IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 59, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia; Visto il decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento; Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «attivita' preliminari»: le attivita' precedenti il primo incontro di cui all'art. 54 del decreto legislativo; b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all'art. 42, comma 1, lettera g), del decreto legislativo; c) «Conferenza locale»: Conferenza locale per la giustizia riparativa di cui all'art. 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo; d) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; e) «elenco»: l'elenco dei mediatori esperti istituito presso il Ministero; f) «esito riparativo»: l'accordo di cui agli articoli 42, comma 1, lettera e) e 56, del decreto legislativo; g) «familiare»: la persona fisica di cui all'art. 42, comma 1, lettera d), del decreto legislativo; h) «formazione continua»: il percorso formativo permanente del mediatore esperto, di cui all'art. 59, comma 4, del decreto legislativo; i) «formazione del mediatore esperto»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo; l) «formazione iniziale»: il percorso formativo finalizzato a conseguire la qualificazione di mediatore esperto, di cui all'art. 59, commi 3, 5 e 6 del decreto legislativo; m) «formazione del mediatore esperto formatore»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto formatore; n) «formazione pratica»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, di cui all'art. 59, commi 3, seconda ipotesi, 4 e 6, del decreto legislativo; o) «formazione teorica»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, di cui all'art. 59, commi 3, prima ipotesi, 4 e 5, del decreto legislativo; p) «giustizia riparativa»: ogni programma come definito all'art. 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo; q) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, qualificazione conseguita in seguito al superamento della prova finale di cui all'art. 59, comma 9, del decreto legislativo; r) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto ammesso a svolgere attivita' di formazione dei mediatori esperti, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo, qualificazione conseguita in seguito all'effettuazione della simulazione, con giudizio di idoneita', di cui all'art. 12, comma 5, del presente decreto; s) «Ministero»: il Ministero della giustizia; t) «obiettivi formativi»: i risultati assicurati dalla formazione del mediatore esperto, di cui all'art. 59, comma 1, del decreto legislativo; u) «partecipanti al programma»: i soggetti partecipanti al programma di cui agli articoli 42, comma 1, lettere b), c), d), e 45, comma 1, del decreto legislativo; v) «persona indicata come autore dell'offesa»: la persona di cui all'art. 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo; z) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo; aa) «prova di ammissione»: la prova culturale e attitudinale, al cui superamento e' subordinato l'accesso alla formazione iniziale, ai sensi dell'art. 59, comma 8 del decreto legislativo; bb) «prova finale»: la prova finale teorico-pratica del percorso formativo iniziale, al cui superamento consegue l'acquisizione della qualificazione di mediatore esperto, ai sensi dell'art. 59, comma 9, del decreto legislativo; cc) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell'elenco; dd) «tirocinio»: il percorso di apprendistato guidato del mediatore esperto, di cui all'art. 59, comma 3, ultima ipotesi, del decreto legislativo; ee) «Universita'»: le istituzioni universitarie che compongono il sistema della formazione superiore di tipo universitario; ff) «vittima del reato»: la persona fisica di cui all'art. 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo.