IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, datata 5 dicembre
2013, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione  contro  i  pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle
radiazioni ionizzanti, e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e  2003/122/Euratom,  e,
in particolare, l'art. 7, «Livelli di riferimento», e  l'allegato  I,
«Livelli di riferimento per l'esposizione della  popolazione  di  cui
agli articoli 7 e 101»; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante
«Attuazione della direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge
4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto, in particolare, l'art. 172, comma 7, del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, che prevede che: «con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare,  dell'interno  sentiti  il  Dipartimento  della  protezione
civile,  l'ISIN,  l'Istituto  superiore  di  sanita',  l'INAIL  e  il
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  sono  stabiliti,   anche   in
relazione agli orientamenti dell'Unione europea e  internazionali  in
materia, i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di
emergenza e i criteri generici per l'adozione di  misure  protettive,
da inserirsi nei piani di emergenza di cui al presente Titolo»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri», che stabilisce che il «Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare»  e'  rinominato  «Ministero  della
transizione ecologica»; 
  Tenuto   conto   degli   orientamenti   dell'Unione    europea    e
internazionali in materia disponibili, e in particolare: 
    della pubblicazione dell'International commission on radiological
protection (ICRP) 103: «The 2007 recommendations of the international
commission on radiological protection». Annals  of  the  ICRP  Volume
37/2-4, 2008; 
    della pubblicazione dell'International commission on radiological
protection (ICRP) 146: «Radiological protection  of  people  and  the
environment in the event of a large nuclear accident». Annals of  the
ICRP Volume 49/4, 2020; 
    della  pubblicazione  dell'International  atomic  energy   agency
(IAEA): «Preparedness and response  for  a  nuclear  or  radiological
emergency». IAEA Safety standards series No. GSR Part 7; 
    del documento dell'Organizzazione mondiale della sanita'  «Iodine
thyroid blocking - Guidelines for use in planning for and  responding
to radiological and nuclear emergencies». ISBN 978 92 4 155018 5. WHO
2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente  Roberto  Garofoli,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
  Sentito il Dipartimento della protezione civile; 
  Sentito l'Ispettorato nazionale per  la  sicurezza  nucleare  e  la
radioprotezione (ISIN); 
  Sentito l'Istituto superiore di sanita' (ISS); 
  Sentito  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione   contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL); 
  Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); 
  Esperite le procedure di notifica alla Commissione europea ai sensi
dell'art. 33 del Trattato Euratom; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
situazioni di esposizione di emergenza  suscettibili  di  comportare,
nell'arco  di  un  anno,  per   l'individuo   rappresentativo   della
popolazione interessata dall'emergenza, valori di dose efficace o  di
dose equivalente superiori ai limiti di dose per gli individui  della
popolazione stabiliti ai sensi dell'art. 146 del decreto  legislativo
31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo».