IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto la disciplina temporanea dell'opzione per l'affrancamento e per il rimpatrio degli utili previo versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi; Visto, in particolare, il comma 95 dell'art. 1 della citata legge n. 197 del 2022, che ha rinviato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle disposizioni di attuazione della predetta disciplina; Visto il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di versamenti unitari e di compensazione; Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recanti, tra le altre, disposizioni in materia di sanzioni tributarie non penali relativamente alle imposte dirette e in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Il presente decreto reca disposizioni per l'attuazione dei commi da 87 a 95 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; ai fini del presente decreto si intende per: a) «Testo unico», il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) «controllo» il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 167, commi 2 e 3, del Testo unico e con i termini «controllante» e «controllato» i soggetti tra i quali sussiste detto rapporto; c) «soggetto non residente» il soggetto i cui utili e riserve di utili formano oggetto dell'opzione; d) «soggetto estero intermedio» il soggetto controllato residente al di fuori del territorio dello Stato italiano, ovvero la stabile organizzazione all'estero alla quale si applica il regime di cui l'art. 168-ter del Testo unico, per il tramite del quale si detiene la partecipazione nel soggetto non residente; e) «utili e riserve di utili esteri» gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti alla data del 1° gennaio 2023 al soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato di cui all'art. 2, risultanti dal bilancio dei soggetti non residenti relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; f) «partecipazione detenuta indirettamente» la partecipazione detenuta nel soggetto non residente per il tramite di: 1) soggetti residenti controllati o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti controllati di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 73 del Testo unico; 2) soggetti esteri intermedi.