IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW' 95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola VI/2, paragrafo 1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 6 e la tabella A-VI/2-1 del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci; Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto direttoriale 21 gennaio 2008 relativo alla «Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio»; Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»; Vista la direttiva UE 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2022 concernente il testo consolidato delle modifiche apportate alla direttiva 2008/106/CE, dalla direttiva UE 2019/1159 che ha abrogato la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla Gente di mare; Considerata la necessita' di dare piena attuazione agli esiti della verifica condotta da EMSA dal 4 al 14 ottobre 2022 sul monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e certificazione marittima ai sensi della direttiva (UE) 2022/993; Considerato e preso atto che la regola VI/2.1 dell'allegato I della direttiva (UE) 2022/993 non consente di sostituire il periodo di navigazione richiesto con funzioni equivalenti a terra; Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 35576 del 22 novembre 2023; Decreta: Articolo unico Modifiche all'articolo 2 del decreto 25 ottobre 2016 rubricato «Requisiti per il conseguimento del Certificato» Alla lettera d) dell'art. 2 del decreto 25 ottobre 2016 sono eliminate le parole «o aver effettuato le funzioni equivalenti di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2016».