IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 59, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; Visto in particolare, l'art. 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa; Visto altresi' l'art. 93, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, siano stabilite le modalita' di inserimento in detto elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 della stessa norma, nonche' le modalita' di svolgimento e valutazione della prova pratica valutativa di cui al comma 2; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia; Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario; Visto il decreto del 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 ottobre 2006, n. 293, regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali; Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «attivita' preliminari»: le attivita' precedenti il primo incontro di cui all'art. 54 del decreto legislativo; b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all'art. 42, comma 1, lettera g), del decreto legislativo; c) «Conferenza locale»: Conferenza locale per la giustizia riparativa di cui all'art. 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo; d) «Conferenza nazionale»: Conferenza nazionale per la giustizia riparativa di cui all'art. 61, del decreto legislativo; e) «convivente del mediatore esperto»: la persona legata al mediatore esperto da un'unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una convivenza di fatto, anche se non formalizzata ai sensi dell'art. 1, comma 36, della stessa legge; f) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; g) «elenco»: l'elenco dei mediatori esperti istituito presso il Ministero; h) «esito riparativo»: l'accordo di cui agli articoli 42, comma 1, lettera e) e 56, del decreto legislativo; i) «familiare»: la persona fisica di cui all'art. 42, comma 1, lettera d), del decreto legislativo; l) «formazione del mediatore esperto»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo; m) «formazione del mediatore esperto formatore»: il percorso formativo, iniziale e continuo, del mediatore esperto formatore; n) «giustizia riparativa»: ogni programma come definito all'art. 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo; o) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, qualificazione conseguita in seguito al superamento della prova finale di cui all'art. 59, comma 9, del decreto legislativo; p) «mediatore esperto coassegnatario del programma»: uno dei due mediatori che presiede allo svolgimento del programma, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo; q) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto ammesso a svolgere attivita' di formazione dei mediatori esperti, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo, qualificazione conseguita in seguito all'effettuazione della simulazione, con giudizio di idoneita', di cui all'art. 12, comma 5, del decreto ministeriale previsto dall'art. 59, comma 10, del decreto legislativo; r) «Ministero»: il Ministero della giustizia; s) «partecipanti al programma»: i soggetti partecipanti al programma di cui agli articoli 42, comma 1, lettere b), c), d), e 45, comma 1, del decreto legislativo; t) «persona indicata come autore dell'offesa»: la persona di cui all'art. 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo; u) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo; v) «prova pratico-valutativa»: la prova di cui all'art. 93, comma 2, del decreto legislativo; z) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell'elenco; aa) «tirocinio»: il percorso di apprendistato guidato del mediatore esperto, di cui all'art. 59, comma 3, ultima ipotesi, del decreto legislativo; bb) «Universita'»: le istituzioni universitarie che compongono il sistema della formazione superiore di tipo universitario; cc) «vittima del reato»: la persona fisica di cui all'art. 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo.