IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita'  animale
e, in particolare, l'art. 28 (Programmi di sorveglianza  dell'Unione)
che stabilisce che gli Stati  membri  stabiliscono  un  programma  di
sorveglianza per malattie animali che hanno rilevanza per l'Unione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136  recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e),  f),  h),  i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016»  e,  in
particolare, l'art. 13, comma 6 che stabilisce che il Ministro  della
salute  adotta  con  proprio  decreto  i  programmi  di  sorveglianza
predisposti ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/429; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/689  della  Commissione
del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti  e,  in  particolare,  l'art.  10  che
stabilisce i criteri e i  contenuti  dei  programmi  di  sorveglianza
dell'Unione e che, al paragrafo 3, dispone che l'autorita' competente
attua i programmi di sorveglianza  dell'Unione  per  la  malattia  in
questione conformemente all'allegato II del medesimo regolamento, nel
quale  sono  individuate  quali  malattie  rispondenti  ai   suddetti
criteri: l'influenza aviaria ad alta patogenicita' e  l'infezione  da
virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2020/690   della
Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalita' di  applicazione
del regolamento (UE) n. 2016/429  per  quanto  riguarda  le  malattie
elencate oggetto di programmi di sorveglianza  dell'Unione,  l'ambito
geografico di applicazione di tali programmi e le  malattie  elencate
per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne  da  malattia
dei  compartimenti  che  individua  l'influenza   aviaria   ad   alta
patogenicita' e l'infezione da virus dell'influenza aviaria  a  bassa
patogenicita' quali malattie oggetto  di  programmi  di  sorveglianza
dell'Unione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/2002   della
Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del
regolamento  (UE)  n.  2016/429  per  quanto  riguarda  la   notifica
nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i
formati e le procedure per la presentazione e  la  comunicazione  dei
programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione
nonche' per le domande di riconoscimento dello status di  indenne  da
malattia,  e  il  sistema  informatico  per  il   trattamento   delle
informazioni e, in particolare l'art. 9, ai sensi del quale gli Stati
membri  presentano  alla  Commissione  i  rispettivi   programmi   di
sorveglianza dell'Unione, entro il 31 maggio  dell'anno  che  precede
l'anno di inizio della loro applicazione, e l'art.  6  ai  sensi  del
quale gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo
di ogni anno  in  riferimento  all'anno  civile  precedente,  i  dati
relativi ai risultati dei programmi di sorveglianza dell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo  al
mercato interno,  alla  competitivita'  delle  imprese,  tra  cui  le
piccole e medie imprese, al  settore  delle  piante,  degli  animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle  statistiche  europee  (programma
per il mercato unico) e che abroga i  regolamenti  (UE)  n.  99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  3  febbraio  2023
concernente le deleghe di attribuzione al  Sottosegretario  di  Stato
On. Marcello  Gemmato,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 2023  (Rep.  atti  n.
104/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Adozione programmi di eradicazione obbligatori 
 
  1.  E'  adottato  il  programma  di  sorveglianza  dell'Unione  per
l'influenza aviaria ad alta  patogenicita'  e  l'infezione  da  virus
dell'influenza aviaria  a  bassa  patogenicita'  nel  pollame  e  nei
volatili selvatici per l'anno  2024  di  cui  all'allegato  1,  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Il Ministero della salute provvede a presentare il programma  di
sorveglianza di cui al comma 1 alla Commissione europea entro  il  31
maggio 2023 e a comunicare alla stessa i dati relativi  ai  risultati
del medesimo programma entro il 15 marzo del 2025, con  le  modalita'
di cui all'art. 9, paragrafi 1 e 2, e all'art. 6 del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2020/2002.