IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 4; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in  particolare,
l'art. 10; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante  ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 15 maggio 1954, n. 237, recante autorizzazione della
spesa relativa ai servizi di  diramazione  di  comunicati  e  notizie
degli organi centrali e periferici del Governo,  di  trasmissione  ai
medesimi di notiziari  nazionali  ed  esteri  e  di  trasmissione  di
notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52  e  successivi  da
parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.); 
  Vista la legge 5 agosto 1981,  n.  416,  recante  disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per  l'editoria,  e,  in  particolare,
l'art. 27 sui contributi alle Agenzie di stampa; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n.  449,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica, e, in particolare, l'art. 55,
comma 24, che ha introdotto la  norma  di  interpretazione  autentica
dell'art. 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, disponendo  che,  «al
fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle
amministrazioni dello Stato una completa informazione  attraverso  la
piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni
sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate  a  questo
scopo nel  bilancio  degli  enti  interessati,  ad  acquistare  dalle
Agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari  e
speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e
loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il  servizio  di
diramazione di notizie  e  di  comunicati  degli  organi  centrali  e
periferici delle amministrazioni dello Stato»; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante  misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
n. 77, e, in particolare, l'art. 194,  che  ha  disposto  la  proroga
degli affidamenti dei servizi di informazione primaria; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini  legislativi,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.  15,  e,  in
particolare, l'art. 14, che ha  introdotto  disposizioni  urgenti  in
materia di editoria; 
  Visto l'art.  17  del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; 
  Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 17,  del  decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, che ha sostituito all'art. 11, comma 2-ter,
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  le  parole:  «31
dicembre 2022» con le parole: «31 dicembre 2023»; 
  Visti gli articoli 76 e 229 del decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36; 
  Considerato che l'art. 17 del decreto-legge 29  dicembre  2022,  n.
198, innovando parzialmente la normativa in materia, opera, ai  commi
2, 4 e 5, una distinzione per tipologia di servizi e  di  Agenzie  in
notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali,
anche di carattere video-fotografico offerti dalle Agenzie di  stampa
di rilevanza nazionale, incluse in  un  elenco  istituito  presso  il
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri (commi 2 e 4),  ed  in  servizi  di  carattere
specialistico,  settoriale,  anche   video-fotografico   (comma   5),
acquisibili dalle pubbliche  amministrazioni  mediante  le  procedure
previste dal codice dei contratti anche da Agenzie  di  stampa  prive
della rilevanza nazionale; 
  Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24  febbraio  2023,  n.  14,  le   pubbliche   amministrazioni   sono
autorizzate ad acquistare anche da Agenzie diverse da quelle comprese
nell'elenco  delle  Agenzie  di  rilevanza  nazionale,   servizi   di
carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, secondo
le procedure previste dal codice dei contratti pubblici; 
  Rilevato che nel comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198 si fa riferimento a notiziari [...] speciali, mentre  al
comma 5 si fa  riferimento  a  servizi  di  carattere  specialistico,
sicche' nell'elenco delle  Agenzie  di  rilevanza  nazionale  possono
essere iscritti operatori che offrano «notiziari speciali», rimanendo
fermo che le  pubbliche  amministrazioni  possono  acquisire  servizi
specialistici da operatori non presenti nell'elenco perche' privi dei
requisiti e dei parametri richiesti per la rilevanza nazionale; 
  Considerato  che   l'acquisizione,   da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni,  di  «notiziari  generali  e  speciali,   nazionali,
internazionali e regionali, anche di carattere  video-fotografico»  o
di   servizi   di   carattere   specialistico,   settoriale,    anche
video-fotografico persegue il comune fine di garantire  una  completa
informazione attraverso la piu' ampia pluralita'  delle  fonti  e  in
considerazione della particolare natura dei servizi  di  informazione
primaria; 
  Considerato  che  lo  scopo  dell'azione  pubblica  risulta  dunque
duplice: a) garantire  la  presenza  di  piu'  Agenzie  in  grado  di
raccogliere le informazioni primarie da diffondere nel pubblico,  nel
rispetto   di   adeguati    standard    qualitativi    intesi    come
professionalita',    completezza,     correttezza,     affidabilita',
tempestivita' e continuita' delle informazioni;  b)  permettere  alle
pubbliche amministrazioni un'acquisizione completa  e  tempestiva  di
tali informazioni per un piu' efficiente svolgimento  dei  rispettivi
compiti; 
  Vista la relazione conclusiva dei lavori del Comitato istituito  ai
sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.
198, contenente gli elementi conoscitivi necessari nonche' l'apposita
proposta formulata dal Comitato stesso, trasmessa al  Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per l'editoria  e
l'informazione, sen. Alberto Barachini, in data 12 maggio 2023; 
  Ritenuto di accogliere la proposta formulata dal Comitato istituito
ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 29  dicembre  2022,
n. 198 in data 12 maggio 2023; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di
costituzione del Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
con il quale al sen. Alberto Barachini e' stato conferito  l'incarico
di Sottosegretario di Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre  2022,  con  il  quale  il  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Alberto Barachini e' stato
delegato ad  esercitare  le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del
Governo, editoria e prodotti editoriali  nonche'  l'attuazione  delle
relative politiche; 
  Considerato che l'interesse pubblico  tutelato  in  via  prevalente
dalla disposizione di cui all'art. 17 del decreto-legge  29  dicembre
2022, n.  198  e'  rappresentato  dalla  esigenza  di  assicurare  la
diffusione dell'informazione primaria  tra  la  collettivita'  -  sia
attraverso i media che direttamente -  garantendo  il  pluralismo  di
tale settore strategico e favorendo l'innalzamento  sul  piano  della
qualita' e della correttezza delle informazioni; 
  Considerato l'obiettivo ulteriore di garantire alle amministrazioni
l'acquisizione dei servizi forniti dalle Agenzie, anche  al  fine  di
agevolare il perseguimento della finalita' del sostegno  pubblico  ad
un'informazione primaria affidabile e pluralista che  rappresenta  la
priorita' con particolare  evidenza  in  relazione  alle  Agenzie  di
rilevanza nazionale, destinate ad essere comprese nel relativo elenco
e ad essere  contrattualizzate  in  forma  semplificata,  sospingendo
verso  il  superamento  di  meccanismi   di   predeterminazione   del
fabbisogno   informativo   sulla   base   di   parametri    meramente
quantitativi, a favore di parametri qualitativi; 
  Considerato  che,  in  relazione  all'interesse  tutelato  in   via
prevalente dalla disciplina  in  esame,  pare  opportuno  che,  nella
definizione di tali parametri  qualitativi,  la  dimensione  interna,
organizzativa  e  dimensionale  delle  Agenzie  sia  valorizzata   in
funzione della qualita' e dei servizi che le stesse sono  chiamate  a
rendere e, dunque, non soltanto della quantita',  ma  altresi'  della
qualita', tempestivita', correttezza delle informazioni dalle  stesse
effettivamente rese; 
  Considerato che servizi qualitativamente elevati  presuppongono  la
predisposizione, da parte delle  Agenzie,  di  assetti  organizzativi
adeguati, ferme naturalmente le distinzioni che si possono operare in
ragione non soltanto della rilevanza nazionale o  meno  dell'Agenzia,
ma  altresi'  della  natura  generale  o  specialistica  dei  servizi
effettuati; 
  Ritenuto che per garantire l'apertura del mercato anche alle  medie
e piccole Agenzie nonche'  il  pluralismo  delle  fonti  tendendo  al
contempo all'innalzamento della qualita'  dell'informazione  primaria
e' opportuno fornire incentivi premianti affinche' anche  le  Agenzie
di minore  dimensione  possano  svilupparsi  mediante  operazioni  di
fusione o mediante stabili e strutturate associazioni tra  loro,  per
arrivare  a  possedere  i  requisiti  e  i  parametri  previsti   per
l'ammissione alla procedura semplificata che fa leva  sull'iscrizione
nell'elenco dei soggetti dotati di rilevanza nazionale; 
  Ritenuto che la distinzione tra tipi di servizi  e  di  Agenzie  si
riflette sulle procedure di scelta del  soggetto  fornitore  e  sulla
provvista finanziaria necessaria per la loro acquisizione; 
  Considerato che per le  Agenzie  di  rilevanza  nazionale,  incluse
nell'elenco formato e tenuto dal Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria, la contrattualizzazione avviene in esito ad una procedura
negoziata senza pubblicazione  del  bando  e  il  servizio  acquisito
rientra  nella  definizione  di  notiziari   generali   e   speciali,
nazionali,   internazionali   e   regionali,   anche   di   carattere
video-fotografico; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del  decreto-legge
29 dicembre  2022,  n.  198  il  Dipartimento  per  l'informazione  e
l'editoria opera quale centrale di committenza per le amministrazioni
dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse,  gli
enti  pubblici,  le  autorita'  amministrative  indipendenti  e,   su
richiesta espressa, gli organi costituzionali; 
  Considerato che anche gli enti  locali  possono  acquisire  servizi
dalle Agenzie di stampa iscritte  nell'elenco  avvalendosi  di  fondi
propri  e  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  dei   contratti
pubblici; 
  Considerato che alle Agenzie, comprese quelle  incluse  nell'elenco
degli operatori in possesso dei requisiti della rilevanza  nazionale,
non  e'  preclusa  la  stipula  di  contratti  con   privati,   nella
definizione  dei  criteri  di  commisurazione  del  corrispettivo  da
riconoscere alle Agenzie di rilevanza nazionale e' utile prevedere un
meccanismo che premia l'avere introiti dal settore privato secondo un
meccanismo di cofinanziamento, noto  come  matching  funds  principle
prevedendo che una  quota  premiale  si  aggiunga  a  quella  per  il
requisito  di  base  modulata  sulla  capacita'  delle   Agenzie   di
finanziarsi offrendo servizi sul mercato; 
  Considerato  che  accanto  ai  requisiti   minimi   necessari   per
l'inclusione nell'elenco delle Agenzie di  rilevanza  nazionale,  per
garantire  la  qualita'  dell'informazione  primaria   e'   opportuno
prevedere parametri incentivanti, ai quali  attribuire  un  punteggio
utile per l'accesso ad una quota di risorse incentivanti; 
  Considerato che il  presente  decreto  non  individua  solamente  i
«requisiti e parametri qualitativi e dimensionali» per la definizione
delle «Agenzie di stampa di rilevanza  nazionale»,  ma  precisa  «tra
l'altro i criteri e i parametri per la definizione del  fabbisogno  e
del  corrispettivo  dei  servizi  acquisiti  con   l'utilizzo   della
procedura negoziata», con la conseguenza che il decreto indica  anche
come commisurare il corrispettivo destinato alle Agenzie di rilevanza
nazionale e i  criteri  per  ripartire  questa  provvista  tra  dette
Agenzie; 
  Considerato che, per conferire al meccanismo attuativo una migliore
aderenza all'interesse pubblico tutelato  dalla  misura  di  sostegno
alla   informazione   primaria,   e'   ragionevole   un   superamento
dell'approccio per il quale la licenza e' considerata l'unita'  sulla
base della quale determinare il corrispettivo annuale per la  singola
Agenzia; 
  Considerato che il numero minimo di giornalisti, con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, di cui  deve  avvalersi  un'Agenzia  di
stampa per l'adeguata  copertura  dell'intero  territorio  nazionale,
tenendo conto di una media di due giornalisti per regione, e' pari  a
cinquanta giornalisti e che ogni Agenzia di  rilevanza  nazionale  in
ragione della media dei giornalisti  giornalmente  in  servizio  puo'
produrre un numero di lanci, con un  frazionamento  non  superiore  a
due,  pari  almeno  a  dieci  lanci  al  giorno;  che  l'informazione
professionale di qualita' deve essere  retribuita  adeguatamente,  in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche  per
contrastare  i  fenomeni,  purtroppo  diffusi,  di  sfruttamento  del
lavoro; che un'Agenzia di stampa, per fornire un prodotto rispondente
agli  standard  qualitativi  richiesti,   dovrebbe   assicurare   una
solidita'  economica  e  le  entrate  della  stessa  non   dovrebbero
provenire esclusivamente dal contributo pubblico; che le  Agenzie  di
stampa devono contribuire  al  contrasto  alla  disinformazione  che,
anche grazie alle potenzialita' offerte dalla rete e  dall'ecosistema
digitale, in questi anni ha costituito una delle  principali  minacce
ai processi democratici, e che le stesse Agenzie di stampa dovrebbero
altresi' essere in prima linea nella difesa del diritto d'autore,  in
quanto il suo  mancato  rispetto  crea  ingenti  danni  alla  filiera
dell'editoria; che e' necessario che l'organizzazione aziendale delle
Agenzie  di  stampa  risponda  a  elevati  standard   di   legalita',
certificati dalla competente autorita' indipendente; 
  Considerato che appare necessario sostenere l'occupazione giovanile
e  assicurare  il  «turn  over»,  favorendo  l'ingresso  di   giovani
professionisti qualificati; che appare altresi'  necessario  adottare
misure che favoriscano il contenimento  degli  effetti  di  eventuali
crisi  aziendali,  tenuto  conto  delle   difficolta'   del   settore
editoriale, e che, quindi, riducano il  ricorso  agli  ammortizzatori
sociali; che appare opportuno sostenere l'innovazione  tecnologica  e
la transizione digitale del settore affinche' le  Agenzie  di  stampa
rispondano adeguatamente alla  trasformazione  del  mercato  e  delle
abitudini  di  fruizione;  che  le  Agenzie  di   stampa   dovrebbero
potenziare la propria dimensione  europea  e  internazionale,  tenuto
conto della rilevanza che rivestono oggi per i cittadini  italiani  i
temi e le politiche europei e internazionali; che e'  importante  che
il lavoro giornalistico utilizzi  e  contribuisca  alla  divulgazione
presso  il  pubblico  delle  fonti  di   informazioni   specializzate
ufficiali, quali quelle  prodotte  dalla  Ragioneria  generale  dello
Stato,    dall'Istituto    nazionale    di    statistica     (Istat),
dall'Organizzazione per la sicurezza  e  la  cooperazione  in  Europa
(Ocse), dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione,  la
scienza e la cultura (Unesco), nonche' dagli  altri  organi  ed  enti
pubblici che istituzionalmente producono ed elaborano informazioni; 
  Ritenuto che, in  via  di  prima  applicazione,  il  fabbisogno  di
risorse  destinate  alle  Agenzie   di   interesse   nazionale   vada
individuato  in  misura  pari  al  65  per  cento  della  media   dei
corrispettivi degli ultimi cinque anni  percepiti  dalle  Agenzie  di
stampa vincitrici della procedura  di  gara  del  2017,  e  che  tali
risorse debbano essere ripartite sulla  base  del  numero  medio  dei
giornalisti assunti, negli ultimi cinque anni, con contratto a  tempo
pieno e indeterminato; 
  Considerato che, per la durata  della  fase  transitoria,  pari  al
primo triennio a partire dal 1° gennaio 2024, la quota  destinata  al
possesso  dei  parametri  incentivanti  e'  alimentata  da  eventuali
risparmi prodotti, tra l'altro, dal mancato versamento di  contributi
ad Agenzie che hanno perso i requisiti per  l'iscrizione  nell'elenco
dei soggetti di rilevanza nazionale; 
  Considerato che, al fine di dare stabilita' al settore, i contratti
sono tacitamente prorogati,  previa  verifica  della  permanenza  dei
requisiti di ammissione nell'elenco, per non piu' di due anni,  salva
la rimodulazione del contributo sulla base del numero dei giornalisti
assunti e  del  possesso  di  parametri  premianti,  con  conseguente
parziale novazione oggettiva del contratto; 
  Considerato che l'elenco  delle  Agenzie  di  stampa  di  rilevanza
nazionale e' aggiornato con una cadenza almeno annuale  e  che  nella
fase transitoria di durata triennale tale aggiornamento  avviene  nel
secondo e nel terzo anno; 
  Considerato che le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale  devono
comunicare tempestivamente le modifiche ai requisiti di ammissione  e
ai parametri incentivanti da esse posseduti. La perdita dei requisiti
minimi per l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco  e  la
risoluzione   del   contratto   stipulato   dal   Dipartimento    per
l'informazione e l'editoria con l'Agenzia esclusa; 
  Considerando che il Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria
avvia  le  procedure  negoziate  con  le   nuove   Agenzie   iscritte
nell'elenco solo laddove sussistano le disponibilita' finanziarie per
un incremento delle risorse disponibili o per i risparmi ottenuti  da
eventuali cancellazioni dall'elenco e solamente se vi sia  l'esigenza
di  acquisire  ulteriori   notiziari   da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni; 
  Ritenuto che  il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria,
dall'entrata a regime della disciplina, verifica  ogni  tre  anni  la
necessita' di aggiornare i requisiti  di  ammissione  e  i  parametri
incentivanti e conseguentemente di aggiornare l'elenco stesso; 
  Acquisito un primo parere interlocutorio della  Sezione  consultiva
per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 908  del  19  giugno
2023, al quale si e' dato riscontro con la nota n. prot. DIE-004197-P
del 20 giugno 2023, a firma del Capo Dipartimento per  l'informazione
e l'editoria; 
  Recepite tutte le osservazioni contenute nel secondo  e  definitivo
parere reso dalla Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  del
Consiglio di Stato nell'adunanza del 4 luglio 2023, n.  01003/2023  e
trasmesso in data 6 luglio 2023, ad eccezione  delle  indicazioni  di
riformulare o sopprimere il comma 3 dell'art. 1 e  di  sopprimere  il
comma 1 dell'art. 5. Con riferimento all'art. 1, comma 3,  il  parere
chiede all'amministrazione di valutare l'opportunita' di  operare  la
modifica suggerita. Al riguardo l'amministrazione valuta che il comma
vada mantenuto perche' assolve ad  una  finalita'  descrittiva  della
misura in generale e, quindi, serve a rafforzare dal punto  di  vista
politico comunicativo il provvedimento. Rispetto all'art. 5, comma 1,
si ritiene che il suo contenuto precettivo sia differente rispetto  a
quello di cui all'art. 2, comma 2, del  quale  pertanto  non  risulta
essere meramente ripetitivo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Ambito di applicazione e finalita' dell'elenco 
           delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale 
 
  1. Presso il Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un  elenco  delle
Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che mettono  a  disposizione
delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, su  richiesta  espressa,
degli  organi  costituzionali,   notiziari   generali   e   speciali,
nazionali,   internazionali   e   regionali,   anche   di   carattere
video-fotografico. 
  2. L'acquisizione, da parte delle  pubbliche  amministrazioni,  dei
notiziari di cui al  comma  1  realizzati  da  Agenzie  di  rilevanza
nazionale  persegue  la   finalita'   di   garantire   una   completa
informazione attraverso la  piu'  ampia  pluralita'  delle  fonti  in
considerazione della particolare natura dei servizi  di  informazione
primaria. 
  3.  I  requisiti  e  i  parametri  che  condizionano   l'iscrizione
all'elenco di cui al comma 1 permettono di individuare  gli  elementi
qualitativi e dimensionali delle Agenzie di stampa che, per  le  loro
caratteristiche,  sono   idonee   a   concorrere,   secondo   criteri
pluralistici, alla formazione della opinione pubblica  nazionale.  Il
ruolo delle Agenzie presenti nel suddetto elenco e' di conseguenza il
rafforzamento delle possibilita' dei cittadini di essere  destinatari
di informazioni primarie di  elevata  qualita',  in  ambiti  diversi,
continue e plurali.