IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400; 
  Visto l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale
di  Germania  reso  esecutivo  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, e nello specifico  il  Capo  III,  rubricato
«Piani per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  recante
«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR)», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 giugno 2022, n. 7, il quale  stabilisce,  al  comma  1,  che
«Presso il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito  il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle  vittime  di  crimini  di
guerra e contro l'umanita' per  la  lesione  di  diritti  inviolabili
della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque  in  danno
di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra  il
1°  settembre  1939  e  l'8  maggio  1945,  assicurando   continuita'
all'accordo tra la Repubblica italiana e la  Repubblica  Federale  di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente  della  Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione  di  euro  20.000.000  per
l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024  al
2026.»; 
  Visto il comma 2 del  medesimo  articolo,  il  quale  sancisce  che
«Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle  condizioni  e  secondo  le
modalita' previste dal presente articolo e  dal  decreto  di  cui  al
comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito  da  sentenza
passata  in  giudicato  avente  ad  oggetto   l'accertamento   e   la
liquidazione dei danni di  cui  al  comma  1,  a  seguito  di  azioni
giudiziarie avviate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a  carico  del
Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate  nelle  sentenze
di cui al  primo  periodo.  Resta  ferma,  in  relazione  ai  giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  a
quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello  Stato,
la facolta' di  definizione  mediante  transazione,  che  costituisce
titolo per l'accesso al Fondo.»; 
  Visto, in particolare, il successivo comma  4,  che  prevede:  «Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro della giustizia, da  emanare  non  oltre  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite: 
    a) la procedura di accesso al Fondo; 
    b) le modalita' di erogazione degli importi agli aventi  diritto,
detratte  le  somme  eventualmente  gia'  ricevute  dalla  Repubblica
italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi  della  legge  10
marzo 1955, n. 96, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e  della
legge 29 gennaio 1994, n. 94)); 
    c)  le  ulteriori  disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
articolo»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  le  disposizioni  necessarie   per
l'attuazione dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  di
seguito,  per  brevita',   «norma   istitutiva»,   disciplinando   le
condizioni e le modalita' di accesso al Fondo,  per  il  ristoro  dei
danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e  contro  l'umanita'
per la lesione di diritti inviolabili  della  persona,  compiuti  sul
territorio italiano o comunque in danno di cittadini  italiani  dalle
forze del Terzo Reich nel periodo tra il  1°  settembre  1939  e  l'8
maggio 1945, di seguito, per brevita', «Fondo», istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze.