IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il Testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 giugno  1964,  n.  615,  concernente  la  bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla  brucellosi,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32, comma 1 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»  relativamente
al potere  del  Ministro  della  sanita'  di  emettere  ordinanze  di
carattere contingibile e urgente, in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  28  marzo  1989,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  29
marzo 1989, n. 73,  concernente  l'obbligo  in  tutto  il  territorio
nazionale delle operazioni  di  profilassi  e  di  risanamento  degli
allevamenti bovini da brucellosi; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.  453,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23
novembre 1992, n. 276,  recante  «Regolamento  concernente  il  piano
nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini
e caprini» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre  1994,  n.  277,  concernente   il   piano   nazionale   per
l'eradicazione  della  brucellosi   negli   allevamenti   bovini,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
maggio  1996,  n.   125,   concernente   il   piano   nazionale   per
l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n.  358,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  10
luglio 1996,  n.  160,  recante  «Regolamento  concernente  il  piano
nazionale per  l'eradicazione  della  leucosi  bovina  enzootica»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  29  gennaio  2004,  n.  58,  recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n.
1760/2000   e   del   regolamento   (CE)   n.   1825/2000,   relativi
all'identificazione   e    registrazione    dei    bovini,    nonche'
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  193,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento  dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini»; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE  del
12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la  notifica  dei
programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi
ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e
che abroga la decisione 2008/940/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1760/2000  per  quanto  riguarda  l'identificazione  elettronica  dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
misure  straordinarie  di   polizia   veterinaria   in   materia   di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata, da ultimo, con
l'ordinanza del Ministro della  salute  14  giugno  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2022, n.
147; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  28  giugno  2016  di
modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996,  n.  317,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa  all'identificazione
e alla registrazione degli animali»  e,  in  particolare,  l'art.  2,
comma 1,  che  introduce,  dal  2  settembre  2017,  l'obbligo  della
compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione  degli
animali (modello 4) esclusivamente in modalita' informatica; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita'  animale
(«normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, che  ha  abrogato  il  regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della  Commissione
del  17  ottobre  2017,  con  cui  l'Italia   e'   stata   dichiarata
ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/1882   della
Commissione  del  3  dicembre  2018  relativo   all'applicazione   di
determinate norme di prevenzione  e  controllo  delle  malattie  alle
categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e
gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione  di
tali malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035  della  Commissione
del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429  per  le
norme relative agli stabilimenti che detengono  animali  terrestri  e
agli incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/687  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/688  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
le norme relative ai movimenti di animali terrestri e  uova  da  cova
all'interno dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/689  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2020/690   della
Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalita' di  applicazione
del  regolamento  (UE)  2016/429  per  quanto  riguarda  le  malattie
elencate oggetto di programmi di sorveglianza  dell'Unione,  l'ambito
geografico di applicazione di tali programmi e le  malattie  elencate
per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne  da  malattia
dei compartimenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/2002   della
Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione
e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i  formati  e
le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di
sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche'  per
le domande di riconoscimento dello status di indenne da  malattia,  e
il sistema informatico per il trattamento delle informazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/385 della Commissione
del  2  marzo  2021,  che  modifica  l'allegato  II  della  decisione
93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di  ufficialmente  indenni
da brucellosi (B.melitensis), gli allegati I  e  II  della  decisione
2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni
da tubercolosi e brucellosi; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/620   della
Commissione del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) 2016/429 per quanto  riguarda  l'approvazione  dello
status di  indenne  da  malattia  e  dello  status  di  zona  di  non
vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in
relazione  ad  alcune  malattie  elencate  e   all'approvazione   dei
programmi di eradicazione per tali malattie elencate; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo  al
mercato interno,  alla  competitivita'  delle  imprese,  tra  cui  le
piccole e medie imprese, al  settore  delle  piante,  degli  animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle  statistiche  europee  (programma
per il mercato unico) e che abroga i  regolamenti  (UE)  n.  99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; 
  Visto l'accordo 28 aprile 2022,  adottato  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 1 del decreto legislativo n. 281 del 1997 tra  il  Governo,  le
regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  concernente:
«Protocollo per le movimentazioni  di  bovini  e  bufalini,  ovini  e
caprini detenuti per ingrasso,  transumanza,  pascolo,  monticazione,
vita e riproduzione tra territori  nazionali  con  differente  status
sanitario  per  la  prevenzione  della  diffusione  di  infezioni  da
Brucella   abortus,   Brucella   melitensis,   Brucella   suis,    da
Mycobacterium tubercolosis (MTBC) e  da  Leucosi  bovina  enzootica».
(rep. atti n. 54/CSR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131  del
7 giugno 2022; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,  ai
sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g) e p), della legge  22
aprile 2021, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e),  f),  h),  i),
l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n.  53,  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  21  ottobre  2022,
concernente la  determinazione  dell'indennita'  di  abbattimento  di
bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini  e
caprini infetti da brucellosi e  di  bovini  e  bufalini  infetti  da
leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 2023, n. 4; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27  gennaio  2023
concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione  per
tubercolosi e brucellosi nei bovini e  bufalini  e  brucellosi  negli
ovini e caprini per l'anno 2023 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 recante  il
manuale operativo inerente  alla  gestione  e  al  funzionamento  del
sistema di identificazione e  registrazione  degli  operatori,  degli
stabilimenti e degli  animali  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 16 maggio 2023, n. 113; 
  Considerato che,  con  l'applicazione  dei  piani  di  eradicazione
previsti dall'ordinanza del Ministro  della  salute  28  maggio  2015
anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro
della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, 23 giugno
2020, 23 giugno 2021, 14 giugno 2022 e' stato accertato  un  generale
calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate; 
  Considerato che, con la citata  decisione  di  esecuzione  (UE)  n.
2021/385, lo status di ufficialmente indenne e' stato assegnato  alla
Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di  Matera  per
tubercolosi  bovina,  alle  Province  di  Sud   Sardegna   e   Citta'
metropolitana  di  Cagliari  per  tubercolosi  bovina,  alla  Regione
Abruzzo  per  brucellosi  ovi-caprina,   alle   Province   di   Bari,
Barletta-Andria-Trani e  Taranto  per  brucellosi  ovi-caprina,  alle
Province  di  Bari,  Barletta-Andria-Trani  e  Lecce  per  brucellosi
bovina, alle Province di Avellino, Benevento e Napoli per  brucellosi
bovina e bufalina; 
  Rilevato  che  l'applicazione  delle  misure  sanitarie   contenute
nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e  successive
modificazioni  ha  consentito  all'Italia  di  adempiere   a   quanto
raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979
del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e  Calabria,
e nel report dell'audit FVO 8407 del 2010 per  la  valutazione  delle
attivita' di eradicazione della  tubercolosi,  come  attestato  dalla
stessa Commissione nell'ambito del general audit per  la  valutazione
del Country Profile svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016; 
  Ritenuto necessario continuare ad  assicurare  livelli  elevati  di
tutela della salute animale e di sanita' pubblica anche in  relazione
all'attuale situazione sanitaria; 
  Sentiti il Centro di referenza  nazionale  per  le  brucellosi,  il
Centro di referenza nazionale per la  tubercolosi  da  M.bovis  e  il
Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus  correlati
alle patologie infettive dei ruminanti; 
  Vista la proposta della Direzione generale della sanita' animale  e
dei farmaci veterinari formulata da ultimo con nota n.  14985  del  6
giugno 2023; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  3  febbraio  2023
concernente le deleghe di attribuzione al  Sottosegretario  di  Stato
on. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  10  marzo
2023, n. 59; 
  Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le
misure urgenti introdotte con la citata ordinanza del Ministro  della
salute 28 maggio  2015  e  successive  modificazioni,  posto  che  le
attivita'  di  sorveglianza  veterinaria  sono   indispensabili   per
garantire l'attuazione delle misure di  prevenzione  che,  stante  il
carattere zoonotico delle malattie, interessano l'uomo; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
                       Modifiche all'ordinanza 
              del Ministro della salute 28 maggio 2015 
 
  1. All'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 citata in
premessa, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 3, comma 1, la parola  «proprietario»  e'  sostituita
dalla seguente: «operatore»; 
    b) all'art. 3, comma 2, la parola  «proprietario»  e'  sostituita
dalla seguente: «operatore»; 
    c) all'art. 3, comma 4, le parole «proprietario o detentore» sono
sostituite dalla seguente: «operatore»; 
    d) all'art. 5, comma 1, lettera d),  le  parole  «proprietario  o
detentore» sono sostituite dalla seguente: «operatore»; 
    e) all'art. 5, comma 4, le parole «proprietario o detentore» sono
sostituite dalla seguente: «operatore»; 
    f) all'art. 9, comma 6, la parola  «proprietario»  e'  sostituita
dalla seguente: «operatore»; 
    g) all'art. 9, comma 10,  le  parole  «senza  proprietario»  sono
sostituite dalle seguenti: «non identificabili»; 
    h) all'art. 9, comma 11, la parola «proprietario»  e'  sostituita
dalle seguenti: «operatore responsabile»; 
    i) all'art. 12, comma 2,  le  parole  «senza  proprietario»  sono
soppresse; 
    l) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Misure sanitarie per le stalle di  transito  presenti  sul
territorio nazionale). - 1.  Su  tutto  il  territorio  nazionale  le
stalle di transito costituiscono unita' epidemiologiche  distinte  da
ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e
funzionalmente separate da altri stabilimenti da  riproduzione  o  da
ingrasso. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5,  lettera  d)  del   decreto
legislativo 5 agosto  2022,  n.  134,  l'operatore  della  stalla  di
transito deve assicurare il trasferimento ad altra attivita'  non  di
sua proprieta' di ogni animale introdotto per un  massimo  di  trenta
giorni. 
  3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini indicati  al
comma 2, il Servizio veterinario applica all'operatore  della  stalla
di transito le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1. 
  4. La registrazione della stalla di transito e' revocata  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3 e nei casi previsti dal decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 134 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. 
  5. Al fine di evitare contatti  fisici  diretti  o  indiretti,  gli
operatori delle stalle di transito garantiscono la netta  separazione
degli animali destinati direttamente al macello  da  quelli  da  vita
nonche' degli animali con qualifica sanitaria differente. In caso  di
mancata applicazione di quanto previsto  al  periodo  precedente,  il
Servizio  veterinario  esegue  sugli  animali  da   vita,   a   spese
dell'operatore, tutti i controlli previsti dai piani di  risanamento.
In alternativa puo' essere disposto l'invio al macello. 
  6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di  infezione
in altri stabilimenti o nel caso di riscontro di lesioni in  sede  di
macellazione, il Servizio veterinario  controlla  tutti  gli  animali
ancora  presenti  nella  stalla  di  transito  con  spese  a   carico
dell'operatore. In caso di positivita' di uno o piu'  animali,  tutti
gli animali correlati con il focolaio sono abbattuti  entro  quindici
giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla. 
  7. Il Servizio veterinario esegue controlli  presso  le  stalle  di
transito  almeno  una  volta  a  trimestre.   Inoltre   il   Servizio
veterinario  effettua  controlli  sui  dati  presenti   nel   sistema
informativo VETINFO. In caso  di  non  conformita'  esegue  controlli
aggiuntivi  in  stalla  sulla  regolarita'  della  documentazione   e
sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone
ulteriori approfondimenti diagnostici. 
  8.  Le  attivita'  di  controllo  sulle  stalle  di  transito  sono
rendicontate   utilizzando   l'apposita   funzionalita'   informatica
disponibile  nel  portale  VETINFO  accessibile  tramite  l'indirizzo
www.vetinfo.it»; 
    m) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Misure sanitarie per gli animali da ingrasso in  tutto  il
territorio nazionale). -  1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal
regolamento  (UE)  n.  2016/429  e  dall'art.  2,  paragrafo  2,  del
regolamento delegato (UE) n. 2020/688, gli stabilimenti  da  ingrasso
sono costituiti da animali provenienti  da  stabilimenti  indenni  da
tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da brucellosi,  sottoposti
ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni  precedenti
l'introduzione: nei  confronti  della  tubercolosi,  se  trattasi  di
animali di eta'  superiore  a  sei  settimane;  nei  confronti  della
brucellosi bovina se trattasi di animali di eta' superiore  a  dodici
mesi; nei confronti della leucosi se  trattasi  di  animali  di  eta'
superiore  a  ventiquattro  mesi;  nei  confronti  della   brucellosi
ovi-caprina se trattasi di animali di eta' superiore a sei mesi. 
  2. I controlli di cui al comma  1  possono  essere  effettuati  nei
trenta giorni successivi alla data d'introduzione nello stabilimento,
a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati
fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto
diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova. 
  3. Le regioni e le province autonome, oltre ai controlli di cui  al
comma 1,  possono  sottoporre  a  prelievo  al  macello  un  campione
statisticamente  significativo  di  animali  da  ingrasso   di   eta'
superiore ai dodici mesi  selezionato  sulla  base  della  prevalenza
attesa a livello regionale per indagine sulla brucellosi. 
  4.  Gli  stabilimenti  da  ingrasso  possono  movimentare  animali,
direttamente o attraverso  una  stalla  di  transito,  esclusivamente
verso un macello o altri stabilimenti da ingrasso. 
  5.  Nei  territori  indenni  i   controlli   diagnostici   per   il
mantenimento dello status di indenne degli stabilimenti  da  ingrasso
sono  svolti  oltre  che  al  macello  anche  attraverso   le   prove
diagnostiche ufficiali pre-movimentazione degli animali  in  eta'  di
controllo movimentati verso altri stabilimenti da ingrasso. Le  prove
sono  eseguite  negli  stabilimenti  di  origine   che   sono   stati
selezionati  per  il  controllo  in  applicazione  del  programma  di
sorveglianza elaborato nella provincia o regione  in  conformita'  al
regolamento delegato (UE) n. 2020/689  e  si  effettuano  secondo  le
modalita' descritte al comma 1. Nella sezione  «Statistiche-Cruscotti
sanita' animale» del portale  VETINFO  e'  possibile  verificare  per
ciascun  territorio  il  numero   di   controlli   pre-movimentazione
effettuati negli stabilimenti da ingrasso su capi destinati ad  altri
stabilimenti. 
  6. I controlli diagnostici per  la  movimentazioni  di  animali  da
territori non indenni verso territori  indenni  restano  disciplinati
dall'accordo del 28 aprile 2022 tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente il « Protocollo per
le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti  per
ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra
territori  nazionali  con  differente   status   sanitario   per   la
prevenzione  della  diffusione  di  infezioni  da  Brucella  abortus,
Brucella melitensis, Brucella  suis,  da  Mycobacterium  tubercolosis
(MTBC) e da Leucosi bovina enzootica». 
  7. Il Servizio veterinario rendiconta le  attivita'  dei  controlli
negli stabilimenti da ingrasso utilizzando  l'apposita  funzionalita'
informatica disponibile nel portale VETINFO.»; 
    n) l'art. 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Sanzioni). - 1. L'operatore della stalla di transito  che
non ottempera all'obbligo di cui all'art. 6,  comma  2,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17,  comma
4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. 
  2. Il Servizio veterinario provvede a ripetere, con spese a  carico
dell'operatore della stalla di transito, le prove  ufficiali  di  cui
all'art. 4 e provvede ad assegnare un termine non superiore a  trenta
giorni entro il quale deve essere perfezionata la vendita. 
  3. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1  venga  commessa
per piu' di due volte nel corso  dell'anno  solare,  e'  disposta  la
revoca della registrazione.».