IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed in  particolare
l'art. 2, comma 1; 
  Visto il regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2094  del  Consiglio
che istituisce uno strumento dell'Unione europea per  la  ripresa,  a
sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la  ripresa
e la resilienza; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2106 della
Commissione che integra il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.  241
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  stabilendo  gli  indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del  quadro  di  valutazione  della
ripresa e della resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 28 aprile 2021,  n.  695  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca
e  innovazione  Horizon  europe  e  ne   stabilisce   le   norme   di
partecipazione e diffusione  e  che  abroga  i  regolamenti  (UE)  n.
1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  cui
valutazione positiva e' stata approvata con Decisione  di  esecuzione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata  all'Italia  dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14  luglio
2021; 
  Visto, in particolare,  l'Investimento  2.2  «Partenariati  per  la
ricerca e l'innovazione - Horizon europe», previsto nell'ambito della
Missione 4  «Istruzione  e  ricerca»,  Componente  2  «Dalla  ricerca
all'impresa» del  predetto  Piano  che  vede  il  coinvolgimento  del
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il  principio  di  parita'  di  genere,  l'obbligo  di  protezione  e
valorizzazione dei giovani, il superamento del divario  territoriale,
nonche'  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico   e
digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al  regolamento  (UE)
12  febbraio  2021,  n.  241  che  stabiliscono   rispettivamente   i
coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed  il  coefficiente
per il calcolo del sostegno alla transizione digitale; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che,
all'art. 181, comma 1, stabilisce che «L'Unione e  gli  Stati  membri
coordinano  la  loro  azione  in  materia  di  ricerca   e   sviluppo
tecnologico per  garantire  la  coerenza  reciproca  delle  politiche
nazionali e della politica dell'Unione», all'art. 185 stabilisce  che
«Nell'attuazione  del  programma  quadro  pluriennale  l'Unione  puo'
prevedere,  d'intesa   con   gli   Stati   membri   interessati,   la
partecipazione a programmi di ricerca  e  sviluppo  avviati  da  piu'
Stati membri, compresa la partecipazione  alle  strutture  instaurate
per l'esecuzione di detti  programmi»  nonche',  per  le  partnership
istituzionalizzate, all'art. 187 prevede che  «L'Unione  puo'  creare
imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria  alla  migliore
esecuzione  dei  programmi  di  ricerca,   sviluppo   tecnologico   e
dimostrazione dell'Unione»: 
  Visto il regolamento (UE) 18 giugno 2020,  n.  852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e gli Atti delegati della Commissione  del  4
giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche'
ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo
(DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli  obiettivi
di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti  e  dei  rischi
ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento UE; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C  58/01,  recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «Non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza», che all'Allegato II indica gli  elementi
di prova per la valutazione di fondo DNSH; 
  Visto il regolamento (UE) 18 luglio 2018, n.  1046  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce  le  regole   finanziarie
applicabili  al  bilancio  generale  dell'Unione,  che   modifica   i
regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.  1303/2013,  n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e  la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il  regolamento  (UE,  Euratom)  n.
966/2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  22  del  5
febbraio 2018 che reca «Criteri sull'ammissibilita' delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento  europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»; 
  Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016,  n.  679  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 24 marzo  2021,  n.  523  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma  InvestEU  e  che
modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'Allegato V  punto  B
elenca le attivita' che sono escluse dal Fondo InvestEU; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  2021/C  280/01,  recante
«Orientamenti tecnici sulla  verifica  della  sostenibilita'  per  il
Fondo InvestEU»; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  3  marzo  2014,  n.  480  della
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 138 del 13 maggio 2014 e, in particolare, l'art. 20 che prevede che
i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di
un tasso forfettario stabilito conformemente all'art.  29,  paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1290/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 17 giugno  2014,  n.  651  della
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021  che  dichiara  alcune
categorie  di  aiuti  3  compatibili  con  il  mercato   interno   in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede  che  gli
importi dei costi ammissibili possono essere calcolati  conformemente
alle  opzioni  semplificate  in  materia  di   costi   previste   dal
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  a
condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte  da  un
fondo dell'Unione che  consente  il  ricorso  alle  suddette  opzioni
semplificate in materia di costi e che la  categoria  dei  costi  sia
ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e gli
articoli 25 e 25-quater che stabiliscono le condizioni  per  ritenere
compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica
gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonche' l'art. 25-bis  in
cui si definiscono le condizioni di ammissibilita' dei  progetti  che
abbiano  ricevuto  il  Marchio  di  Eccellenza  in  seguito   a   una
valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa; 
  Visto il regolamento (UE) 13 luglio 2021, n. 1173 del Consiglio che
istituisce l'Impresa comune europea High Performance Computing  JU  e
che abroga il regolamento UE n. 2018/1488; 
  Visto il regolamento (UE) 19 novembre 2021, n. 2085  del  Consiglio
che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Horizon  Europe,  che
abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007,  (UE)  n.  557/2014,  (UE)  n.
558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE)
n. 642/2014; 
  Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021,  n.  2021/2085  del
Consiglio  che  istituisce  l'impresa  comune  KDT  JU  (Key  Digital
Technologies Joint Undertaking - Impresa comune); 
  Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241  che  istituisce  una
struttura  dirigenziale  di  livello  generale  istituita  presso  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,  con  compiti  di
coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - RGS, sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito  sistema
informatico; 
  Visto l'art. 1, il comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 
  Visto  il  decreto-legge  24   febbraio   2023,   n.   13   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito in legge 21
aprile 2023, n. 41; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  in  legge
29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento  delle  procedure»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili  4  territorialmente,  anche  attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 (Tabella B) che individua  il  Ministero  dello  sviluppo
economico (ora Ministero delle imprese e del  made  in  Italy)  quale
amministrazione  titolare  dell'Investimento   2.2   -   Missione   4
Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla  ricerca  all'impresa,  del
PNRR, cui e' associato il target europeo dell'aggiudicazione  di  205
progetti al T4 2025; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 (Tabella A), che assegna al Ministero delle imprese e del
made in Italy euro 200.000.000,00 per l'attuazione  dell'Investimento
2.2; 
  Visto il punto 7 del decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed  integrazioni
che prevede che «Le singole amministrazioni  inviano,  attraverso  le
specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui  all'art.  1,
comma 1043, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le
indicazioni  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati  relativi  allo
stato  di  attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti  ed  il
raggiungimento dei connessi traguardi  ed  obiettivi  al  fine  della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste  di  pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  che,
al fine di assicurare l'effettiva  tracciabilita'  dei  pagamenti  da
parte delle  pubbliche  amministrazioni,  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto in particolare l'art 3, comma 1, lettera  g-bis  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50  che  disciplina  il  principio  di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun  dato  e'  fornito  una
sola volta ad un solo sistema informativo, non puo' essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  Amministrazione,
riportati nella Tabella B allegata al  decreto  del  Ministero  delle
economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista la circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare  del  29  ottobre  2021,  n.  25  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi,  bandi  e
altre procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del  30  dicembre  2021,  n.  32  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del  principio
di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare del  31  dicembre  2021,  n.  33  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del
14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni  tecniche  per
la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',  finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la  circolare  del  18  gennaio  2022,  n.  4  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del  decreto-legge  n.
80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la  circolare  del  24  gennaio  2022,  n.  6  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza  tecnica  per  le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la circolare  del  10  febbraio  2022,  n.  9  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e   controllo   delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale  per  gli  investimenti
complementari  -  Chiarimenti  in  relazione  al   riferimento   alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la  circolare  del  21  giugno  2022,  n.  27  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista  la  circolare  del  4  luglio  2022,  n.  28  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,   recante   «Controllo   di
regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita'
ordinaria e di 6  contabilita'  speciale.  Controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle  risorse  del
PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista la  circolare  del  26  luglio  2022,  n.  29  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,  recante  «Circolare  delle
procedure finanziarie PNRR»; 
  Vista la  circolare  dell'11  agosto  2022,  n.  30  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Procedure di  controllo
e rendicontazione delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare del 21  settembre  2022,  n.  31  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Modalita' di accesso al
Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi  7
e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»; 
  Vista la circolare  del  13  ottobre  2022,  n.  33  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Aggiornamento  Guida
operativa per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Vista la circolare  del  17  ottobre  2022,  n.  34  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   RGS,   recante   «Linee   guida
metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni  per  il
Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Vista la circolare del  2  gennaio  2023,  n.  1  della  Ragioneria
generale dello Stato recante  «Controllo  preventivo  di  regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti  di
gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Vista  la  circolare  del  13  marzo  2023,  n.  10  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS  recante  «Interventi  PNRR.
Ulteriori indicazione operative per  il  controllo  preventivo  e  il
controllo dei rendiconti  delle  Contabilita'  speciali  PNRR  aperte
presso la Tesoreria dello Stato»; 
  Vista la  circolare  del  27  aprile  2023,  n.  19  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS  recante  «Utilizzo  del  sistema
ReGis per gli adempimenti  PNRR  e  modalita'  di  attivazione  delle
anticipazioni di cassa  a  valere  sulle  contabilita'  di  tesoreria
NGEU»; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Visto il decreto ministeriale 16  dicembre  2022,  n.  186485,  che
attiva gli interventi nell'ambito della misura M4C2- Investimento 2.2
a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo individuati  nei  bandi
emanati dalle partnership europee indicate all'art. 2, comma 1; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 2022,
n. 186485, che destina al cofinanziamento  dei  progetti  selezionati
nei bandi 2022 e 2023 emanati da  EuroHPC  l'importo  complessivo  di
euro 43.000.000,00; 
  Visto l'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 16 dicembre 2022,
n. 186485, che prevede, per i progetti selezionati nell'ambito  delle
call lanciate da euro HPC, un'agevolazione  concedibile  fino  ad  un
massimo di euro 2.000.000,00 per progetto; 
  Considerate le finalita' specifiche di EuroHPC, che  e'  un'impresa
comune costituita dalla  Commissione  europea  per  lo  sviluppo  del
calcolo ad alte prestazioni e di un  ecosistema  di  supercalcolo  di
classe mondiale cosi' da rendere l'Unione europea leader nel settore; 
  Considerato altresi' l'elevato  livello  qualitativo  dei  progetti
finanziabili  nell'ambito  di  euro  HPC,  che   richiedono   ingenti
stanziamenti; 
  Considerata l'eccellenza scientifico-tecnologica delle ricerche che
la partnership mira a  sviluppare  in  futuro  e  che  suggerisce  di
riorganizzare la struttura delle prossime  call  EuroHPC  in  uscita,
suddividendole in sottocall su aspetti specifici; 
  Considerata,   in   senso    complessivo,    la    condizione    di
«undersubscription» riscontrata dal Ministero  delle  imprese  e  del
made in Italy, che  sta  ricevendo  richieste  di  finanziamento  per
progetti di ricerca e  sviluppo  per  importi  inferiori  rispetto  a
quelli  destinati  ai  bandi  2022-2023  delle  diverse   partnership
elencate nell'art. 2, comma 1, decreto ministeriale 16 dicembre 2022,
n. 186485; 
  Considerata  l'economia   di   spesa   che   potrebbe   realizzarsi
nell'ipotesi in cui non venissero effettivamente impiegate  tutte  le
risorse  allocate  sui  bandi  delle  diverse  partnership   elencate
nell'art. 2, comma 2,  decreto  ministeriale  16  dicembre  2022,  n.
186485 e l'opportunita' che tali risorse fossero trasferite su  altri
bandi o ad altri partenariati riferibili alla Missione 4  «Istruzione
e ricerca» - Componente  2  «Dalla  ricerca  all'impresa»  -  Horizon
Europe; 
  Considerato  il   prioritario   interesse   nazionale   all'impiego
tempestivo, proficuo e completo di tutte le  risorse  allocate  nella
predetta misura in quanto finalizzate a sostenere progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale che rappresentano un  volano  per
l'intero sistema economico; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  emanare  il  presente   atto   per
rettificare parzialmente il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n.
186485 all'art. 5, comma  5  e  all'art.  14,  comma  5  nonche'  per
aggiungere all'art. 14 il successivo comma 6; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica art. 3, comma 4, decreto ministeriale 16 dicembre  2022,  n.
                               186485 
 
  1. L'art. 3, comma 4, decreto ministeriale  16  dicembre  2022,  n.
186485 e' modificato come segue: 
    «comma  4.  Le  agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle
intensita' massime di aiuto e delle soglie  di  notifica  individuali
stabilite, rispettivamente, dall'art. 25, dall'art. 25-bis, dall'art.
25-quater e dall'art. 4 del  Regolamento  GBER  ed  in  raccordo  con
ciascun intervento emanato dalle  istituzioni  UE,  nella  forma  del
contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi
e delle spese ammissibili articolata come segue: 
      a) ricerca industriale: 
        I) 50% per le imprese di grande dimensione; 
        II) 60% per le medie imprese; 
        III) 70% per le piccole imprese; 
        IV) 50% per le Universita' e gli Organismi di ricerca. 
      b) sviluppo sperimentale: 
        I) 25% per le imprese di grande dimensione; 
        II) 35% per le medie imprese; 
        III) 45% per le piccole imprese; 
        IV) 25% per le Universita' e gli Organismi di ricerca; 
  fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di euro
1.000.000,00  per   progetto,   indipendentemente   dal   numero   di
partecipanti italiani».