IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni; 
  Visto il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,  «Regolamento  per
la professione di geometra»; 
  Visto il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275,  «Regolamento  per
la professione di perito industriale»; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di
abilitazione   all'esercizio   delle   professioni»   e    successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  7  marzo  1985,   n.   75,   recante   «Modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri»; 
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986,  di  approvazione  del
«Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione di geometra»,  modificato  e  integrato  dal
decreto ministeriale 14 luglio 1987; 
  Vista  la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante   «Modifiche
all'ordinamento professionale dei  periti  industriali»,  cosi'  come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica  istruzione  15  marzo
1986,  «Regolamento  per  gli  esami  di  Stato  per   l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di geometra», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117  del  22  maggio
1986; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre
1991, n. 445, di approvazione del  «Regolamento  per  lo  svolgimento
degli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio  della  libera
professione di perito industriale»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre
2000, n. 447, «Regolamento concernente integrazione  al  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445,  recante
il  regolamento  per  lo  svolgimento  degli  esami  di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.
137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,  a
norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.
148»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 15  aprile  2016,  n.
68, «Regolamento  di  cui  all'art.  24  del  decreto  legislativo  9
novembre  2007,  n.  206,  in  materia  di  misure  compensative  per
l'esercizio  della  professione  di  perito  industriale   e   perito
industriale laureato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in  particolare
l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  12
agosto 2020,  n.  446,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 12 settembre 2020, n. 227,  recante  «Definizione
delle  nuove  classi  di  laurea  ad  orientamento  professionale  in
professioni  tecniche  per  l'edilizia  e  il   territorio   (LP-01),
professioni  tecniche  agrarie,  alimentari  e   forestali   (LP-02),
professioni tecniche industriali  e  dell'informazione  (LP-03)»,  il
quale,  nella  Tabella  delle  classi  di  laurea   ad   orientamento
professionale, prevede la L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e
il territorio; 
  Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163,  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari  abilitanti»,  e  in  particolare  gli
articoli 2 e 6; 
  Visti i decreti direttoriali, n. 137 del 7 febbraio 2022, e n.  264
del 3 marzo 2022,  di  costituzione  del  tavolo  tecnico  di  lavoro
finalizzato all'attuazione delle disposizioni di  cui  alla  legge  8
novembre 2021, n. 163; 
  Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di
lavoro; 
  Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha  espresso
il proprio parere nell'adunanza del 27 ottobre 2022; 
  Sentite  le  rappresentanze  nazionali  dei  collegi   e   consigli
professionali, come previsto dall'art. 6 della predetta legge n.  163
del 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Modalita' semplificate di espletamento dell'esame di Stato 
 
  1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea
professionalizzante afferente alla classe L-P01 in base al previgente
ordinamento didattico  non  abilitante,  si  abilitano  all'esercizio
della professione a seguito del superamento di un esame di Stato,  da
svolgersi con le modalita' semplificate di cui al presente decreto. 
  2. L'esame di Stato di cui al comma 1  e'  volto  ad  accertare  il
grado di preparazione del candidato all'esercizio della professione e
consiste in un colloquio, a scelta dello studente, sulle attivita' di
tirocinio svolte o sulla risoluzione di un  caso  pratico  affrontato
nel corso dei tirocini. In entrambi i casi e' accertata la conoscenza
delle norme deontologiche. 
  3.  La  valutazione  della  prova   e'   espressa   in   centesimi.
L'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100. 
  4. Le sessioni dell'esame di Stato  di  cui  al  presente  decreto,
relative agli anni 2023  e  2024,  sono  indette  con  ordinanza  del
Ministro dell'istruzione e del merito. Decorsi tre anni dalla data di
entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n.  163,  il  laureato
non abilitato puo' chiedere ad un Ateneo, sede del  corso  di  laurea
professionalizzante - classe L-P01, di  sostenere  tale  esame  nelle
sedute previste per lo svolgimento  della  prova  pratica  valutativa
disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 3 della legge 8
novembre 2021, n. 163. 
  5.  La  valutazione  dell'esame  di  Stato  e'  effettuata  da  una
Commissione giudicatrice  in  composizione  paritetica,  composta  da
almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la meta',
docenti universitari, uno  dei  quali  con  funzione  di  Presidente,
designati dal Consiglio del corso di studio, e,  per  l'altra  meta',
professionisti   di   comprovata    esperienza,    designati    dalle
rappresentanze professionali competenti, con almeno  cinque  anni  di
esercizio professionale. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 maggio 2023 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                               e della ricerca        
                                                  Bernini             
Il Ministro della giustizia 
          Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2099