IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA di concerto con IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e, in particolare, gli articoli 50 e 54, relativi al potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco; Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-quattordecies, comma 5, il quale prevede la possibilita' che le regioni e province autonome adottino piani di abbattimento selettivo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258, del 6 novembre 2007; Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 31, del 7 febbraio 2015; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'art. 7, che reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili; Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e relativi regolamenti delegati della Commissione europea; Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»; Visto l'art. 19-ter della citata legge n. 157 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 448, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale; Visti gli statuti speciali e le relative norme di attuazione che attribuiscono particolari condizioni di autonomia legislativa ed amministrativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome; Ritenuto di provvedere all'adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica che sara' attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 22273 del 27 aprile 2023; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa nella seduta del 10 maggio 2023 (Rep. atti n. 120/CSR); Decreta: Articolo unico Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica 1. In attuazione dell'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, e' adottato il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto. 2. Le regioni attuano il Piano di cui al comma 1 secondo le modalita' stabilite dalla legge n. 157 del 1992. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del Piano di cui al comma 1 ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 3. Il Piano ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Le attivita' di attuazione del Piano sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2023 Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida