IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  con  il  quale  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  assume  la  denominazione   di
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  (di  seguito   il
«Ministero») e comma 4, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese  e  del
made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero  dello
sviluppo economico»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il Capo IV della Parte IV del suddetto codice, che  detta  le
disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione  elettronica
ad uso privato e, in particolare, l'art. 115, che fissa gli  obblighi
del titolare dell'autorizzazione generale e l'art.  116,  che  rinvia
all'allegato n. 25 la determinazione  dei  contributi  inerenti  alle
autorizzazioni generali di cui all'art. 107; 
  Visto il decreto 1° marzo 2021, recante «Modifiche all'allegato  n.
26 al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  "Codice  delle
comunicazioni  elettroniche",  recante  la   normativa   tecnica   di
disciplina dell'attivita' radioamatoriale»; 
  Visto in particolare, l'art. 35 dell'allegato n. 25 al codice delle
comunicazioni elettroniche, secondo cui i titolari di  autorizzazione
generale  per  l'installazione   e   l'esercizio   di   stazioni   di
radioamatore di cui agli articoli 135 e 144 del codice sono tenuti al
versamento di un contributo annuo e che, al momento, non  prevede  un
contributo per le autorizzazioni generali di stazioni ripetitrici  di
cui all'art. 143, comma 1, del codice; 
  Visto in particolare l'art. 9 dell'allegato n. 26 al  codice  delle
comunicazioni elettroniche, che disciplina l'autorizzazione  generale
per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche
non presidiate di cui all'art. 143, comma 1, del codice; 
  Visto inoltre, l'art. 220, comma 2, del codice delle  comunicazioni
elettroniche,  che  prevede  che  le  disposizioni,  tra  le   altre,
dell'allegato n. 25 sono modificate, all'occorrenza, con decreto  del
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Ritenuto opportuno adeguare la misura dei contributi inerenti  alle
autorizzazioni   generali   per   l'attivita'    radioamatoriale    e
semplificare le modalita' di versamento dei contributi  medesimi,  al
fine  di  assicurare  l'economicita'  alle  relative   procedure   di
riscossione e garantire, nel contempo, un utilizzo  efficiente  delle
radiofrequenze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Contributi 
 
  1. Nell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.
259   «Codice   delle   comunicazioni   elettroniche»,   l'art.    35
(Radioamatori) e' sostituito dal seguente: 
    «1. Per ciascuna stazione di radioamatore di  cui  agli  articoli
135 e 144 del codice, indipendentemente dal numero degli apparati, il
soggetto interessato versa un contributo una tantum di euro 50,00,  a
titolo di rimborso dei  costi  sostenuti  per  le  attivita'  di  cui
all'art. 1, comma  1,  all'atto  della  richiesta  di  autorizzazione
generale e dell'eventuale  richiesta  di  rinnovo,  indipendentemente
dalla  durata  di  validita'  dell'autorizzazione.  Il  pagamento  e'
comprovato   mediante   attestazione   di   versamento   da   inviare
all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, in allegato
alla dichiarazione. 
    2. Per ciascuna stazione ripetitrice automatica non presidiata di
cui all'art. 143, comma 1, del codice, il soggetto interessato  versa
un  contributo  annuo,  compreso   l'anno   a   partire   dal   quale
l'autorizzazione  generale  decorre,  di  euro  20,00,  a  titolo  di
rimborso dei costi sostenuti per le  attivita'  di  cui  all'art.  1,
comma  1.  Il  pagamento  e'  comprovato  mediante  attestazione   di
versamento da inviare all'ispettorato del Ministero,  competente  per
territorio, per il primo anno in allegato alla dichiarazione  e,  per
gli anni successivi al primo, entro il 31 gennaio di ciascun anno. 
    3. Nei casi di rinuncia, di sospensione, di revoca e di decadenza
dell'autorizzazione  generale,  indipendentemente  dalla  durata   di
validita'  del  titolo,  il  contributo  versato   rimane   acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato. 
    4. L''installazione  e  l'esercizio  della  stazione  ripetitrice
automatica   presso   la   residenza   o   domicilio   del   titolare
dell'autorizzazione generale di cui  al  comma  1,  sono  soggetti  a
comunicazione senza oneri di contribuzione.».