IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400; Visto l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e nello specifico il Capo III, rubricato «Piani per la ripresa e la resilienza»; Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 7, il quale stabilisce, al comma 1, che «Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuita' all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»; Visto il comma 2 del medesimo articolo, il quale sancisce che «Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facolta' di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.»; Visto, in particolare, il successivo comma 4, che prevede: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo; b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94)); c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo»; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto reca le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di seguito, per brevita', «norma istitutiva», disciplinando le condizioni e le modalita' di accesso al Fondo, per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, di seguito, per brevita', «Fondo», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.