IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E 
                     DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 95 del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
e, in particolare, il comma  1  che  istituisce  l'Autorita'  per  la
Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque e il comma 27-bis che
recita:  «Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro  della  salute,  da  adottare
entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con  la  Regione  Veneto,
sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per
la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine
lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali
del contermine lagunare stesso.  Il  decreto  di  cui  al  precedente
periodo disciplina  anche  i  termini  del  procedimento,  la  durata
dell'autorizzazione  e  le  relative   attivita'   di   controllo   e
monitoraggio.»; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante «Interventi urgenti
per Venezia e Chioggia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357,  recante  «Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», con particolare riferimento alla  Parte  III,
Sezione II, Titolo II concernente gli obiettivi di qualita' e  Titolo
III concernente la tutela dei corpi  idrici  e  la  disciplina  degli
scarichi nonche' all'articolo 185 del  medesimo  decreto  legislativo
che  disciplina  le  esclusioni  dall'ambito  di  applicazione  della
normativa sui rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2015,  n.  172,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/39/UE,  che  modifica  le  direttive
2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze  prioritarie  nel  settore
della politica delle acque»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici  del  9  febbraio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 44 del 22 febbraio 1990, recante «Modificazione al tracciato della
linea di conterminazione della laguna di Venezia»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 15 luglio 2016, n.  173,  recante  «Regolamento
recante   modalita'   e   criteri   tecnici   per    l'autorizzazione
all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini»; 
  Viste le «Linee guida nazionali per la valutazione di  incidenza  -
articolo 6, paragrafi 3 e 4  della  Direttiva  92/43/CEE  "Habitat"»,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  303
del 28 dicembre 2019; 
  Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 aprile 1993 tra
il Ministero  dell'ambiente,  la  Regione  Veneto,  la  Provincia  di
Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, in attuazione dell'articolo
4, comma 6, della legge n. 360 del 1991, recante criteri di sicurezza
ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi  estratti
dai canali di Venezia; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute  con  nota  del  28
marzo 2023; 
  Acquisita l'intesa con la Regione Veneto del 9 giugno 2022; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 9 gennaio 2023, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma  27-bis,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il presente regolamento detta le
disposizioni  per   il   rilascio   delle   autorizzazioni   per   la
movimentazione, in aree ubicate all'interno del  contermine  lagunare
di Venezia, dei sedimenti  risultanti  dall'escavo  dei  fondali  del
contermine  lagunare  stesso.  Il  presente  regolamento  disciplina,
altresi', i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e
le relative attivita' di controllo e monitoraggio ambientali. 
  2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 3, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  i  sedimenti  spostati  all'interno  di  acque
superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini  della
gestione delle acque e dei  corsi  d'acqua  o  della  prevenzione  di
inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita'
o ripristino dei suoli,  sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione
della disciplina sui rifiuti se e' provato che non sono pericolosi ai
sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione europea. 
  3. Resta ferma la disciplina dettata  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357,  con  riferimento  alla
valutazione di incidenza ambientale e dal decreto legislativo n.  152
del 2006, per la valutazione di impatto ambientale. 
  4. Al fine  di  assicurare  che  l'operazione  di  dragaggio  e  la
successiva movimentazione dei sedimenti non comporti impatti negativi
sull'ambiente e sulla salute, la predetta  attivita'  deve  svolgersi
nel rispetto dell'Allegato I recante «Linee guida per la gestione dei
sedimenti della laguna di Venezia» che costituisce  parte  integrante
del presente regolamento. 
  5. Resta fermo il rispetto degli standard  di  qualita'  ambientale
stabiliti dal decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che  attua
la direttiva 2013/39/UE, in relazione alle sostanze prioritarie nelle
acque  e  nei  sedimenti  dei  corpi  idrici  marino-costieri  e   di
transizione, nonche' delle specifiche  procedure  operative  definite
dall'Istituto superiore di sanita', entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  in  relazione  alla
valutazione  dei  profili  sanitari  connessi   alla   gestione   dei
sedimenti. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis) 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 95 del decreto-legge 14  agosto
          2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il  rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 95(Misure per  la  salvaguardia  di  Venezia  e
          della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
          di Venezia). - 1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di
          Venezia  -  Nuovo  Magistrato  alle   Acque,   di   seguito
          «Autorita'», con  sede  in  Venezia.  L'Autorita'  e'  ente
          pubblico non economico di  rilevanza  nazionale  dotato  di
          autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare,  di
          bilancio e finanziaria.  L'Autorita'  opera  nell'esercizio
          delle funzioni  pubbliche  ad  essa  affidate  in  base  ai
          principi di legalita',  imparzialita'  e  trasparenza,  con
          criteri  di  efficienza,  economicita'  ed  efficacia   nel
          perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta
          ai poteri di  indirizzo  e  vigilanza  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti secondo le  disposizioni  di
          cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo  del
          comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno  2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114, sono abrogati. 
                2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni  e
          competenze  relative  alla  salvaguardia  della  citta'  di
          Venezia e della sua laguna e  al  mantenimento  del  regime
          idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi  5
          marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171  e  29  novembre
          1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al  Magistrato
          alle Acque e trasferite  al  Provveditorato  Interregionale
          per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e
          Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,
          secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. Per l'esercizio delle funzioni di cui  al  presente
          comma, l'Autorita' puo' provvedere alla  sottoscrizione  di
          accordi ai sensi dell'articolo  15  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. Le funzioni  dell'Autorita'  sono  esercitate
          compatibilmente con i principi  e  i  criteri  relativi  al
          buono  stato  ecologico  delle  acque  di  cui  al  decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  alla  gestione  del
          rischio di alluvioni  di  cui  al  decreto  legislativo  23
          febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui  alle  direttive
          2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30
          novembre 2009, e 92/43/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio
          1992,  cosiddette  direttive  «Uccelli»  e  «Habitat».   In
          particolare l'Autorita': 
                  a) approva, nel rispetto del piano  generale  degli
          interventi di cui all'articolo 4 della  legge  29  novembre
          1984, n. 798,  tenuto  conto  dei  programmi  triennali  di
          intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle  acque  di
          cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n.  152
          del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di
          cui all'articolo 7  del  decreto  legislativo  23  febbraio
          2010,  n.  49,  del  progetto  generale  per  il   recupero
          morfologico della Laguna, nonche'  dei  piani  di  gestione
          delle zone speciali di conservazione  (ZPS),  il  programma
          triennale  per  la  tutela  della  laguna  di  Venezia,  il
          programma unico integrato e  il  programma  di  gestione  e
          manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale
          Elettromeccanico, di seguito MOSE; 
                  a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute
          nei piani di gestione delle acque e nei piani  di  gestione
          del rischio di alluvioni - stralci del piano  di  bacino  -
          redatti dall'Autorita' di bacino  distrettuale  delle  Alpi
          Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di
          Venezia, bacino scolante e mare antistante; 
                  b) svolge attivita'  di  progettazione  e  gestione
          degli interventi di  salvaguardia  in  ambito  lagunare  in
          amministrazione diretta,  su  base  convenzionale,  tramite
          societa'  da  essa  controllate  o   mediante   affidamenti
          all'esito  di  procedure  di  gara  espletate  secondo   le
          modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50; 
                  c) provvede al coordinamento  degli  interventi  di
          salvaguardia  dell'ambito  lagunare  e   svolge   attivita'
          tecnica per  l'edilizia  demaniale  statale  relativa  alla
          manutenzione  ordinaria   e   straordinaria   di   immobili
          destinati alle attivita' di competenza  e  di  immobili  di
          particolare interesse storico, artistico, architettonico  e
          monumentale  e  di  uso  pubblico  rientranti   nell'ambito
          lagunare; 
                  d) svolge  attivita'  di  gestione  e  manutenzione
          ordinaria e straordinaria del MOSE;  a  tal  fine,  per  lo
          svolgimento  di  servizi  professionali  e  di   assistenza
          tecnica ad elevata specializzazione non  reperibili  presso
          le  pubbliche  amministrazioni,   costituisce,   ai   sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
          175, una societa' da essa interamente  partecipata,  i  cui
          rapporti  con  l'Autorita'   sono   disciplinati   mediante
          convenzioni  finanziate  con  le  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente per le attivita' di  manutenzione  del
          MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi
          la sussistenza  di  concrete  prospettive  di  mantenimento
          dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; 
                  e) puo' svolgere attivita' tecnica di  vigilanza  e
          supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione
          alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito  lagunare
          con fonti di finanziamento non di diretta competenza; 
                  f)  assicura  la  gestione  e  tutela  del  demanio
          marittimo  lagunare  nelle  aree   di   competenza   e   lo
          svolgimento   delle   relative   funzioni   amministrative,
          contabili e di riscossione dei canoni demaniali; 
                  g)  svolge  funzioni  di  polizia  lagunare,  anche
          mediante  emissione  di  ordinanze,  e   di   coordinamento
          amministrativo delle  attivita'  di  repressione  di  reati
          relativi alla navigazione in laguna in base  alle  leggi  5
          marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n.  171  e  29  novembre
          1984, n. 798; 
                  h) assicura il supporto di segreteria  al  Comitato
          di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; 
                  i) provvede, in relazione alle attivita' di propria
          competenza, alla riscossione delle sanzioni  amministrative
          derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; 
                  l)  provvede  al  rilascio  delle   concessioni   e
          autorizzazioni allo  scarico  delle  acque  reflue  e  alla
          verifica della qualita'  degli  scarichi  in  relazione  ai
          limiti  legali,  nonche'   alla   gestione   dell'attivita'
          amministrativa,  contabile  e  di  riscossione  dei  canoni
          relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli
          scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane
          produttive,  agli  enti  assistenziali   e   alle   aziende
          turistiche ricettive e della ristorazione  sono  rilasciate
          previa approvazione dei progetti da  parte  del  Comune  di
          Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo
          idrico, sono introitati direttamente dal Comune di Venezia; 
                  m) assicura la gestione delle aree, delle  acque  e
          dei canali di competenza  statale  nonche'  la  riscossione
          delle relative tasse; 
                  n) assicura la  gestione  e  il  funzionamento  del
          Centro sperimentale per modelli idraulici; 
                  o)  assicura  attivita'  di  supporto  alle   altre
          amministrazioni responsabili della salvaguardia di  Venezia
          e   della   laguna,   di    coordinamento    e    controllo
          tecnico-amministrativo   delle   attivita'   affidate    al
          concessionario Consorzio Venezia  Nuova,  quali  la  difesa
          dalle acque alte,  la  protezione  dalle  mareggiate  e  la
          riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; 
                  p)  esercita  le  funzioni  di  regolazione   della
          navigazione della laguna di Venezia,  nonche'  l'esecuzione
          di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali  di
          navigazione, con esclusione dei canali  marittimi  e  delle
          zone portuali  di  competenza  dell'Autorita'  marittima  e
          dell'Autorita' di  sistema  portuale,  nonche'  dei  rii  e
          canali  interni  al  centro  storico  di  Venezia  e  della
          Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal  Vena
          a Chioggia; 
                  q) rilascia le  autorizzazioni  e  concessioni  per
          dissodamenti e piantagioni  entro  il  perimetro  lagunare,
          nonche' per il prelievo dalla laguna di  sabbia,  fango  ed
          altri materiali per qualsiasi uso; 
                  r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per  lo
          scarico di rifiuti e provvede alla  gestione  dei  relativi
          canoni;  svolge  attivita'  di  monitoraggio  e   controllo
          meteorologico e ambientale, anche  ai  fini  del  controllo
          della qualita' delle acque lagunari,  nonche'  le  relative
          attivita' di laboratorio di analisi  chimiche,  avvalendosi
          anche del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
          dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132; 
                  s) esprime pareri obbligatori sulla  validita'  dei
          trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi
          reflui all'interno della laguna, sia per  quelli  defluenti
          in mare aperto tramite canali  artificiali  in  prossimita'
          della laguna; 
                  t)  verifica  la  conformita'  al  progetto   degli
          impianti di depurazione realizzati. 
                3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca  volti
          alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna,  favorendo
          le  attivita'  di  ricerca  applicata,  di  informazione  e
          didattica, anche tramite il Centro di studio e  di  ricerca
          internazionale   sui   cambiamenti   climatici    di    cui
          all'articolo 1, commi 119 e 120, della  legge  27  dicembre
          2019,  n.  160.  Per  lo  svolgimento   di   tali   compiti
          l'Autorita' si puo'  avvalere  della  collaborazione  delle
          universita' e di enti di ricerca pubblici e privati. 
                4. Sono organi dell'Autorita': 
                  a) il Presidente; 
                  b) il Comitato di gestione; 
                  c) il Comitato consultivo; 
                  d) il Collegio dei revisori dei conti. 
                5.  Il  Presidente  e'   il   rappresentante   legale
          dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento  e
          ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i  provvedimenti
          che non siano  attribuiti  dalla  presente  disposizione  o
          dallo statuto agli altri organi. Il  Presidente  e'  scelto
          tra persone che abbiano ricoperto  incarichi  istituzionali
          di grande responsabilita' e rilievo  e  dotate  di  alta  e
          riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali
          opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          d'intesa con  il  sindaco  della  Citta'  metropolitana  di
          Venezia,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima
          di  tre  anni,  e'  rinnovabile  per  una   volta   ed   e'
          incompatibile con  altri  rapporti  di  lavoro  subordinato
          pubblico  o  privato  e  con  qualsiasi   altra   attivita'
          professionale   privata.   I   dipendenti   di    pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  sono  collocati  in
          posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione
          equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
          per   l'intera   durata   dell'incarico.    All'atto    del
          collocamento fuori ruolo  e'  reso  indisponibile,  per  la
          durata del collocamento fuori ruolo,  un  numero  di  posti
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.  Al
          Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          secondo i criteri e parametri  previsti  per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  e  posto   a   carico   del   bilancio
          dell'Autorita' e comunque nel limite  di  cui  all'articolo
          23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
                6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente
          dell'Autorita', che lo presiede, e da sette  dipendenti  di
          livello dirigenziale scelti tra il personale del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali e  per  il  turismo,  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
          e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata  di  tre
          anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In  sede
          di  prima  applicazione,  i  componenti  del  Comitato   di
          gestione  sono   individuati   dalle   amministrazioni   di
          appartenenza e nominati con  provvedimento  del  Presidente
          dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data  di
          adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il
          Comitato di gestione delibera, su proposta del  Presidente,
          lo  statuto,   il   regolamento   di   amministrazione,   i
          regolamenti e gli altri  atti  di  carattere  generale  che
          regolano  il  funzionamento   dell'Autorita',   i   bilanci
          preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le  spese  che
          impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in
          piu' esercizi, per  importi  superiori  al  limite  fissato
          dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale
          il  voto  del  Presidente.  Il  Presidente  sottopone  alla
          preventiva valutazione del Comitato di gestione  le  scelte
          strategiche   aziendali   e   le   nomine   dei   dirigenti
          responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'.  Ai
          componenti  del  Comitato  di  gestione  non  spetta  alcun
          emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi  titolo
          dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione  relative
          allo statuto, ai  regolamenti  e  agli  atti  di  carattere
          generale che regolano il funzionamento dell'Autorita'  sono
          trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          per   l'approvazione   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. L'approvazione  puo'  essere
          negata  per  ragioni  di  legittimita'  o  di  merito.   Le
          deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque
          giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun
          provvedimento ovvero  non  vengano  chiesti  chiarimenti  o
          documentazione  integrativa;  in  tale  ultima  ipotesi  il
          termine per l'approvazione e' interrotto  sino  a  che  non
          pervengono gli elementi richiesti. 
                7. Per l'espletamento dei propri compiti  l'Autorita'
          si avvale, nelle forme e nei modi previsti  dallo  statuto,
          di un Comitato consultivo  composto  da  sette  componenti,
          nominati con provvedimento del  Presidente  dell'Autorita',
          su proposta, rispettivamente, del Sindaco di  Venezia,  del
          Sindaco  di  Chioggia,  del  Presidente  dell'Autorita'  di
          Sistema Portuale  del  Mar  Adriatico  Settentrionale,  del
          Comandante generale del Corpo delle Capitanerie  di  Porto,
          del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione  e
          la  Ricerca  Ambientale,  del   Presidente   della   Giunta
          regionale   del   Veneto   e   del   segretario    generale
          dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
          scelti  tra  soggetti,   anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione,  dotati   di   specifiche   e   comprovate
          competenze e esperienza anche in  materia  idraulica  e  di
          morfodinamica  lagunare  e  di  gestione  e   conservazione
          dell'ambiente. Ai componenti del  Comitato  consultivo  non
          spetta alcun emolumento,  compenso  ne'  rimborso  spese  a
          qualsiasi titolo dovuto. 
                8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto  da
          un Presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti,
          nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti: un membro effettivo ed  uno  supplente  sono
          designati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.  I
          revisori  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  Collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le  funzioni  di  cui  all'articolo  20  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi  dei
          componenti  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti   sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Autorita'. 
                9. Lo statuto dell'Autorita', adottato,  in  sede  di
          prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita',  sentiti
          il Presidente della  regione  Veneto  e  il  Sindaco  della
          citta' metropolitana di Venezia, e' approvato  con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Lo
          statuto disciplina le competenze degli organi di  direzione
          dell'Autorita',  reca  i  principi   generali   in   ordine
          all'organizzazione  ed  al  funzionamento   dell'Autorita',
          istituendo,  inoltre,  apposita  struttura   di   controllo
          interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le
          organizzazioni  sindacali   maggiormente   rappresentative.
          L'articolazione degli uffici e' stabilita con  disposizioni
          interne  adottate  secondo  le  modalita'  previste   dallo
          statuto. La Corte dei conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione  finanziaria  dell'Autorita'  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' si
          avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
          dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
                10. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al  presente  articolo,  e'  assegnato   all'Autorita'   un
          contingente di personale di 100 unita', di cui  due  unita'
          di livello dirigenziale generale,  sei  unita'  di  livello
          dirigenziale non generale e novantadue  unita'  di  livello
          non   dirigenziale.   L'Autorita'   adotta,   con    propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale  dirigenziale  e  non   dirigenziale   ai   sensi
          dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165.   In   particolare,   il   regolamento   di
          amministrazione: 
                  a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento
          dell'Autorita'; 
                  b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale di ruolo  dipendente  dall'Autorita'  nel  limite
          massimo di 100 unita'. 
                11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il  Veneto,
          Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, svolgono compiti relativi  alle  funzioni
          di cui all'articolo 54, comma 1, lettera  d),  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  sono  trasferiti  nel
          ruolo organico  dell'Autorita'  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di  concerto
          con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
          pubblica amministrazione con  contestuale  riduzione  della
          dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  e
          trasferimento  delle  relative  risorse   finanziarie.   Il
          personale   non   dirigenziale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove
          piu' favorevole, in godimento presso  l'amministrazione  di
          provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
                12.  L'Autorita'   puo'   avvalersi,   per   motivate
          esigenze,  nell'ambito   della   dotazione   organica,   di
          dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
          o di enti  pubblici  collocati  in  posizione  di  comando,
          distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai
          rispettivi ordinamenti,  ovvero  in  aspettativa  ai  sensi
          dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  ad
          esclusione    del     personale     docente,     educativo,
          amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. 
                13. Nel limite della dotazione  organica  di  cui  al
          comma 10 e al termine delle procedure di cui al  comma  11,
          l'Autorita'   e'   autorizzata   all'assunzione   a   tempo
          indeterminato di due unita' di  personale  dirigenziale  di
          livello non generale per  l'anno  2020  e  delle  rimanenti
          unita' di personale a  copertura  delle  posizioni  vacanti
          disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle
          aree iniziali stabilite nel regolamento di  amministrazione
          di cui  al  comma  10.  Le  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento del personale di  cui  al  presente  comma  si
          svolgono secondo le modalita' di cui agli  articoli  247  e
          249 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,
          valorizzando,  in  particolare,  l'esperienza  maturata  in
          materia di progettazione, costruzione e gestione di  grandi
          opere idrauliche e in materia di  salvaguardia  lagunare  e
          previsione delle maree. 
