IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 59, commi 7, 8, 9 e  10  del  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari; 
  Visto in particolare, l'art. 60, comma 2, del  decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n. 150,  il  quale  prevede  che,  con  decreto  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del decreto legislativo, sia  istituito  presso  il  Ministero  della
giustizia l'elenco dei mediatori esperti in  programmi  di  giustizia
riparativa; 
  Visto  altresi'  l'art.  93,  comma   2,   del   medesimo   decreto
legislativo, il quale prevede che, con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del decreto legislativo, siano stabilite le modalita' di  inserimento
in detto elenco dei soggetti in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 1 della stessa norma, nonche' le  modalita'  di  svolgimento  e
valutazione della prova pratica valutativa di cui al comma 2; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010,  n.  170,  recante  nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,
recante  misure  urgenti  per  il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, recante codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.
24, recante  interventi  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
sistema giudiziario; 
  Visto il decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  9
ottobre 2006, n. 293, regolamento recante norme per l'introduzione di
nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «attivita' preliminari»:  le  attivita'  precedenti  il  primo
incontro di cui all'art. 54 del decreto legislativo; 
    b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di  cui  all'art.
42, comma 1, lettera g), del decreto legislativo; 
    c)  «Conferenza  locale»:  Conferenza  locale  per  la  giustizia
riparativa di cui all'art. 63, commi  2,  3,  4,  5,  6  del  decreto
legislativo; 
    d) «Conferenza nazionale»: Conferenza nazionale per la  giustizia
riparativa di cui all'art. 61, del decreto legislativo; 
    e) «convivente del  mediatore  esperto»:  la  persona  legata  al
mediatore esperto da un'unione civile ai sensi dell'art. 1, comma  2,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, o  da  una  convivenza  di  fatto,
anche se non formalizzata ai  sensi  dell'art.  1,  comma  36,  della
stessa legge; 
    f) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 150; 
    g) «elenco»: l'elenco dei mediatori esperti istituito  presso  il
Ministero; 
    h) «esito riparativo»: l'accordo di cui agli articoli  42,  comma
1, lettera e) e 56, del decreto legislativo; 
    i) «familiare»: la persona fisica di cui all'art.  42,  comma  1,
lettera d), del decreto legislativo; 
    l) «formazione del mediatore  esperto»:  il  percorso  formativo,
iniziale e continuo, del mediatore esperto, ai sensi dell'art. 59 del
decreto legislativo; 
    m) «formazione del  mediatore  esperto  formatore»:  il  percorso
formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto formatore; 
    n) «giustizia riparativa»: ogni programma come definito  all'art.
42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo; 
    o) «mediatore esperto»: il  mediatore  esperto  in  programmi  di
giustizia  riparativa,  qualificazione  conseguita  in   seguito   al
superamento della prova finale di  cui  all'art.  59,  comma  9,  del
decreto legislativo; 
    p) «mediatore esperto coassegnatario del programma»: uno dei  due
mediatori che presiede  allo  svolgimento  del  programma,  ai  sensi
dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo; 
    q) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto ammesso  a
svolgere attivita' di formazione  dei  mediatori  esperti,  ai  sensi
dell'art.  59,  comma  7,  del  decreto  legislativo,  qualificazione
conseguita  in  seguito  all'effettuazione  della  simulazione,   con
giudizio di idoneita', di cui  all'art.  12,  comma  5,  del  decreto
ministeriale  previsto  dall'art.   59,   comma   10,   del   decreto
legislativo; 
    r) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    s)  «partecipanti  al  programma»:  i  soggetti  partecipanti  al
programma di cui agli articoli 42, comma 1, lettere b), c), d), e 45,
comma 1, del decreto legislativo; 
    t) «persona indicata come autore dell'offesa»: la persona di  cui
all'art. 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo; 
    u) «programma»: una delle tipologie  di  programmi  di  giustizia
riparativa di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo; 
    v) «prova pratico-valutativa»: la prova di cui all'art. 93, comma
2, del decreto legislativo; 
    z) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell'elenco; 
    aa)  «tirocinio»:  il  percorso  di  apprendistato  guidato   del
mediatore esperto, di cui all'art. 59, comma 3, ultima  ipotesi,  del
decreto legislativo; 
    bb) «Universita'»: le istituzioni universitarie che compongono il
sistema della formazione superiore di tipo universitario; 
    cc) «vittima del reato»: la persona fisica di  cui  all'art.  42,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo.