IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/2118  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2021,  recante  modifica  della  direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita'  civile
risultante  dalla  circolazione  di  autoveicoli   e   il   controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita', e,  in  particolare,
l'articolo 1, punti 8) e 18), e  l'articolo  2,  paragrafo  1,  terzo
comma; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo 1,  comma  1,  e  l'allegato  A,
numero 13; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 febbraio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle  imprese  e  del
made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 285, dopo il comma 4, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «4-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare  e  di  concludere,
entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli organismi  omologhi  al
Fondo di garanzia per le  vittime  della  strada  degli  altri  Stati
membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure
di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13,
della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 16 settembre 2009. L'accordo e'  notificato  immediatamente  alla
Commissione europea.»; 
    b) all'articolo 296, dopo il comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare  e  di  concludere,
entro il 23 dicembre 2023, un  accordo  con  gli  omologhi  organismi
degli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  al  fine  di  dare
attuazione  alle  procedure  di  rimborso  e  di   rivalsa   previste
dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva  2009/103/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre  2009.  L'accordo
e' notificato immediatamente alla Commissione europea.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non come determinazione di  principi
          e criteri direttivi e soltanto per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.   
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale della Repubblica italiana  n.  214  S.O.  del  12
          settembre 1988. 
              - La direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della
          direttiva  2009/103/CE  concernente  l'assicurazione  della
          responsabilita' civile  risultante  dalla  circolazione  di
          autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare  tale
          responsabilita' e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  2  dicembre
          2021, n. L 430. 
              - La legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  recante  norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
          della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013. 
              - La legge 4 agosto 2022, n.  127,  recante  delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea  -
          legge di delegazione  europea  2021,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del  26
          agosto 2022. 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          recante codice delle assicurazioni private,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  239
          S.O. del 13 ottobre 2005. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  285  e  296  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 285 (Fondo di garanzia  per  le  vittime  della
          strada). - 1. Il Fondo di garanzia  per  le  vittime  della
          strada e' amministrato, sotto la  vigilanza  del  Ministero
          dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza  di
          un apposito comitato. 
                2. Il Ministro dello sviluppo  economico  disciplina,
          con  regolamento,  le  condizioni   e   le   modalita'   di
          amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
          garanzia  per  le  vittime   della   strada,   nonche'   la
          composizione del comitato di cui al comma 1. 
                3.  Le  imprese   autorizzate   all'esercizio   delle
          assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni
          causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
          natanti sono tenute  a  versare  annualmente  alla  CONSAP,
          gestione autonoma del Fondo  di  garanzia  per  le  vittime
          della strada, un contributo commisurato al premio incassato
          per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo
          di assicurazione. 
                4. Il regolamento di cui  al  comma  2  determina  le
          modalita'  di   fissazione   annuale   della   misura   del
          contributo, nel limite massimo del quattro  per  cento  del
          premio  imponibile,  tenuto  conto  dei   risultati   della
          liquidazione dei danni che sono determinati nel  rendiconto
          annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo. 
                4-bis. La CONSAP ha  il  potere  di  negoziare  e  di
          concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo  con  gli
          organismi omologhi al Fondo  di  garanzia  per  le  vittime
          della strada degli altri Stati membri dell'Unione  europea,
          al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e  di
          rivalsa previste  dall'art.  10-bis,  paragrafo  13,  della
          direttiva  2009/103/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio del 16 settembre 2009.  L'accordo  e'  notificato
          immediatamente alla Commissione europea.». 
                «Art. 296 (Organismo di indennizzo  italiano).  -  1.
          Alla CONSAP, quale gestore del Fondo  di  garanzia  per  le
          vittime  della  strada,  e'  riconosciuta  la  funzione  di
          Organismo di indennizzo italiano. 
                2.   L'Organismo   di   indennizzo   italiano   nello
          svolgimento delle sue funzioni puo' avvalersi  dell'Ufficio
          centrale  italiano  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          apposita convenzione. 
                2-bis. La CONSAP ha  il  potere  di  negoziare  e  di
          concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo  con  gli
          omologhi organismi degli  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea, al fine  di  dare  attuazione  alle  procedure  di
          rimborso e di rivalsa previste dall'art. 25-bis,  paragrafo
          13, della direttiva 2009/103/CE del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  del  16  settembre   2009.   L'accordo   e'
          notificato immediatamente alla Commissione europea.».