                14.  Al  personale  dell'Autorita'  si  applicano  le
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
          e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
          dell'area e  del  comparto  funzioni  centrali  secondo  le
          tabelle retributive sezione enti pubblici non economici. 
                15.   Nelle    more    della    piena    operativita'
          dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato  su
          proposta  del  Presidente  dell'Autorita'  entro  sei  mesi
          dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui  al
          comma 10, le  funzioni  e  le  competenze  attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
                16. L'Autorita' e' dotata di un  proprio  patrimonio,
          costituito da un fondo di dotazione e dai  beni  mobili  ed
          immobili strumentali alla sua attivita'.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuati  i  beni  che   costituiscono   il   patrimonio
          iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  15,  ivi
          compresi quelli relativi  alla  costituzione  ed  al  primo
          avviamento della societa' di cui alla lettera d) del  comma
          2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno  2020  e  in
          euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 114. 
                17. Per le attivita' di gestione  e  di  manutenzione
          ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la  spesa
          di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021  al
          2034. Al relativo onere si provvede ai sensi  dell'articolo
          114. 
                18. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni  dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          nomina il Commissario  liquidatore  del  Consorzio  Venezia
          Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale  -  ComarS.c.ar.l..
          Con il decreto di  nomina  viene  determinato  il  compenso
          spettante  al  Commissario  liquidatore  sulla  base  delle
          tabelle allegate al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 4  febbraio  2010,  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al pagamento di tale compenso sono a carico  delle
          societa' di cui al primo periodo. 
                19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la
          decadenza di tutti  gli  organi,  anche  straordinari,  del
          Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -
          ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario  liquidatore
          assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli  organi
          anche straordinari delle societa' di cui al primo  periodo,
          entro  sessanta  giorni  dalla   nomina   del   Commissario
          liquidatore, trasmettono al Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti, nonche' al  Commissario  liquidatore,  una
          relazione    illustrativa    recante     la     descrizione
          dell'attivita' svolta  ed  il  relativo  rendiconto,  fermi
          restando gli altri obblighi a loro  carico  previsti  dalla
          vigente normativa. 
                20. Il Commissario liquidatore ha il compito: 
                  a) di gestire  il  Consorzio  Venezia  Nuova  e  la
          Costruzioni Mose  Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.  al  fine  di
          ultimare le attivita' di competenza  relative  al  MOSE  ed
          alla tutela e salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  in
          esecuzione degli atti convenzionali, nonche'  di  procedere
          alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; 
                  b) di sciogliere il Consorzio Venezia  Nuova  e  la
          Costruzioni Mose  Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.,  provvedendo
          alla relativa liquidazione, successivamente  alla  consegna
          del MOSE all'Autorita' medesima.  Nello  svolgimento  delle
          sue  funzioni,   il   Commissario   liquidatore   provvede,
          altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita'
          svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
          Arsenale  -  ComarS.c.ar.l.,   nonche'   all'adozione   dei
          necessari atti anche di natura negoziale. 
                21. Il Commissario liquidatore assume tutti i  poteri
          ordinari e  straordinari  per  la  gestione  del  Consorzio
          Venezia  Nuova  e  della  Costruzioni   Mose   Arsenale   -
          ComarS.c.ar.l., attenendosi  agli  indirizzi  strategici  e
          operativi del Commissario nominato ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 6-bis del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, anche ai fini della  celere  esecuzione  dei  lavori
          relativi per il completamento dell'opera. Le attivita'  del
          Commissario liquidatore  sono  concluse  entro  il  termine
          massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del
          MOSE da parte dell'Autorita'. A  tal  fine  il  Commissario
          liquidatore  provvede  a   costituire,   a   valere   sulle
          disponibilita'  del  Consorzio  Venezia   Nuova   e   della
          Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito  a
          garanzia delle eventuali obbligazioni  non  soddisfatte  al
          termine della liquidazione mediante  versamento  sul  conto
          corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso
          un ufficio postale o un  istituto  di  credito  scelto  dal
          Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non
          riscosse dagli aventi diritto, con  i  relativi  interessi,
          sono  versate  a  cura  del  depositario  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreti
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ad  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
                21-bis. Al fine di ridurre i tempi  di  consegna  del
          MOSE da parte del  Commissario  di  cui  al  comma  18,  il
          Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
          Veneto,  Trentino-Alto  Adige  e  Friuli   Venezia   Giulia
          sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   disposizione,   previo   parere
          dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori  oneri
          a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con
          il  concessionario  Consorzio  Venezia  Nuova,  avente   ad
          oggetto l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto
          di concessione e dai relativi  atti  aggiuntivi.  L'accordo
          transattivo di cui al presente comma e' efficace dalla data
          della sua sottoscrizione, ferma restando la  sottoposizione
          dello stesso al controllo di legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti. 
                22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798
          e' sostituito dal seguente: 
                  «Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale
          per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della   sua   laguna
          costituito dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  che
          lo  presiede,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze,  dal
          Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  dal  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, dal Presidente della  giunta  regionale  del
          Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di  Venezia,
          ove  diverso,  dal  Sindaco  di  Venezia,  dal  Sindaco  di
          Chioggia  e  dal  Sindaco  di  Cavallino  Treporti  o  loro
          delegati, nonche'  da  due  rappresentanti  dei  comuni  di
          Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo  e
          Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato. 
                  2.  Segretario  del  Comitato  e'   il   Presidente
          dell'Autorita' per la  Laguna  di  Venezia,  che  assicura,
          altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso. 
                  3.  Al  Comitato  sono  demandati  l'indirizzo,  il
          coordinamento  e  il  controllo  per   l'attuazione   degli
          interventi previsti dalla presente legge. Esso  approva  il
          piano degli interventi nell'ambito della Laguna di  Venezia
          e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per  la
          loro attuazione. 
                  4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30
          settembre di  ogni  anno,  una  relazione  sullo  stato  di
          attuazione degli interventi. 
                  5.  Il  Comitato   provvede   all'approvazione   di
          apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti
          organizzativi  e  nel  quale   siano   altresi'   stabilite
          modalita' e  frequenza  con  le  quali  esso  si  riunisce,
          nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.». 
                23.  Il  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, procede  alla  verifica
          di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello
          Stato  e  non  piu'  dovute,  con  esclusione  delle  somme
          perenti,  per  contratti  di  finanziamento  stipulati  con
          istituzioni finanziarie per la  realizzazione  del  sistema
          MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre  il  31
          marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per
          la programmazione  economica,  su  proposta  del  Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  si  provvede  alla
          definitiva  ricognizione  e  conseguente   riprogrammazione
          delle risorse di cui al  primo  periodo.  Con  la  predetta
          delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione,
          anche iscritte in conto  residui,  sono  assegnate  per  il
          completamento  e  la  messa   in   esercizio   del   modulo
          sperimentale  elettromeccanico   per   la   tutela   e   la
          salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto  come  sistema
          MOSE.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio anche in conto residui. 
                24. Al fine di  tutelare  l'ambiente  e  la  pubblica
          sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le  eccellenze
          del  patrimonio  culturale,  paesaggistico   e   ambientale
          italiano, ferme restando tutte le competenze del  Ministero
          per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,
          previste dal  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui  all'articolo
          1 della legge 20  febbraio  2006,  n.  77,  inseriti  nella
          «lista del patrimonio mondiale» e  posti  sotto  la  tutela
          dell'UNESCO, e' vietato: 
                  a) il rilascio di autorizzazioni e  di  ogni  altro
          atto   di   assenso,   ivi   compresi   le   autorizzazioni
          paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione  di  impatto
          ambientale e le concessioni demaniali  per  ogni  attivita'
          avente ad oggetto la costruzione  e  l'esercizio  di  nuovi
          impianti  di  stoccaggio  di  GPL  nei  siti   riconosciuti
          dall'UNESCO; 
                  b)  l'avvio  dell'esercizio   degli   impianti   di
          stoccaggio GPL, collocati nei  suddetti  siti  riconosciuti
          dall'UNESCO, gia'  autorizzati  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione  e  non   ancora   in
          esercizio. 
                25.  Con  decreto  del   Ministero   dello   sviluppo
          economico   adottato   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con  il
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori
          atti di assenso, gia' adottati  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e dichiarati  inefficaci
          ai sensi delle lettere  a)  e  b)  del  comma  24,  nonche'
          stabiliti i criteri e le modalita'  per  il  riconoscimento
          dell'eventuale indennizzo di cui al  comma  26  nei  limiti
          delle risorse ivi previste. 
                26.  E'  istituto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dello  sviluppo  economico  un  fondo  con   una
          dotazione di euro 1 milione per l'anno  2020,  di  euro  15
          milioni per l'anno 2021 e di euro  13  milioni  per  l'anno
          2022,  finalizzato  all'erogazione,  ove  ne  ricorrano  le
          condizioni e fino  ad  esaurimento  delle  risorse,  di  un
          indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o
          degli ulteriori atti di assenso, dichiarati  inefficaci  ai
          sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma
          pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2020,  di  euro  15
          milioni per l'anno 2021 e di euro  13  milioni  per  l'anno
          2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                27. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          novembre  1991,  n.  435,  recante  disposizioni   per   la
          sicurezza della navigazione e della  vita  umana  in  mare,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21,  dopo  le
          parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti:  «o
          elettrico o combinazione degli stessi.»; 
                  b) all'articolo  81,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
                    1)  alla  rubrica   e'   soppressa   la   parola:
          «liquido»; 
                    2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
                    «3-bis. Nelle navi e motonavi che  effettuano  il
          trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di  linea
          esclusivamente  all'interno  delle  acque  protette   della
          laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
          stato  gassoso  a  temperatura  ambiente  in  pressione  e'
          effettuato con sistemazioni conformi alle  disposizioni  da
          emanarsi con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti.». 
