IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  e,  in
particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo  modificato  dal
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,  relativo  alle
attribuzioni e all'ordinamento del Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Vista  la  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 novembre 2009, concernente  la  conservazione  degli
uccelli selvatici; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357 «Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali»,  e,   in
particolare, gli articoli 50 e 54, relativi al  potere  di  ordinanza
contingibile e urgente del sindaco; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  recante  «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-quattordecies,
comma 5, il quale prevede la possibilita' che le regioni  e  province
autonome adottino piani  di  abbattimento  selettivo  degli  ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei  periodi  e
degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  17  ottobre  2007,  recante  «Criteri  minimi
uniformi per la definizione di misure  di  conservazione  relative  a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione  speciale
(ZPS)»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, Serie generale, n. 258, del 6 novembre 2007; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire
e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche
invasive; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante «Elenco  delle  specie
alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2,  comma  2-bis,  della
legge  n.  157/1992»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 31, del 7 febbraio 2015; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali»,   e,   in
particolare, l'art. 7, che  reca  disposizioni  per  il  contenimento
della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili  e  relativi  regolamenti  delegati  della  Commissione
europea; 
  Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  aprile   2017,   n.   48,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  230,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  2022,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile  2022,  n.  29,  recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»; 
  Visto l'art. 19-ter della citata legge n. 157 del 1992,  introdotto
dall'art. 1, comma 448, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il triennio  2023-2025»,  il  quale  dispone
che,  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  sentito,  per  quanto  di
competenza, l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale e previa intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e  il
contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale; 
  Visti gli statuti speciali e le relative norme  di  attuazione  che
attribuiscono particolari  condizioni  di  autonomia  legislativa  ed
amministrativa alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome; 
  Ritenuto di provvedere all'adozione del piano straordinario per  la
gestione e il contenimento della fauna selvatica che sara' attuato  e
coordinato dalle regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
  Sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 22273
del 27 aprile 2023; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa
nella seduta del 10 maggio 2023 (Rep. atti n. 120/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Adozione del Piano straordinario per la gestione  e  il  contenimento
                        della fauna selvatica 
 
  1. In attuazione dell'art. 19-ter della legge n. 157 del  1992,  e'
adottato il Piano straordinario per la  gestione  e  il  contenimento
della fauna selvatica di cui all'Allegato 1, che e' parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Le regioni attuano il  Piano  di  cui  al  comma  1  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge n. 157 del 1992. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono
alle finalita' del Piano di cui al comma 1 ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
  3. Il Piano ha durata  quinquennale,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  4. Le attivita' di attuazione del  Piano  sono  svolte  nell'ambito
delle  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   previste   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2023 
 
                                          Il Ministro dell'ambiente   
                                         e della sicurezza energetica 
                                                Pichetto Fratin       
Il Ministro dell'agricoltura, 
 della sovranita' alimentare 
      e delle foreste 
       Lollobrigida