  principalmente  i
seguenti nuovi elementi: 
    1.  armonizzazione  del  programma  degli  investimenti  con   le
procedure di cui al decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    2. variazioni in merito al ruolo  ed  alla  natura  giuridica  di
ANAS, intervenute con il citato  decreto-legge  n.  121  del  2021  e
successive modifiche; 
    3.  revisione  dei  cronoprogrammi  per  le  opere   oggetto   di
commissariamento; 
    4. impatto sulla programmazione degli interventi di  ANAS  dovuto
alla nomina di commissari straordinari; 
    5. implementazione dei programmi di  manutenzione  in  attuazione
delle normative tecniche di recente emanazione; 
    6. revisione ed implementazione delle attivita'  di  monitoraggio
delle opere d'arte; 
    7.  rafforzamento  dei  poteri   di   controllo   del   Ministero
concedente; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla  delibera  di
questo Comitato 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno
del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE)», cosi'  come  modificata  dalla  delibera  di  questo  stesso
Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante  «Regolamento  interno  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la  nota  predisposta  congiuntamente  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica e dal Ministero  dell'economia
e delle finanze e posta a base  dell'esame  della  presente  proposta
nell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Considerato che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla
osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che  pertanto  lo
stesso  viene  sottoposto  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
Segretario e del Presidente per  il  successivo,  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Considerato il dibattito svoltosi durante  la  seduta  odierna  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 870 e 872, della legge n. 208 del 28
dicembre 2015, e' approvato e  reso  efficace  l'atto  aggiuntivo  al
Contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e  ANAS,  consistente  nell'allocazione  delle  risorse
recate dall'art. 1, comma 397 della legge n. 234 del 2021  (Legge  di
bilancio 2022), di cui alle tabelle allegate alla presente delibera. 
  2.  Entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della   presente
delibera, il MIT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
un prospetto  di  dettaglio  degli  interventi  finanziati  dall'atto
aggiuntivo  oggetto  della   presente   delibera,   che   dia   conto
dell'incidenza delle  diverse  componenti  sull'incremento  di  costo
fatto registrare  dai  medesimi,  con  distinta  evidenza  di  quelli
derivanti  dall'adeguamento  ai  nuovi  prezziari,   dallo   sviluppo
progettuale e/o dall'applicazione  di  prescrizioni  da  parte  degli
organi tecnici. 
  3. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, a
seguito della  pubblicazione  della  presente  delibera,  il  MIT  lo
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al DIPE. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettera' a
questo Comitato, entro il corrente anno 2023,  lo  schema  del  nuovo
Contratto di programma, per la relativa approvazione. 
  5. La presentazione del nuovo Contratto di programma dovra'  tenere
conto delle valutazioni effettuate delle  amministrazioni  competenti
sul  ruolo  di  ANAS  e  la  sua  natura  giuridica,  nonche'   delle
osservazioni formulate dalla Corte dei conti in fase di registrazione
della  delibera  di  questo  Comitato   27   luglio   2021,   n.   44
sull'aggiornamento 2020. 
  6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera,
ANAS trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica e al Ministero dell'economia e delle finanze le tabelle del
Contratto di programma aggiornate tenendo  conto  del  presente  Atto
aggiuntivo. 
  7.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della   presente
delibera ANAS e la Societa' Milano  -  Cortina  S.p.a.  sottoscrivono
apposita Convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto  legge
11 marzo 2020 n. 16, finalizzata a regolare i reciproci  impegni  per
l'esecuzione   dell'intervento   «Variante   di   Longarone».    Tale
Convenzione  dovra'  esplicitare  l'impegno  a  carico  di  ANAS   di
assicurare in via definitiva la copertura finanziaria dell'intervento
mediante le risorse ad  essa  assegnate.  La  mancata  sottoscrizione
della suindicata Convenzione determina la decadenza del finanziamento
pari a 125.928.984  euro  assegnato  all'intervento  nell'ambito  del
presente atto aggiuntivo. 
  8. Il prossimo Contratto di programma di ANAS dovra'  includere  un
quadro  riepilogativo  aggiornato  anche  delle  opere  incluse   nel
Programma delle infrastrutture strategiche, al fine di poter disporre
di un quadro omogeneo dello stato di attuazione e  programmazione  di
tali interventi. 
  9. Al fine del monitoraggio dell'andamento della spesa, ANAS: 
    9.1  inviera'  al  Dipartimento  per  la  programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  l'elenco
dei progetti finanziati, che  dovranno  essere  indentificati  con  i
relativi CUP (i quali dovranno riportare  la  sola  indicazione  «CUP
Attivo») e provvisti della codificazione nel Contratto di programma; 
    9.2  garantira'  il  costante  aggiornamento  della  Banca   dati
amministrazioni pubbliche, ai sensi del  citato  decreto  legislativo
del 29 dicembre 2011, n. 229, che fa fede rispetto  agli  avanzamenti
finanziari, fisici e procedurali degli interventi; 
    9.3 utilizzera' i CUP assegnati nei documenti relativi ai singoli
interventi, con indicazione della spesa sostenuta, dei  finanziamenti
concessi, della loro data di efficacia e del valore  complessivo  dei
singoli investimenti. 
    9.4 nei casi in cui ANAS intenda utilizzare la facolta'  prevista
dall'art. 1,  comma  873,  della  legge  n.  208  del  2015,  ne  da'
preventiva comunicazione, oltre che al MIT, contestualmente anche  al
DIPE e al MEF, fermo  restando  che  la  relativa  autorizzazione  e'
rilasciata dal MIT ai sensi dello stesso comma 873. 
  10. Per il miglioramento del monitoraggio e dell'utilizzo  dei  CUP
assegnati, di cui al precedente punto 9.3,  il  Dipartimento  per  la
programmazione  e  il  coordinamento  della  politica  economica,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il  Dipartimento
per le Politiche di Coesione  concordano  modalita'  per  fornire  il
necessario supporto tecnico per lo svolgimento di  tale  l'attivita',
per garantire la corretta  programmazione  e  il  monitoraggio  della
spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati. 
  11. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti riguardanti il Contratto di  programma  2016-2020,  inclusi
gli Aggiornamenti ed il presente atto aggiuntivo. 
    Roma, 27 dicembre 2022 
 
                                                Il presidente: Meloni 
Il segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 82