IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il Titolo I, capo II delle disposizioni per l'attuazione  del
Codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio  decreto  18  dicembre   1941,   n.   1368,   come   modificato
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149; 
  Visto  in  particolare,  l'articolo   13,   quarto   comma,   delle
disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  il
quale prevede che, con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori  categorie  dell'albo
dei consulenti tecnici e i settori di  specializzazione  di  ciascuna
categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo e i contenuti  e  le
modalita' della comunicazione ai fini della formazione, della  tenuta
e  dell'aggiornamento  dell'elenco  nazionale  di  cui   all'articolo
24-bis, delle stesse disposizioni di attuazione; 
  Visto in  particolare,  inoltre,  l'articolo  15,  primo,  sesto  e
settimo comma, delle medesime disposizioni,  i  quali  prevedono  che
possono ottenere  l'iscrizione  nell'albo  coloro  che  rispettano  i
requisiti determinati con lo stesso decreto  ministeriale  e  con  lo
stesso decreto sono  stabiliti  i  requisiti  per  l'iscrizione,  gli
obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per
il mantenimento dell'iscrizione, le modalita'  per  la  verifica  del
loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria; 
  Visto in particolare, altresi', l'articolo 16,  secondo  comma,  n.
5-bis, delle disposizioni di attuazione,  il  quale  prevede  che  la
domanda deve essere corredata  dagli  ulteriori  documenti  richiesti
dallo stesso decreto ministeriale; 
  Visti in particolare, infine,  gli  articoli  23  e  24-bis,  delle
disposizioni di attuazione, i quali prevedono che gli incarichi  e  i
compensi sono pubblicati sul  sito  dell'ufficio  giudiziario  e  che
presso il Ministero della giustizia e' istituito un elenco  nazionale
dei  consulenti  tecnici,  suddiviso  per  categorie   e   contenente
l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna  categoria,
nel  quale,  tramite  i  sistemi  informatici  del  processo  civile,
confluiscono  le  annotazioni  dei  provvedimenti  di  nomina  e  che
l'elenco e' tenuto con modalita' informatiche ed  e'  accessibile  al
pubblico attraverso il portale dei servizi telematici  del  Ministero
della giustizia; 
  Visto l'articolo 39, del decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n.
149, il quale prevede che la formazione, la tenuta e  l'aggiornamento
dell'elenco  di  cui  all'articolo  24-bis  delle  disposizioni   per
l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal  medesimo
decreto, sono disciplinate con provvedimento del  direttore  generale
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; 
  Visto l'articolo 32, del testo unico approvato con regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, che disciplina le attribuzioni delle  camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto l'articolo 16, della legge 21  dicembre  1999,  n.  526,  che
detta norme in materia di domicilio professionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  recante
«Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli  esperti
contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio  2005,  n.
34»; 
  Visto l'articolo 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, con legge 17  dicembre  2012,  n.
221, il quale prevede che  le  domande  di  iscrizione  all'albo  dei
consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite,  a  cura  di
coloro che le propongono, con modalita'  esclusivamente  telematiche;
che gli albi sono tenuti con modalita'  esclusivamente  informatiche;
che  a  tal  fine  il  responsabile   per   i   sistemi   informativi
automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le  necessarie
specifiche tecniche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 4 febbraio  2015  recante  «Riordino  delle  scuole  di
specializzazione di area sanitaria»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  che  in
data 17 maggio 2023 ha espresso il parere n. 217; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 2 agosto 2023; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro delle imprese e del made in Italy; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio  istituito  in
ogni tribunale; 
    b) «aspirante»: colui  che  ha  proposto  domanda  di  iscrizione
all'albo; 
    c)  «comitato»:  il  comitato  previsto  dall'articolo  14  delle
disposizioni di attuazione; 
    d) «consulente»: colui che e' iscritto nell'albo; 
    e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
previste dagli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione
del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  approvate
con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; 
    g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti  tecnici
previsto dall'articolo 24-bis  delle  disposizioni  di  attuazione  e
istituito presso il Ministero; 
    h) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    i) «presidente»:  il  presidente  del  tribunale  presso  cui  e'
istituito l'albo; 
    l) «professionista»: il soggetto che svolge  un'attivita'  avente
ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si  riporta  il  comma  2  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge
          26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al  Governo  per
          l'efficienza del processo civile e per la  revisione  della
          disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
          controversie e  misure  urgenti  di  razionalizzazione  dei
          procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle
          famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata): 
                «Art. 4 (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
          del codice di procedura civile e disposizioni transitorie).
          - 1. (Omissis). 
                2.  Al  Titolo  II,  Capo  II,   Sezione   I,   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile  e  disposizioni  transitorie  sono   apportate   le
          seguenti modificazioni:  a)  all'art.  13,  dopo  il  terzo
          comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto  del
          Ministro  della  giustizia,  adottato  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico, sono stabilite le ulteriori categorie  dell'albo
          e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.  Con
          lo  stesso  decreto   sono   indicati   i   requisiti   per
          l'iscrizione all'albo nonche' i contenuti  e  le  modalita'
          della comunicazione ai fini della formazione, della  tenuta
          e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui  all'art.
          24-bis.» 
                b) all'art. 15: 
                  1) al primo  comma,  le  parole  «sono  forniti  di
          speciale competenza tecnica  in  una  determinata  materia»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «rispettano  i  requisiti
          determinati con il  decreto  di  cui  all'art.  13,  quarto
          comma»; 
                  2) la rubrica e' sostituita dalle seguenti  parole:
          «Iscrizione e permanenza nell'albo»; 
                  3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in  fine,  i
          seguenti: 
                    «Con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma,
          sono stabiliti, per ciascuna  categoria,  i  requisiti  per
          l'iscrizione, gli obblighi di  formazione  continua  e  gli
          altri   obblighi   da   assolvere   per   il   mantenimento
          dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la  verifica  del
          loro assolvimento. 
                    Con lo stesso decreto sono stabiliti  altresi'  i
          casi di sospensione volontaria dall'albo.»; 
                c) all'art. 16: 
                  1) al secondo comma,  al  numero  5,  il  segno  di
          interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: 
                    «;» e dopo il numero 5, e' inserito il  seguente:
          «5-bis. gli ulteriori  documenti  richiesti  ai  sensi  del
          decreto ministeriale di cui all'art. 13, quarto comma.»; 
                  2) dopo il secondo comma e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente:  «La  domanda  contiene  altresi'   il   consenso
          dell'interessato al  trattamento  dei  dati  comunicati  al
          momento della  presentazione  dell'istanza  di  iscrizione,
          prestato in conformita' alla normativa dettata  in  materia
          di protezione dei  dati  personali,  anche  ai  fini  della
          pubblicazione di cui agli articoli  23,  secondo  comma,  e
          24-bis.»; 
                d) all'art. 18: 
                  1) al primo comma, le parole  «quattro  anni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «due anni»; 
                  2) dopo il primo comma, e' aggiunto,  in  fine,  il
          seguente comma:  «Contro  il  provvedimento  di  esclusione
          adottato dal comitato e' ammesso  reclamo,  entro  quindici
          giorni dalla notificazione, al comitato previsto  dall'art.
          5.»; 
                e) all'art. 22: 
                  1)  al  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente   periodo:   «I   giudici   presso   le    sezioni
          specializzate dei  tribunali  con  competenza  distrettuale
          possono conferire l'incarico ai consulenti  iscritti  negli
          albi dei tribunali del distretto.»; 
                  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
          giudice puo'  conferire,  con  provvedimento  motivato,  un
          incarico  a  un  consulente  iscritto  in  albo  di   altro
          tribunale o a  persona  non  iscritta  in  alcun  albo.  Il
          provvedimento e' comunicato al presidente del tribunale.»; 
                  3) al terzo comma, il secondo periodo e' sostituito
          dal seguente: «L'incarico ad iscritti in  altri  albi  o  a
          persone  non  iscritte  in  alcun  albo  e'  conferito  con
          provvedimento motivato da comunicare  al  presidente  della
          corte di appello.» 
                f) l'art. 23 e' sostituito dal seguente: 
                «Art.  23  (Vigilanza   sulla   distribuzione   degli
          incarichi). - Il presidente del tribunale e  il  presidente
          della corte di appello vigilano affinche', senza danno  per
          l'amministrazione  della  giustizia,  gli  incarichi  siano
          equamente distribuiti tra gli iscritti  nell'albo  in  modo
          tale che a nessuno dei consulenti iscritti  possano  essere
          conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento  di
          quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono  che
          sia  assicurata  l'adeguata  trasparenza  del  conferimento
          degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. 
                Per l'attuazione  di  tale  vigilanza  gli  incarichi
          affidati e i compensi liquidati dal giudice  agli  iscritti
          nell'albo   sono   annotati   nei    sistemi    informatici
          regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel
          processo civile delle tecnologie dell'informazione e  della
          comunicazione. Gli incarichi e  i  compensi  sono  altresi'
          pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.» 
                g) dopo l'art. 24 e' inserito il seguente: 
                «Art.  24-bis  (Elenco   nazionale   dei   consulenti
          tecnici).  -  Presso  il  Ministero  della   giustizia   e'
          istituito  un  elenco  nazionale  dei  consulenti  tecnici,
          suddiviso per  categorie  e  contenente  l'indicazione  dei
          settori di  specializzazione  di  ciascuna  categoria,  nel
          quale, tramite i sistemi informatici di  cui  all'art.  23,
          secondo   comma,   confluiscono    le    annotazioni    dei
          provvedimenti di nomina. 
                L'elenco e' tenuto con modalita' informatiche  ed  e'
          accessibile al pubblico attraverso il portale  dei  servizi
          telematici del Ministero della giustizia.»". 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16,  23  e
          24-bis del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: 
                «Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
          tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici. 
                L'albo e' diviso in categorie. 
                Debbono   essere   sempre   comprese   nell'albo   le
          categorie:  1.  medico-chirurgica;   2.   industriale;   3.
          commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa;  7.
          della   neuropsichiatria   infantile,   della    psicologia
          dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o forense. 
                Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          dello  sviluppo  economico,  sono  stabilite  le  ulteriori
          categorie dell'albo e  i  settori  di  specializzazione  di
          ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono  indicati  i
          requisiti per l'iscrizione all'albo nonche' i  contenuti  e
          le modalita' della comunicazione ai fini della  formazione,
          della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale  di
          cui all'art. 24-bis.» 
                «Art.  15  (Iscrizione  e  permanenza  nell'albo).  -
          Possono  ottenere   l'iscrizione   nell'albo   coloro   che
          rispettano i requisiti determinati con il  decreto  di  cui
          all'art. 13, quarto  comma,  sono  di  condotta  morale  [e
          politica]  specchiata  e  sono  iscritti  nelle  rispettive
          associazioni professionali. 
                Con riferimento alla categoria di  cui  all'art.  13,
          terzo comma, numero  7),  la  speciale  competenza  tecnica
          sussiste    qualora    ricorrano,    alternativamente     o
          congiuntamente, i seguenti requisiti: 
                  1) comprovata esperienza professionale  in  materia
          di violenza domestica e nei confronti di minori; 
                  2) possesso di adeguati titoli di  specializzazione
          o   approfondimento   post-universitari   in   psichiatria,
          psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva  o  psicologia
          giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni
          nei rispettivi albi professionali; 
                  3) aver svolto per  almeno  cinque  anni  attivita'
          clinica con minori presso strutture pubbliche o private. 
                Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo. 
                Sulle  domande  di  iscrizione  decide  il   comitato
          indicato nell'articolo precedente. 
