IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 59, commi 7, 8, 9 e  10  del  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 1, comma 720, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010,  n.  170,  recante  nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,
recante  misure  urgenti  per  il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia; 
  Visto il decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «attivita' preliminari»:  le  attivita'  precedenti  il  primo
incontro di cui all'art. 54 del decreto legislativo; 
    b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di  cui  all'art.
42, comma 1, lettera g), del decreto legislativo; 
    c)  «Conferenza  locale»:  Conferenza  locale  per  la  giustizia
riparativa di cui all'art. 63, commi  2,  3,  4,  5,  6  del  decreto
legislativo; 
    d) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 150; 
    e) «elenco»: l'elenco dei mediatori esperti istituito  presso  il
Ministero; 
    f) «esito riparativo»: l'accordo di cui agli articoli  42,  comma
1, lettera e) e 56, del decreto legislativo; 
    g) «familiare»: la persona fisica di cui all'art.  42,  comma  1,
lettera d), del decreto legislativo; 
    h) «formazione continua»: il percorso  formativo  permanente  del
mediatore  esperto,  di  cui  all'art.  59,  comma  4,  del   decreto
legislativo; 
    i) «formazione del mediatore  esperto»:  il  percorso  formativo,
iniziale e continuo, del mediatore esperto, ai sensi dell'art. 59 del
decreto legislativo; 
    l) «formazione iniziale»: il  percorso  formativo  finalizzato  a
conseguire la qualificazione di mediatore esperto,  di  cui  all'art.
59, commi 3, 5 e 6 del decreto legislativo; 
    m) «formazione del  mediatore  esperto  formatore»:  il  percorso
formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto formatore; 
    n)  «formazione  pratica»:  il  percorso  formativo,  iniziale  e
continuo, del mediatore esperto, di cui all'art. 59, commi 3, seconda
ipotesi, 4 e 6, del decreto legislativo; 
    o)  «formazione  teorica»:  il  percorso  formativo,  iniziale  e
continuo, del mediatore esperto, di cui all'art. 59, commi  3,  prima
ipotesi, 4 e 5, del decreto legislativo; 
    p) «giustizia riparativa»: ogni programma come definito  all'art.
42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo; 
    q) «mediatore esperto»: il  mediatore  esperto  in  programmi  di
giustizia  riparativa,  qualificazione  conseguita  in   seguito   al
superamento della prova finale di  cui  all'art.  59,  comma  9,  del
decreto legislativo; 
    r) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto ammesso  a
svolgere attivita' di formazione  dei  mediatori  esperti,  ai  sensi
dell'art.  59,  comma  7,  del  decreto  legislativo,  qualificazione
conseguita  in  seguito  all'effettuazione  della  simulazione,   con
giudizio di idoneita', di cui all'art.  12,  comma  5,  del  presente
decreto; 
    s) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    t) «obiettivi formativi»: i risultati assicurati dalla formazione
del mediatore esperto, di cui  all'art.  59,  comma  1,  del  decreto
legislativo; 
    u)  «partecipanti  al  programma»:  i  soggetti  partecipanti  al
programma di cui agli articoli 42, comma 1, lettere b), c), d), e 45,
comma 1, del decreto legislativo; 
    v) «persona indicata come autore dell'offesa»: la persona di  cui
all'art. 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo; 
    z) «programma»: una delle tipologie  di  programmi  di  giustizia
riparativa di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo; 
    aa) «prova di ammissione»: la prova culturale e attitudinale,  al
cui superamento e' subordinato l'accesso alla formazione iniziale, ai
sensi dell'art. 59, comma 8 del decreto legislativo; 
    bb) «prova finale»: la prova finale teorico-pratica del  percorso
formativo iniziale, al cui superamento consegue l'acquisizione  della
qualificazione di mediatore esperto, ai sensi dell'art. 59, comma  9,
del decreto legislativo; 
    cc) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell'elenco; 
    dd)  «tirocinio»:  il  percorso  di  apprendistato  guidato   del
mediatore esperto, di cui all'art. 59, comma 3, ultima  ipotesi,  del
decreto legislativo; 
    ee) «Universita'»: le istituzioni universitarie che compongono il
sistema della formazione superiore di tipo universitario; 
    ff) «vittima del reato»: la persona fisica di  cui  all'art.  42,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo.