IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per  la  protezione
civile e le politiche del mare recante la dichiarazione  dello  stato
di mobilitazione del Servizio nazionale della  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito
il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena,
di Ravenna e  di  Ferrara  e  altre  zone  del  territorio  regionale
eventualmente  interessate  da  esondazioni,   rotture   arginali   o
movimenti franosi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e  di
Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al
territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di
Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle
ulteriori   ed   eccezionali   avverse   condizioni    meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita'  che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle  opere  di
difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 992 dell'8 maggio 2023,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   delle   avverse   condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 997 del 24 maggio  2023  e  n.  998  del  31  maggio  2023,
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche  che,  a  partire
dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di  Ravenna,  di
Forli-Cesena e Rimini»; 
  Considerato  il  decreto-legge  recante  «Interventi  urgenti   per
fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi   alluvionali
verificatisi a partire  dal  1°  maggio  2023,  nonche'  nel  settore
energetico», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23
maggio 2023 e in corso di  pubblicazione,  con  cui  si  prevede  tra
l'altro lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al contrasto
dell'emergenza in rassegna; 
  Ravvisata la  necessita'  di  disporre  l'attuazione  di  ulteriori
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Prima misura economica  di  immediato  sostegno  per  la  popolazione
  colpita, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera  c),  del  decreto
  legislativo n. 1 del 2018 
 
  1. In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in
via di  somma  urgenza,  le  prime  misure  economiche  di  immediato
sostegno nei confronti della popolazione  per  fronteggiare  le  piu'
urgenti necessita' previste dall'art. 25, comma 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo  n.  1  del  2018,  in  ragione  dell'eccezionale
impatto degli eventi alluvionali di cui in premessa,  il  Commissario
delegato, per il tramite  dei  sindaci  dei  comuni  interessati,  e'
autorizzato  a  riconoscere  ai  nuclei   familiari   aventi   dimora
principale, abituale e continuativa in  un'unita'  abitativa  che  e'
risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi  o
smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile, un contributo  fino  a
un massimo di 5.000,00 euro per: 
    a)  il  ripristino,  anche  parziale,  dei  danni  all'abitazione
principale, abituale e continuativa; 
    b) il ripristino,  anche  parziale,  dei  danni  ad  una  o  piu'
pertinenze dell'abitazione di cui alla lettera a); 
    c) il ripristino di aree e fondi esterni necessari per  l'accesso
e fruizione dell'abitazione di  cui  alla  lettera  a)  o  delle  sue
pertinenze; 
    d) gli interventi di  pulizia  e  rimozione  di  acqua,  fango  e
detriti dall'abitazione di cui alla lettera a),  dal  fabbricato  e/o
dalla relativa area esterna pertinenziale; 
    e) la sostituzione, o il ripristino, o l'acquisto di beni  mobili
distrutti o danneggiati ubicati all'interno della abitazione  di  cui
alla lettera a), allo scopo di mitigare i  piu'  gravi  disagi  nella
gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana. 
  2. Il contributo di  cui  al  comma  1  puo'  essere  riconosciuto,
altresi', per il ripristino dei danni anche alle parti comuni  di  un
edificio residenziale in  cui  e'  presente,  alla  data  dell'evento
calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa,
qualora tali danni non consentano la  fruibilita'  dell'edificio.  In
tal  caso  il  contributo  e'   richiesto   dall'amministratore   del
condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal  fine
delegato. In un edificio  possono  verificarsi,  contestualmente,  le
fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo. 
  3. Per richiedere la concessione della misura di immediato sostegno
devono essere utilizzati i moduli allegati alla presente ordinanza  e
relativi: 
    a) alla domanda di acconto (allegato 1 - modulo a1); 
    b) alla delega in caso di comproprieta' (allegato 2 - modulo a2); 
    c) alla delega all'esecuzione degli interventi e alla  percezione
del contributo da parte del proprietario nei confronti del  locatario
residente (allegato 3 - modulo a3); 
    d) alla delega a favore di uno  dei  condomini  per  l'esecuzione
degli interventi e la percezione del contributo relativo  alle  parti
comuni  di  un  immobile,  in  caso  di  assenza  dell'amministratore
(allegato 4 - modulo a4); 
    e) alla titolarita' dell'amministratore  per  l'esecuzione  degli
interventi e la percezione del contributo relativo alle parti  comuni
di un immobile (allegato 5 - modulo a5); 
    f) alla procura speciale, in caso di  necessita'  (allegato  6  -
modulo a6); 
    g) alla domanda di saldo e per la trasmissione dei giustificativi
di spesa (allegato 7 - modulo b1). 
  4. All'importo massimo concedibile di cui al comma 1 e' aggiunto un
ulteriore contributo forfetario di 750,00 euro a titolo  di  concorso
alle  spese  relative  alla  perizia  di  cui  all'art.  2,  la   cui
presentazione non  e'  necessaria  ai  fini  del  riconoscimento  del
contributo previsto dal comma 1. 
  5. Il contributo e' erogato in due tranche: un acconto di  3.000,00
euro e un successivo saldo, comprensivo  dell'eventuale  integrazione
di cui al comma 4 per danni eccedenti l'importo di euro 5.000,00. 
  6. Per l'erogazione dell'acconto, il  comune  svolge  le  verifiche
istruttorie in relazione: 
    a) alla composizione del nucleo familiare  che  vive,  alla  data
dell'evento calamitoso, in forma abituale e continuativa  nell'unita'
immobiliare interessata, allo scopo di assicurarsi che il  contributo
sia riconosciuto ad un unico componente del medesimo nucleo; 
    b) al requisito dell'uso dell'unita' immobiliare di cui  trattasi
quale abitazione principale, abituale e continuativa; 
    c) al fatto che l'unita' immobiliare  sia  risultata  allagata  o
direttamente interessata  da  movimenti  franosi  o  smottamenti  che
l'hanno resa non utilizzabile in conseguenza degli eventi alluvionali
di cui in premessa. 
  7. Per l'erogazione del saldo il comune verifica la  corrispondenza
delle spese sostenute e documentate alle  voci  ammissibili  ed  alle
esclusioni specificate nell'elenco annesso al modulo A1  e  determina
l'ammontare del contributo concedibile, fino al massimo  di  5.000,00
euro, esclusa l'integrazione forfetaria di cui al comma 4, che  viene
aggiunta all'importo spettante. 
  8. E' possibile presentare, contestualmente, domanda di  acconto  e
domanda di saldo, ove si disponga gia'  di  tutta  la  documentazione
giustificativa necessaria. In tali circostanze,  allo  scopo  di  non
aggravare  il  procedimento   di   riconoscimento   del   contributo,
all'interessato viene comunque erogato, con  immediatezza,  l'acconto
previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle
verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa. 
  9. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la
presentazione di documentazione giustificativa,  anche  in  relazione
all'acconto percepito, ad eccezione della  quota  forfetaria  di  750
euro di cui al comma 4. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta
del  saldo,  il  beneficiario  dell'acconto  e'  comunque  tenuto   a
presentare la  documentazione  giustificativa  completa  inerente  il
citato acconto entro il termine del 31 ottobre  2023,  anche  per  le
finalita' previste dal comma 18. 
  10. I comuni conservano gli esiti istruttori  e  la  documentazione
relativa alla concessione della prima misura di immediato sostegno di
cui al presente articolo al fine di poterne tenere conto  nel  quadro
delle ulteriori provvidenze che potranno essere previste a fronte dei
danni subiti dagli interessati, nell'ambito  delle  quali  si  potra'
tenere, altresi', conto di eventuali risarcimenti assicurativi dovuti
o riscossi per talune delle tipologie di interventi di cui  al  comma
1. 
  11. Il  Commissario  delegato  acquisisce  dai  comuni  interessati
l'esito delle istruttorie delle domande di acconto il 30 giugno  2023
e, in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese
fino a quindici giorni dopo il termine ultimo  per  la  presentazione
della domanda di acconto, che e' fissato al 30 agosto 2023. 
  12.  Il  Commissario  delegato  acquisisce  da  comuni  interessati
l'esito delle istruttorie delle domande di saldo il 15 luglio 2023 e,
in seguito, al quindicesimo e al trentesimo giorno  di  ciascun  mese
fino a quindici giorni dopo il termine ultimo  per  la  presentazione
della domanda di saldo, che e' fissato al 31 ottobre 2023. 
  13. Il Commissario delegato assembla i dati provenienti dai  comuni
interessati  alle  date  stabilite  e  provvede,  senza  indugio,   a
trasmetterli al Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  che,  sulla  base  delle  istruttorie
eseguite  dai  comuni,  impartisce  le  necessarie  disposizioni   di
pagamento al soggetto affidatario del  servizio  individuato  con  le
modalita' di cui al successivo comma 14. 
  14. Attesa la situazione di eccezionale disagio in cui  versano  le
comunita' interessate a causa  della  diffusione  e  persistenza  dei
fenomeni di cui in premessa, in ragione della necessita' di procedere
tempestivamente all'attivazione e gestione della  misura  di  cui  al
presente articolo, per l'affidamento dei servizi  di  erogazione  del
contributo, in  termini  di  somma  urgenza,  il  Dipartimento  della
protezione civile provvede in  attuazione  delle  procedure  previste
dall'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'art. 3, comma
3 dell'OCDPC n. 992 del 2023, allo scopo di: 
    a) avvalersi di un soggetto finanziario  sottoposto  ai  previsti
controlli   di   Banca   d'Italia,   dell'Autorita'   garante   delle
comunicazioni - AGCOM e della Commissione di controllo sulle societa'
e la  borsa -  CONSOB  per  l'erogazione  sincronica  dei  contributi
mediante bonifico su conto corrente bancario, conto corrente  postale
o libretto postale, purche' munito di  codice  IBAN,  allo  scopo  di
garantire la completa tracciabilita' delle somme di cui trattasi; 
    b) consentire l'erogazione dell'acconto  e  del  saldo  in  tempi
rapidi  e  congruenti  con  le  pressanti  esigenze  delle  comunita'
interessate; 
    c)  assicurare,  come  ipotesi  residuale,  la  possibilita'   di
percepire il contributo, solo per  coloro  che  risultino  privi  uno
degli strumenti di  cui  alla  lettera  a),  mediante  erogazioni  in
contanti, nel rispetto dei massimali previsti e presso la piu'  ampia
pluralita' di sportelli sull'intero territorio nazionale e in  regime
di circolarita'; 
    d) prevedere che, nel caso di cui alla lettera  c),  l'erogazione
avvenga  previo  riconoscimento  del  beneficiario  effettuata   allo
sportello  mediante  identificazione  a  mezzo  dell'esibizione   del
proprio documento di identita' ovvero, in  caso  di  smarrimento,  di
copia  della  relativa  denuncia  presentata  presso  le   competenti
autorita'; 
    e)  prevedere  che  l'erogazione  del  contributo  avvenga,   con
riferimento alle scadenze previste ai commi 11 e 12; 
    f) garantire  adeguati  criteri  di  riservatezza,  tutela  delle
informazioni e sicurezza fisica ed informatica. 
  15. I soggetti aventi  i  requisiti  per  beneficiare  della  prima
misura di immediato sostegno di  cui  al  presente  articolo  possono
presentare la relativa domanda, utilizzando la modulistica  allegata,
a partire dal giorno successivo all'adozione della presente ordinanza
ed entro i termini previsti,  rispettivamente,  per  l'acconto  e  il
saldo, dai commi 11 e 12, presso il comune dove e' ubicato l'edificio
residenziale  o  l'abitazione  principale,  abituale  e  continuativa
allagata o interessata da movimenti franosi mediante trasmissione via
PEC, raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegna a mano. 
  16. I comuni e il Commissario delegato assicurano lo scambio  e  la
trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento  della
protezione civile mediante apposita piattaforma informatica, all'uopo
resa disponibile dal Dipartimento medesimo. 
  17. Il Commissario delegato, d'intesa  con  il  Dipartimento  della
protezione civile, ove  necessario,  adotta  le  eventuali  ulteriori
disposizioni per la disciplina delle modalita' di presentazione delle
domande, di rendicontazione e di erogazione  del  contributo,  avendo
cura di assicurare la  necessaria  semplificazione  e  celerita'  del
procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte. 
  18. I comuni, oltre a quanto previsto dai commi 6  e  7,  procedono
allo svolgimento di controlli successivi  a  campione,  nella  misura
minima del 15% delle domande ricevute,  sui  contributi  concessi  ai
sensi del presente articolo, relativamente alle cause  di  esclusione
previste nell'elenco riportato in calce ai moduli a1 e  b1,  allegati
alla presente ordinanza,  e  alla  veridicita'  della  documentazione
giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo. 
  19. I comuni  pubblicano  sui  rispettivi  siti  istituzionali  gli
elenchi dei contributi  erogati,  assicurandone  l'aggiornamento.  Il
Commissario  delegato  e  il  Dipartimento  della  protezione  civile
pubblicano  sui  rispettivi  siti  istituzionali   una   reportistica
sintetica, progressivamente aggiornata, sull'attuazione della  misura
di cui al presente articolo. 
  20. Agli oneri  derivanti  dalla  concessione  della  prima  misura
economica di immediato  sostegno  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  che   sono   rese
disponibili per la gestione del presente contesto emergenziale. A tal
fine  il  Dipartimento  della   protezione   civile   e',   altresi',
autorizzato ad anticipare le risorse finanziarie  stimate  necessarie
per l'erogazione dell'acconto a valere sulla dotazione ordinaria  del
Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'art.  44  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018, nelle  more  del  versamento  al  medesimo
Fondo  delle  risorse  straordinarie  che   sono   rese   disponibili
fronteggiare le conseguenze del presente contesto emergenziale. 
  21. La lettera a) del comma 3 dell'art. 4 dell'OCDPC n. 992  dell'8
maggio 2023 e' abrogata.