                27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro
          della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa con la regione Veneto, sono  dettate  le
          disposizioni per il rilascio delle  autorizzazioni  per  la
          movimentazione, in aree ubicate all'interno del  contermine
          lagunare di Venezia, dei sedimenti  risultanti  dall'escavo
          dei fondali del contermine lagunare stesso. Il  decreto  di
          cui al precedente periodo disciplina anche  i  termini  del
          procedimento, la durata dell'autorizzazione e  le  relative
          attivita' di controllo e monitoraggio. 
                27-ter. Le modifiche e integrazioni  degli  eventuali
          allegati tecnici al decreto di cui  al  comma  27-bis  sono
          disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
          adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare, di concerto con  il  Ministro  della  salute  e
          previa intesa con la regione Veneto. 
                27-quater. Ai fini del rilascio delle  autorizzazioni
          di cui al comma  27-bis  e'  effettuata  in  ogni  caso  la
          valutazione  di  incidenza  di  cui  all'articolo   5   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 settembre 1997, n.  357.  Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  109,  comma  5-bis,  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di  cui
          al comma 27-bis e' acquisito il parere di  una  Commissione
          tecnico-consultiva  istituita  presso   il   Provveditorato
          interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il  Veneto,
          Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La Commissione
          si esprime entro il termine di trenta giorni. 
                27-sexies.   La   Commissione   di   cui   al   comma
          27-quinquies e' composta  da  cinque  membri  nominati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di  cui  uno  designato  dall'Istituto  superiore  per   la
          protezione  e  la  ricerca  ambientale,  con  funzioni   di
          presidente, uno  dal  provveditore  interregionale  per  le
          opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli
          Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno
          dall'Agenzia regionale per la prevenzione e  la  protezione
          ambientale del Veneto e uno dal Consiglio  nazionale  delle
          ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il
          personale di livello  dirigenziale  appartenente  ai  ruoli
          delle amministrazioni designanti. L'incarico di  componente
          della  Commissione  ha  una   durata   di   quattro   anni,
          rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della
          Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse  umane  e
          strumentali  disponibili  a   legislazione   vigente,   dal
          Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
          Veneto, Trentino-Alto Adige  e  Friuli-Venezia  Giulia.  Ai
          componenti della Commissione non spetta  alcun  emolumento,
          compenso,  ne'  rimborso  di  spese  a   qualsiasi   titolo
          dovuto.». 
              - La legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi  urgenti
          per Venezia  e  Chioggia),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 novembre 1991, n. 267. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre 1997,  n.  357  (Regolamento  recante  attuazione
          della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
          habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della  flora  e
          della  fauna  selvatiche),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O. n. 219. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96. 
              - La parte terza, Sezione II, titolo II e il titolo III
          del citato decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          recano rispettivamente: «Norme in  materia  di  difesa  del
          suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle  acque
          dall'inquinamento e di  gestione  delle  risorse  idriche»,
          «Tutela  delle  acque  dall'inquinamento»,  «Obiettivi   di
          qualita'» e «Tutela dei corpi  idrici  e  disciplina  degli
          scarichi». 
              -  Si  riporta  l'articolo  185  del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
          1. Non rientrano nel  campo  di  applicazione  della  parte
          quarta del presente decreto: 
                  a) le emissioni  costituite  da  effluenti  gassosi
          emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato
          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con
          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
                  b)  il  terreno  (in  situ),   inclusi   il   suolo
          contaminato   non   scavato   e   gli   edifici   collegati
          permanentemente al terreno, fermo restando quanto  previsto
          dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di  siti
          contaminati; 
                  c) il suolo non contaminato e altro materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato,  le  ceneri  vulcaniche,  laddove
          riutilizzate in sostituzione di materie  prime  all'interno
          di cicli produttivi, mediante processi  o  metodi  che  non
          danneggiano l'ambiente ne' mettono in  pericolo  la  salute
          umana; 
                  d) i rifiuti radioattivi; 
                  e) i materiali esplosivi in  disuso,  ad  eccezione
          dei rifiuti da «articoli pirotecnici», intendendosi tali  i
          rifiuti  prodotti   dall'accensione   di   pirotecnici   di
          qualsiasi specie e gli  articoli  pirotecnici  che  abbiano
          cessato il periodo  della  loro  validita',  che  siano  in
          disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati  per
          il loro fine originario; 
                  f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma
          2, lettera b), del presente articolo,  la  paglia  e  altro
          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso
          quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
          e le potature effettuati nell'ambito delle  buone  pratiche
          colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura  o
          per la produzione di energia da tale biomassa, anche al  di
          fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a  terzi,
          mediante processi o metodi che non  danneggiano  l'ambiente
          ne'  mettono  in  pericolo  la  salute  umana,  nonche'  la
          posidonia  spiaggiata,  laddove  reimmessa   nel   medesimo
          ambiente marino o  riutilizzata  a  fini  agronomici  o  in
          sostituzione  di  materie  prime   all'interno   di   cicli
          produttivi, mediante processi o metodi che non  danneggiano
          l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. 
                2. Sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della
          parte quarta del presente decreto, in  quanto  regolati  da
          altre disposizioni normative comunitarie,  ivi  incluse  le
          rispettive norme nazionali di recepimento: 
                  a) le acque di scarico; 
                  b) i sottoprodotti di origine animale,  compresi  i
          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.
          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di
          produzione di biogas o di compostaggio; 
                  c) le carcasse di animali morti per  cause  diverse
          dalla macellazione,  compresi  gli  animali  abbattuti  per
          eradicare  epizoozie,  e  smaltite   in   conformita'   del
          regolamento (CE) n. 1774/2002; 
                  d)  i   rifiuti   risultanti   dalla   prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 
                  d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate  come
          materie prime per mangimi di cui all'articolo 3,  paragrafo
          2,  lettera  g),  del  regolamento  (CE)  n.  767/2009  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che   non   sono
          costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale. 
                3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di
          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i
          sedimenti spostati  all'interno  di  acque  superficiali  o
          nell'ambito  delle  pertinenze  idrauliche  ai  fini  della
          gestione  delle  acque  e  dei  corsi   d'acqua   o   della
          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti
          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'
          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della
          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,
          e successive modificazioni. 
                4.  Il  suolo  escavato  non  contaminato   e   altro
          materiale allo stato naturale, utilizzati in  siti  diversi
          da  quelli  in  cui  sono  stati  escavati,  devono  essere
          valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli  183,  comma
          1, lettera a), 184-bis e 184-ter. 
                4-bis. I rifiuti provenienti da articoli  pirotecnici
          in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di
          cui all'articolo 34, comma 2, del  decreto  legislativo  29
          luglio  2015,  n.  123,  e,  in  virtu'  della  persistente
          capacita'  esplodente,  nel  rispetto  delle   disposizioni
          vigenti in materia di pubblica sicurezza per  le  attivita'
          di detenzione in depositi intermedi  e  movimentazione  dal
          luogo di  deposito  preliminare  ai  depositi  intermedi  o
          all'impianto di trattamento, secondo le  vigenti  normative
          sul trasporto di  materiali  esplosivi;  il  trattamento  e
          recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti
          in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di
          pubblica sicurezza. 
                4-ter. Al fine di garantire  il  perseguimento  delle
          finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
          disponibili,  ottimizzando  il  recupero  dei  rifiuti   da
          articoli pirotecnici, e'  fatto  obbligo  ai  produttori  e
          importatori  di   articoli   pirotecnici   di   provvedere,
          singolarmente o in  forma  collettiva,  alla  gestione  dei
          rifiuti derivanti dai loro  prodotti  immessi  sul  mercato
          nazionale, secondo i criteri direttivi di cui  all'articolo
          237 del presente decreto.» 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2015,  n.  172
          (Attuazione della direttiva  2013/39/UE,  che  modifica  le
          direttive  2000/60/CE  per  quanto  riguarda  le   sostanze
          prioritarie nel settore della  politica  delle  acque),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27  ottobre  2015,  n.
          250. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  15  luglio  2016,   n.   173
          (Regolamento  recante  modalita'  e  criteri  tecnici   per
          l'autorizzazione all'immersione in mare  dei  materiali  di
          escavo di fondali marini),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, S.O. n 40/L. 
              - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del  21  maggio
          1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali  e
          seminaturali e della flora e  della  fauna  selvatiche,  e'
          pubblicata nella GUCE 22 luglio 1992, n. L 206. 
              - Si riporta l'articolo  4,  comma  6,  della  legge  8
          novembre 1991, n. 360 «Interventi  urgenti  per  Venezia  e
          Chioggia»: 
                «Art. 4 (Commissione per la salvaguardia di Venezia).
          - (Omissis) 
                6. I siti destinati unicamente  al  recapito  finale,
          ivi compreso il seppellimento, dei  fanghi  non  tossici  e
          nocivi  estratti  dai  canali  di  Venezia,   purche'   sia
          garantita  la  sicurezza  ambientale  secondo   i   criteri
          stabiliti  dalle  competenti  autorita',  potranno   essere
          ubicati in qualunque area, ritenuta idonea  dal  Magistrato
          alle acque,  anche  all'interno  del  contermine  lagunare,
          comprese isole, barene e terreni di gronda. 
                (Omissis).» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 95, comma 27-bis, del decreto-legge 14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per l'articolo 185, comma 3, del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. 
              - La decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del  3
          maggio 2000,  che  sostituisce  la  decisione  94/3/CE  che
          stabilisce un elenco di rifiuti ai sensi  dell'articolo  1,
          lettera  a)  della  direttiva  75/442/CEE   del   Consiglio
          relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del  Consiglio
          che istituisce un elenco di  rifiuti  pericolosi  ai  sensi
          dell'articolo 1, paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE
          del Consiglio relativa ai  rifiuti  pericolosi  [notificata
          con il numero C(2000) 1147] (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
          europea 6 settembre 2000, n. L 226. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 13  ottobre
          2015, n. 172, si veda nelle note alle premesse.