                Contro  il  provvedimento  del  comitato  e'  ammesso
          reclamo, entro  quindici  giorni  dalla  notificazione,  al
          comitato previsto nell'articolo. 
                Con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma, sono
          stabiliti,  per  ciascuna  categoria,   i   requisiti   per
          l'iscrizione, gli obblighi di  formazione  continua  e  gli
          altri   obblighi   da   assolvere   per   il   mantenimento
          dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la  verifica  del
          loro assolvimento. 
                Con lo stesso decreto sono stabiliti altresi' i  casi
          di sospensione volontaria dall'albo.» 
                «Art.  16  (Domande  d'iscrizione).  -   Coloro   che
          aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda  al
          presidente del tribunale. 
                La  domanda  deve  essere  corredata   dai   seguenti
          documenti: 
                  1. estratto dell'atto di nascita; 
                  2. certificato generale del casellario  giudiziario
          di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 
                  3. certificato di  residenza  nella  circoscrizione
          del tribunale; 
                  4.  certificato  di   iscrizione   all'associazione
          professionale; 
                  5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede  di
          esibire per dimostrare la sua speciale capacita' tecnica; 
                  5-bis. gli ulteriori documenti richiesti  ai  sensi
          del decreto ministeriale di cui all'art. 13, quarto comma. 
                La   domanda   contiene    altresi'    il    consenso
          dell'interessato al  trattamento  dei  dati  comunicati  al
          momento della  presentazione  dell'istanza  di  iscrizione,
          prestato in conformita' alla normativa dettata  in  materia
          di protezione dei  dati  personali,  anche  ai  fini  della
          pubblicazione di cui agli articoli  23,  secondo  comma,  e
          24-bis.» 
                «Art.  23  (Vigilanza   sulla   distribuzione   degli
          incarichi). - Il presidente del tribunale e  il  presidente
          della corte di appello vigilano affinche', senza danno  per
          l'amministrazione  della  giustizia,  gli  incarichi  siano
          equamente distribuiti tra gli iscritti  nell'albo  in  modo
          tale che a nessuno dei consulenti iscritti  possano  essere
          conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento  di
          quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono  che
          sia  assicurata  l'adeguata  trasparenza  del  conferimento
          degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. 
                Per l'attuazione  di  tale  vigilanza  gli  incarichi
          affidati e i compensi liquidati dal giudice  agli  iscritti
          nell'albo   sono   annotati   nei    sistemi    informatici
          regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel
          processo civile delle tecnologie dell'informazione e  della
          comunicazione. Gli incarichi e  i  compensi  sono  altresi'
          pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.» 
                «Art.  24-bis  (Elenco   nazionale   dei   consulenti
          tecnici).  -  Presso  il  Ministero  della   giustizia   e'
          istituito  un  elenco  nazionale  dei  consulenti  tecnici,
          suddiviso per  categorie  e  contenente  l'indicazione  dei
          settori di  specializzazione  di  ciascuna  categoria,  nel
          quale, tramite i sistemi informatici di  cui  all'art.  23,
          secondo   comma,   confluiscono    le    annotazioni    dei
          provvedimenti di nomina. 
                L'elenco e' tenuto con modalita' informatiche  ed  e'
          accessibile al pubblico attraverso il portale  dei  servizi
          telematici del Ministero della giustizia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del  citato  decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 149: 
                «Art. 39 (Elenco nazionale dei consulenti tecnici). -
          1. La formazione, la tenuta e  l'aggiornamento  dell'elenco
          di cui all'art. 24-bis delle disposizioni per  l'attuazione
          del codice di procedura civile, di cui al regio decreto  18
          dicembre 1941, n. 1368, introdotto  dal  presente  decreto,
          sono disciplinate con provvedimento del direttore  generale
          dei sistemi informativi automatizzati del  Ministero  della
          giustizia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 del regio decreto 20
          settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle
          leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa  e
          sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa): 
                «Art. 32 (Art. 3, nn. 5, 6,  7,  8  e  9,  del  regio
          decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo,
          n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno  1931,
          n. 875). - Oltre ad avere le  attribuzioni  indicate  negli
          articoli precedenti, i Consigli: 
                  1) adempiono  le  attribuzioni  gia'  demandate  ai
          comitati  forestali,  alle   commissioni   provinciali   di
          agricoltura, alle commissioni e ai comitati  zootecnici  ed
          alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle  leggi
          5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162; 
                  2) approvano i piani di massima della  destinazione
          e  utilizzazione  dei  demani   comunali   e   dei   domini
          collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in  materia,
          salvo il disposto dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n.
          377, contenente norme  per  la  coordinazione  delle  leggi
          sugli usi civici con quelle della bonifica integrale; 
                  3); 
                  4) amministrano le borse di commercio, percependone
          le  entrate  e  sostenendone  le  spese,  comprese   quelle
          inerenti alla vigilanza governativa,  e  possono  altresi',
          con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni (37),
          sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende,
          gestioni     o     servizi     speciali      nell'interesse
          dell'agricoltura,  dell'industria  o   del   commercio,   o
          partecipare  ad  aziende,  gestioni  o   servizi   speciali
          fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza  che  i
          Consigli stessi si riservano 
                  5)  esercitano  il  controllo   sugli   uffici   di
          collocamento esistenti  nella  provincia,  provvedono  alla
          loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate
          dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal
          regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n.
          3222,  ferme  restando   le   disposizioni   speciali   sul
          collocamento della gente  di  mare  e  dei  lavoratori  dei
          porti, a norma dell'art.  1,  ultimo  comma,  del  predetto
          regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003; 
                  6) provvedono alle designazioni per la formazione e
          la  revisione  degli  albi  dei   cittadini   destinati   a
          funzionare come consiglieri esperti della magistratura  del
          lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle
          preture o dei tribunali, ai  termini  degli  artt.  61  del
          regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti  del
          regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073. 
                Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi  e
          delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia  e
          dei comuni, le  cui  raccolte  sono  da  essi  compilate  e
          rivedute periodicamente con le norme di cui agli artt. 34 e
          seguenti. 
                Ai Consigli sono inoltre  demandate  le  attribuzioni
          assegnate da leggi  e  regolamenti  speciali  alle  cessate
          Camere di  commercio  e  industria  e  ai  consigli  agrari
          provinciali. 
                Ai Consigli sono altresi'  deferite  le  attribuzioni
          delle amministrazioni provinciali  e  dei  tesorieri  della
          provincia nei riguardi dei servizi  di  contabilita'  e  di
          cassa  dei  consorzi  di  rimboschimento,  con   le   norme
          stabilite dal regolamento approvato col  regio  decreto  16
          maggio 1926, n. 1126, nonche', quelle demandate ai prefetti
          e alle tesorerie delle province per i depositi  riguardanti
          le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni
          e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto
          30 dicembre 1923, n. 3267.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 1999): 
                «Art.   16   (Norme   in   materia    di    domicilio
          professionale). - 1. Per i  cittadini  degli  Stati  membri
          dell'Unione  europea,  ai  fini   dell'iscrizione   o   del
          mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi  o  registri,
          il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   16-novies   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                «Art.  16-novies  (Modalita'  informatiche   per   le
          domande  di  iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei
          consulenti  tecnici,  dell'albo  dei   periti   presso   il
          tribunale, dell'elenco dei soggetti  specializzati  per  la
          custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco  dei
          professionisti disponibili a provvedere alle operazioni  di
          vendita). -  1.  Le  domande  di  iscrizione  all'albo  dei
          consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile,  all'elenco  dei  soggetti  specializzati  previsto
          dall'art. 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo
          dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli  67  e
          seguenti delle norme di attuazione del codice di  procedura
          penale, sono inserite, a cura di coloro che le  propongono,
          con modalita'  esclusivamente  telematiche  in  conformita'
          alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime
          modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione
          negli elenchi dei professionisti disponibili  a  provvedere
          alle operazioni  di  vendita  di  cui  all'art.  169-ter  e
          all'art. 179-ter, secondo  comma,  delle  disposizioni  per
          l'attuazione del codice di procedura civile. 
                3.  Quando,  per  l'iscrizione  negli  albi  e  negli
          elenchi di cui al presente articolo, la  legge  prevede  il
          pagamento di bolli,  diritti  o  altre  somme  a  qualsiasi
          titolo, il  versamento  e'  effettuato  esclusivamente  con
          sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito,
          di credito o prepagate o con altri mezzi di  pagamento  con
          moneta elettronica  disponibili  nel  circuito  bancario  o
          postale, a norma dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio 2010, n.  24.  I  versamenti  di  cui  al
          presente comma hanno luogo nel  rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel
          processo civile. 
                4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2  sono
          formati a  norma  delle  disposizioni  legislative  che  li
          regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con
          modalita' esclusivamente informatiche in  conformita'  alle
          specifiche tecniche di cui al comma 5.  L'accesso  ai  dati
          contenuti negli albi  e  negli  elenchi  e'  consentito  ai
          magistrati  e  al  personale  delle  cancellerie  e   delle
          segreterie di tutti gli uffici giudiziari  della  giustizia
          ordinaria.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  179-quater,
          terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice
          di procedura civile, la  disposizione  di  cui  al  periodo
          precedente si applica anche  agli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 169-ter e  179-ter  delle  medesime  disposizioni.
          Resta fermo quanto  previsto  dagli  articoli  23,  secondo
          comma, secondo periodo,  e  24-bis,  secondo  comma,  delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile. 
                5. La presentazione delle domande e la  tenuta  degli
          albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate
          in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  stabilite  dal
          responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del
          Ministero della giustizia, nel  rispetto  della  disciplina
          prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sul  sito
          internet del Ministero della giustizia. 
                6. Le disposizioni del presente  articolo  acquistano
          efficacia decorsi trenta  giorni  dalla  pubblicazione  sul
          sito  internet  del   Ministero   della   giustizia   delle
          specifiche tecniche previste dal comma 5. 
                7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di
          acquisto  di  efficacia  delle  disposizioni  del  presente
          articolo sono gia' iscritti negli albi ed elenchi  previsti
          dai  medesimi  commi,  inseriscono  i  propri   dati,   con
          modalita' telematiche  e  in  conformita'  alle  specifiche
          tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio  di
          novanta giorni dalla pubblicazione sul  sito  internet  del
          Ministero  della  giustizia   delle   medesime   specifiche
          tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
          cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi gia' formati
          sono sostituiti ad  ogni  effetto  dagli  albi  ed  elenchi
          previsti dal presente articolo.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art.  14  del  citato  regio
          decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: 
                «Art. 14 (Formazione dell'albo). - L'albo  e'  tenuto
          dal presidente del tribunale ed e' formato da  un  comitato
          da  lui  presieduto  e  composto  dal   procuratore   della
          Repubblica  e  da  un  professionista  iscritto   nell'albo
          professionale, designato dal consiglio dell'ordine,  o  dal
          collegio della categoria,  cui  appartiene  il  richiedente
          l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. 
                Il  consiglio  predetto  ha  facolta'  di  designare,
          quando lo ritenga  opportuno,  un  professionista  iscritto
          nell'albo di altro ordine o collegio, previa  comunicazione
          al  consiglio  che  tiene  l'albo  a  cui   appartiene   il
          professionista stesso. 
                Quando  trattasi  di  domande  presentate  da  periti
          estimatori,  la  designazione  e'  fatta  dalla  camera  di
          commercio, industria e agricoltura. 
                Le  funzioni  di   segretario   del   comitato   sono
          esercitate dal cancelliere del tribunale.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              -  Per  l'art.  24-bis  del  citato  regio  decreto  18
          dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse.