IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, della  citata  legge  n.
400 del  1988,  ai  sensi  del  quale:  «I  Sottosegretari  di  Stato
coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad  essi  con  decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» e  «[...  ]  a  non
piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di Vice
Ministro, se ad essi  sono  conferite  deleghe  relative  ad  aree  o
progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali  ovvero
di piu' direzioni generali»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  e,  in  particolare,  l'art.  2  che
istituisce, tra l'altro, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre   2020,   n.   190,   concernente    «Regolamento    recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 56 del 6 marzo 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 191,  concernente  «Regolamento  di  organizzazione
degli  uffici  di  diretta   collaborazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 56 del 6 marzo 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23
dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  191
dell'11 agosto 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di
nomina  dell'on.  Giorgia  Meloni  a  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di
nomina del sen. Matteo Salvini  a  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita'  sostenibili,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale  n.  250  del  25  ottobre
2022; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»  e'  ridenominato
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e  le  denominazioni
«Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»  e  «Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti» » sostituiscono,  a  ogni  effetto  e
ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni  «Ministro  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili»  e  «Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2022
di nomina del sen. Matteo Salvini a Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, ai sensi  del  citato  art.  5  del  decreto-legge  11
novembre 2022, n. 173,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 269 del 17 novembre 2022; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
recante la nomina dell'on. Tullio Ferrante a Sottosegretario di Stato
per le infrastrutture e la mobilita'  sostenibili,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  263
del 10 novembre 2022; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  388  del  7  dicembre  2022,  di
attribuzione delle deleghe del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti al Sottosegretario di Stato on. Tullio Ferrante, registrato
alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica in data 16 dicembre 2022 al n. 3810; 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  modifica  della  delega   al
Sottosegretario di Stato on. Tullio Ferrante di cui al citato decreto
ministeriale n. 388 del 7 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ferme restando le responsabilita' e  le  funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
e integrazioni, nonche' il potere di  firma,  salvo  quanto  disposto
alla successiva lettera g), e' conferita al Sottosegretario di  Stato
on. Tullio Ferrante la delega: 
    a) nell'ambito del Dipartimento per la programmazione strategica,
i sistemi  infrastrutturali,  di  trasporto  a  rete,  informativi  e
statistici: 
      1) alle attivita' di competenza della Direzione generale per la
digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici; 
    b)  al  coordinamento  funzionale  delle  attivita'  svolte   dai
Commissari straordinari per  gli  interventi  situati  nelle  Regioni
Basilicata, Campania, Molise e Puglia, da realizzare o completare  ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
    c)  alle  attivita'  relative  al  contenzioso  amministrativo  e
civile, in raccordo con le strutture ministeriali; 
    d) alle funzioni inerenti alla partecipazione del Ministero delle
infrastrutture e dei  trasporti  alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, alla Conferenza Stato citta' ed  autonomie  locali  ed  alla
Conferenza unificata; 
    e)  alle  attivita'  correlate  al   monitoraggio   delle   opere
incompiute e a quelle connesse alla verifica di quanto necessario per
la loro ultimazione; 
    f) alle funzioni inerenti alla partecipazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti  alle  attivita'  delle  Autorita'  di
bacino distrettuale, ai sensi dell'art. 63,  commi  4,  5  e  6,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia
ambientale»; 
    g) alla firma delle relazioni concernenti i ricorsi  straordinari
al Capo dello  Stato  nonche'  dei  ricorsi  gerarchici  impropri  di
competenza del Ministero; 
  2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attivita' strategica,
le attivita' delegate sono esercitate previa verifica della  coerenza
con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale
annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro. 
  3. Resta, comunque, riservata al Ministro la  potesta'  di  diretto
esercizio delle competenze inerenti alle materie delegate nei casi di
particolare rilevanza politica e strategica.