IL MINISTRO 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»  come  da  ultimo   modificato   dal
decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge
5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli  2,  comma  1,  n.
12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria,  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con  conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 250  del  25
ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria  Bernini  e'  nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270,  avente  ad
oggetto  «Modifiche  al   regolamento   recante   norme   concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»  e  in  particolare  l'art.  11,  relativo  ai
regolamenti didattici dei corsi di studio; 
  Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale  «le
universita'  adottano  programmi  triennali  coerenti  con  le  linee
generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»; 
  Vista la legge 16  gennaio  2006,  n.  18,  recante  «Riordino  del
Consiglio universitario nazionale (CUN)» e in  particolare  l'art.  2
che prevede tra le competenze del CUN la  formulazione  di  pareri  e
proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari; 
  Viste le linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore  alla  Conferenza  di  Yerevan  nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
  Visto   il   documento   relativo   all'approccio    europeo    per
l'assicurazione  della  qualita'  dei  corsi  di  studio   congiunti,
approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore in occasione
della richiamata Conferenza di Yerevan nel maggio 2015; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
«Valorizzazione  dell'efficienza  delle  universita'  e   conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella  distribuzione  di  risorse
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante  anche  mediante  la
previsione  di  un  sistema   di   accreditamento   periodico   delle
universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a  tempo
indeterminato non confermati al primo  anno  di  attivita',  a  norma
dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240»; 
  Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca con i
quali sono  state  ridefinite,  ai  sensi  del  predetto  decreto  n.
270/2004, le classi dei  corsi  di  laurea  e  dei  corsi  di  laurea
magistrale; 
  Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante «Linee
generali  d'indirizzo  programmazione  universita'  21-23»,   e,   in
particolare, l'Allegato 4  «Linee  d'indirizzo  sulla  programmazione
delle  universita'  relativa  all'accreditamento  di  corsi  e   sedi
convenzionale»,  Sezione  A  «Corsi  di  studio  convenzionali  e   a
distanza», in forza del  quale  «le  universita'  possono  istituire,
previo accreditamento iniziale, le seguenti  tipologie  di  corsi  di
studio: 
    a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di  corsi  di  studio
erogati interamente in  presenza,  ovvero  che  prevedono  -  per  le
attivita' diverse dalle attivita' pratiche e  di  laboratorio  -  una
limitata attivita' didattica erogata con  modalita'  telematiche,  in
misura non superiore a un decimo del totale. 
    b) Corsi di studio con modalita' mista. Si  tratta  di  corsi  di
studio che prevedono -  per  le  attivita'  diverse  dalle  attivita'
pratiche e di laboratorio - la erogazione con  modalita'  telematiche
di una quota significativa delle attivita'  formative,  comunque  non
superiore ai due terzi. 
    c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi
di studio  erogati  prevalentemente  con  modalita'  telematiche,  in
misura superiore ai due terzi delle attivita' formative. 
    d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi  tutte
le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche;  rimane
fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di  profitto  e
di discussione delle prove finali. 
  I corsi di studio nelle classi  relative  alle  discipline  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto  1999,  n.
264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art.  34  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere  istituiti
esclusivamente secondo  la  tipologia  a).  I  corsi  afferenti  alle
classi, individuate con il  decreto  di  cui  all'art.  8,  comma  2,
sentito il CUN, che prevedono,  per  il  perseguimento  di  specifici
obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e  di  tirocinio,
la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da
disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere  istituiti
esclusivamente secondo le tipologie a) o b)»; 
  Visto il decreto ministeriale 14 ottobre  2021,  n.  1154,  recante
«Autovalutazione, valutazione, accreditamento  iniziale  e  periodico
delle sedi e dei corsi di studio», adottato in attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 8, comma 2, lettera a), del  decreto  ministeriale
n. 289/2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  1°
febbraio 2022, n. 149,  riguardante  l'accreditamento  dei  Corsi  di
studio erogati in  modalita'  c)  prevalentemente  a  distanza  o  d)
integralmente a distanza di cui all'allegato 4, sezione A del decreto
ministeriale n. 289/2021; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3; 
  Vista la potenziale offerta formativa cosi' come  deliberata  dagli
atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma
2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, per il corso di laurea
magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41) e per
il corso di laurea triennale in Infermieristica  (Classe  L/SNT1)»  e
per il corso di  laurea  magistrale  in  scienze  infermieristiche  e
ostetriche (Classe LM/SNT1); 
  Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2023, n. 76,  recante  la
definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso  al  corso
di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in  lingua
italiana, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE  residenti  in
Italia, di cui all'art. 39,  comma  5,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, ed ai  candidati  dei  Paesi  non  UE  residenti
all'estero, e le tabelle allegate, secondo la cui  ripartizione  sono
assegnati 14.211 posti  per  i  candidati  dei  Paesi  UE  e  non  UE
residenti in Italia e cinquecentosettantasei posti  per  i  candidati
dei Paesi non UE residenti all'estero; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
11 gennaio 2023, n. 4 che ha istituito un gruppo di lavoro  «al  fine
di esaminare ed approfondire le criticita' afferenti alla carenza  di
medici e professionisti sanitari nell'ambito del  Servizio  sanitario
nazionale, a misurare l'entita' del  fenomeno  e  a  individuarne  le
cause e le possibili  soluzioni,  con  particolare  riferimento  alla
necessita' di  garantire  un  accesso  sostenibile  alle  professioni
sanitarie, in grado  di  assicurare  contestualmente,  anche  in  una
prospettiva di lungo periodo, il potenziamento  delle  risorse  umane
del  Servizio  sanitario  nazionale,  per  perseguire,   sotto   tale
specifico profilo, il pieno soddisfacimento  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni sanitarie, senza alterare l'equilibrio dei  bilanci
pubblici»; 
  Viste le determinazioni assunte dal predetto gruppo di lavoro  che,
in relazione alla carenza di medici  e  professionisti  del  Servizio
sanitario nazionale  rispetto  al  fabbisogno  di  cui  necessita  il
sistema, ha  ritenuto  che  le  predette  criticita'  possano  essere
superate attraverso un aumento progressivo del numero dei  posti  per
l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in  medicina  e
chirurgia pari a circa trentamila unita' nei prossimi sette anni,  da
monitorare e rivalutare periodicamente; 
  Ritenuto che il medesimo gruppo di lavoro ha proposto di mettere  a
regime quanto statuito dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 luglio
2022, n. 931, ai sensi del quale, «con esclusivo riferimento ai corsi
di  studio  in  Infermieristica  (Classe  L/SNT1)»  accreditati  fino
all'a.a. 2022/2023  compreso,  la  numerosita'  massima  di  studenti
previsti dall'Allegato D del decreto ministeriale  n.  1154/2021  era
stata innalzata da settacinque a cento; 
  Considerato  che  occorre  rispettare  i  criteri  di   valutazione
periodica e di accreditamento previsti dai decreti ministeriali,  tra
i quali il sopraccitato decreto ministeriale n. 1154/2021, in  merito
ai requisiti minimi di docenza stabiliti per classe di studenti; 
  Visto l'Accordo assunto in data 21 giugno 2023,  rep.  149/CSR,  ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente  «la  determinazione  del  fabbisogno,  per  l'anno  a.a.
2023\2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati  delle
professioni sanitarie e dei  laureati  magistrali  delle  professioni
sanitarie, nonche'  dei  laureati  magistrali,  farmacista,  biologo,
chimico, fisico, psicologo, ai  sensi  dell'art.  6-ter  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»; 
  Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca  prot.
n. 9569 del 29 maggio 2023, con la quale si e' richiesto all'ANVUR di
formulare una proposta di adeguamento dei requisiti di accreditamento
inziale dei corsi di studio  in  «Medicina  e  chirurgia»  (LM-41)  e
«Infermieristica»  (L-SNT1)   che   tenga   conto   degli   obiettivi
programmatici evidenziati dal richiamato gruppo di lavoro al fine  di
consentire agli atenei un  aumento  del  potenziale  formativo  e  di
assicurare la qualita' e la sostenibilita' dei percorsi formativi; 
  Vista la delibera del consiglio direttivo di ANVUR  n.  137  del  6
giugno 2023, con la quale si propone per i corsi di laurea magistrale
a ciclo unico in «Medicina e chirurgia» (Classe LM-41)  di  innalzare
la  numerosita'  massima  prevista  dall'allegato   D   del   decreto
ministeriale n. 1154/2021, portandola da sessanta a ottanta  studenti
iscritti al primo anno, e per i corsi di laurea in  «Infermieristica»
(Classe L/SNT1) di innalzare  la  numerosita'  massima  prevista  dal
sopraccitato  Allegato  D  del  decreto  ministeriale  n.  1154/2021,
portandola da settantacinque a cento studenti iscritti al primo anno; 
  Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca  prot.
n. 10207 dell'8 giugno 2023, con la quale si e'  richiesto  all'ANVUR
di valutare un intervento anche per  i  corsi  di  laurea  magistrale
della Classe LM-SNT1, allo scopo di favorire l'aumento della relativa
offerta formativa delle universita', fermo  restando  l'assicurazione
della qualita' e della sostenibilita' dei percorsi formativi; 
  Vista la delibera del consiglio direttivo di ANVUR n.  151  del  19
giugno 2023, con la quale si propone per i corsi di laurea magistrale
in  «Scienze  infermieristiche  e  ostetriche»  (Classe  LM-SNT1)  di
innalzare la numerosita' massima prevista dal richiamato  Allegato  D
del decreto  ministeriale  n.  1154/2021,  portandola  dacinquanta  a
sessantacinque studenti iscritti al primo anno; 
  Ritenuto di  dover  consentire  agli  atenei  di  procedere  a  una
integrazione del potenziale formativo gia' espresso in  coerenza  con
quanto proposto da ANVUR; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, a  decorrere  dall'anno
accademico 2023/2024, si prevede quanto segue: 
      a. con riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo  unico
in medicina e chirurgia (Classe  LM-41)  la  numerosita'  massima  di
studenti  prevista  dall'Allegato  D  del  decreto  ministeriale   n.
1154/2021 e' innalzata da sessanta a ottanta; 
      b. con riferimento ai corsi di laurea in professioni  sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (Classe L/SNT1),
la numerosita' massima  di  studenti  prevista  dall'Allegato  D  del
decreto ministeriale  n.  1154/2021  e'  innalzata  da settacinque  a
cento; 
      c. con riferimento ai corsi di  laurea  magistrale  in  scienze
infermieristiche  e  ostetriche  (Classe  LM/SNT1),  la   numerosita'
massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale
n. 1154/2021 e' innalzata da cinquanta a sessantacinque. 
  2. Con successivo provvedimento della competente Direzione generale
saranno  individuati  i  termini  e  le   modalita'   operative   per
l'integrazione del potenziale formativo, da parte delle  universita',
per il corso di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in  medicina  e
chirurgia (Classe LM-41), per  il  corso  di  laurea  in  professioni
sanitarie  infermieristiche  e  professione   sanitaria   ostetrica/o
(Classe L/SNT1) e per  il  corso  di  laurea  magistrale  in  scienze
infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1), gia' deliberato dagli
organi accademici e inserito nella piattaforma ministeriale dedicata. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 giugno 2023 
 
                                                 Il Ministro: Bernini