IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,  n.  328  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW' 95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle Parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Vista la regola VI/2, paragrafo 1,  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a
6 e la tabella A-VI/2-1 del codice  STCW,  relative  alle  conoscenze
minime necessarie  al  conseguimento  del  certificato  di  marittimo
abilitato  per  i  mezzi  di  salvataggio  diversi  dai  battelli  di
emergenza veloci; 
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, relativo all'approvazione  del  regolamento  della  sicurezza
della  navigazione  e  della  vita  umana  in   mare   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021,  n.
115; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la  gente  di  mare»
con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5; 
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  21  gennaio  2008  relativo  alla
«Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la  certificazione
di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  9  marzo  2016  che  disciplina  le
«Modalita' di conseguimento ed  aggiornamento  dell'addestramento  di
base»; 
  Vista la  direttiva  UE  2022/993  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'8 giugno 2022,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione  europea  del  27  giugno  2022  concernente   il   testo
consolidato delle modifiche  apportate  alla  direttiva  2008/106/CE,
dalla direttiva UE 2019/1159 che ha abrogato la direttiva  2005/45/CE
riguardante il reciproco riconoscimento  dei  certificati  rilasciati
dagli Stati membri alla Gente di mare; 
  Considerata la necessita' di dare piena attuazione agli esiti della
verifica condotta da EMSA dal 4 al 14 ottobre 2022  sul  monitoraggio
del sistema di istruzione, formazione e certificazione  marittima  ai
sensi della direttiva (UE) 2022/993; 
  Considerato e preso atto che la regola VI/2.1 dell'allegato I della
direttiva (UE) 2022/993 non consente  di  sostituire  il  periodo  di
navigazione richiesto con funzioni equivalenti a terra; 
  Visto il parere della Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita' di sistema  portuale,  le  infrastrutture  portuali  ed  il
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione  3°  -  con
nota prot. n. 35576 del 22 novembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
        Modifiche all'articolo 2 del decreto 25 ottobre 2016 
     rubricato «Requisiti per il conseguimento del Certificato» 
 
  Alla lettera d) dell'art.  2  del  decreto  25  ottobre  2016  sono
eliminate le parole «o aver effettuato le funzioni equivalenti di cui
al decreto ministeriale 1° marzo 2016».