IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo
n.  165  del  2001,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  10,  del
decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il  quale  dispone  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con  il
Ministro dell'economia  e  finanze  sono  autorizzati  l'avvio  delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica  dell'avvenuta  immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
  Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  144,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i  Corpi
di polizia  e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente a  una
spesa pari a quella relativa al personale cessato  dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore  a
quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
con il quale si dispone che «Al fine di  incrementare  i  servizi  di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela  dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di
contrasto  del  terrorismo  internazionale,  fermo  restando   quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o con le modalita' di cui  all'art.  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria  di  un
contingente  massimo  di  6.150  unita'  delle  Forze   di   polizia,
comprensivo di 362 unita' della Polizia penitenziaria di cui al comma
382, lettera a), del presente articolo, nel  limite  della  dotazione
organica,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°
ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384
e per un numero massimo di: 
    [omissis]; 
    e) 1.139 unita' per l'anno 2023, di  cui  387  nella  Polizia  di
Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia  di
finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Considerato che, con riferimento alle assunzioni  straordinarie  di
cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, si rende necessario  ridurre
il numero delle unita' autorizzabili,  nella  misura  indicata  nella
tabella F allegata, al fine di compensare i maggiori  costi  connessi
agli  incrementi  retributivi  previsti  dai   rinnovi   contrattuali
relativi al  triennio  2019-2021,  intervenuti  successivamente  allo
stanziamento del fondo; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quale dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo, da ripartire  secondo  quanto  previsto  dalla
tabella 3 allegata alla presente legge, con  una  dotazione  di  euro
4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335  per  l'anno  2020,  di
euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022,
di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990  per  l'anno
2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di  euro  251.673.838  per
l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218
per l'anno 2028 e di euro 257.910.130  annui  a  decorrere  dall'anno
2029»; 
  Visto l'art. 1, comma 387, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
nel quale si dispone che «Per le spese di funzionamento connesse alle
assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386,  ivi  comprese
le spese per mense e buoni  pasto,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per l'anno 2019 e  di  3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire  tra  le
amministrazioni  interessate  con  il  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del  numero
di assunzioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  maggio  2017,  n.  97,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e,  in
particolare,  l'art.  19,  comma  1,  lettera  b),   concernente   le
assunzioni straordinarie delle Forze di polizia, secondo cui «Al fine
di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di  controllo   del
territorio, di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  ed
economico-finanziaria, connessi, in  particolare,  alle  esigenze  di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, l'assunzione straordinaria di un contingente  massimo  di  2.319
unita' delle Forze di polizia, nel limite della  dotazione  organica,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°  ottobre  di
ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma  2  e  per  un
numero massimo di: 
    [omissis]; 
    c)   seicentosettanta   unita'   per   l'anno   2023,   di    cui
duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei
carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza  e  sessanta
nel Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162 del 2019,
il quale prevede che «Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la
spesa di euro 357.038 per l'anno  2021,  euro  3.320.237  per  l'anno
2022, euro 9.353.493 per l'anno  2023,  euro  35.385.727  per  l'anno
2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025,  euro  95.263.596  per  l'anno
2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per  l'anno
2028, euro 100.684.910 per  l'anno  2029,  di  euro  102.291.617  per
l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 162 del 2019,
il quale prevede che «Per le spese  di  funzionamento  connesse  alle
assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese  per  mense  e  buoni
pasto, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020,  euro
1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022,
di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3»; 
  Visto l'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
nel quale si dispone che  «Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di
prevenzione  e  di  controllo  del  territorio,  nonche'  di   tutela
dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  ed  economico-finanziaria,
connessi  anche  all'emergenza   sanitaria   da   COVID-19,   nonche'
l'efficienza  degli  istituti  penitenziari,  fermo  restando  quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o con le modalita' di cui  all'art.  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria  di  un
contingente massimo di 4.535  unita'  delle  Forze  di  polizia,  nel
limite  della  dotazione  organica,   in   aggiunta   alle   facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente,  nei  rispettivi  ruoli
iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro  il  limite
di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e  per  un  numero
massimo di: 
    [omissis]; 
    c) 1.160 unita' per l'anno 2023, di cui 300 unita' nella  Polizia
di Stato, 200 unita' nell'Arma dei carabinieri, 150 unita' nel  Corpo
della  guardia  di  finanza  e  510  unita'  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria»; 
  Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  di  cui  al  medesimo  comma  984,  con  una
dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro  32.318.063  per
l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro  103.346.347
per l'anno 2024,  di  euro  151.510.382  per  l'anno  2025,  di  euro
187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027,  di
euro 196.566.668 per l'anno 2028,  di  euro  199.622.337  per  l'anno
2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di  euro  204.480.113  per
l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517
per l'anno 2033,  di  euro  208.639.130  per  l'anno  2034,  di  euro
210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui  a  decorrere
dall'anno 2036»; 
  Visto l'art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale prevede che  «Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni  pasto,
e' autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno  2021,  di  euro
2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro
7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870  per  l'anno  2025,  da
iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del  Ministero  dell'interno  da  ripartire  tra  le  amministrazioni
interessate con le modalita' di cui al comma 984»; 
  Visto il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
  Visto l'art. 1, comma 961-sexies della legge 30 dicembre  2021,  n.
234, cosi' come inserito dall'art. 17-bis, comma 2, lettera  b),  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al  fine  di
incrementare i servizi di prevenzione, di controllo  del  territorio,
di   tutela   dell'ordine   e    della    sicurezza    pubblica    ed
economico-finanziaria, di contrasto delle attivita'  criminali  e  di
eventuali iniziative terroristiche nonche' di  presidio  e  controllo
delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza  umanitaria  in
corso dovuta alla grave crisi internazionale in  atto  in  Ucraina  e
allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno  2025,
oltreche' per implementare l'efficienza degli istituti  penitenziari,
tenuto anche conto delle misure recate dai  commi  961-bis,  961-ter,
961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto  dall'art.
703  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o con le modalita'  di  cui  all'art.  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata
l'assunzione straordinaria di un contingente massimo  di  complessive
1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055,  in
aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno [omissis]»; 
  Visto l'art. 1, comma 667, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
nel quale si dispone che «Per le finalita' di cui al comma 666, fermo
restando quanto previsto dall' art. 703 del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010  ,  con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  con  le
modalita' di cui all' art. 66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 , e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un
contingente massimo di complessive 120 unita',  a  decorrere  dal  1°
settembre 2023, in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione: 
    a) ruolo ispettori: 76 unita'; 
    b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unita'.» 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
dicembre  2022  recante  «Autorizzazione   ad   assumere,   a   tempo
indeterminato complessive 11.228 unita' di personale in favore  della
Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco,  della  Polizia  penitenziaria  e  dell'Arma  dei
carabinieri»; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo indeterminato unita' di personale, per un numero di unita'  non
superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno 2022, per
una spesa pari  o  non  superiore  a  quella  relativa  al  personale
cessato, dando  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno 2022 e dei relativi risparmi di spesa,  e  l'autorizzazione
ad  indire  procedure  di  reclutamento  e  ad   assumere   a   tempo
indeterminato unita' di personale in  base  alla  normativa  speciale
sopra richiamata; 
  Considerato che le richieste  pervenute  sono  state  valutate  con
esito  favorevole  rispetto  al  regime  delle  assunzioni,   nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che
dispone l'incarico  al  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
senatore Paolo Zangrillo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle
risorse per le  assunzioni  relative  all'anno  2023,  derivanti  dai
risparmi  da  cessazione  dell'anno  2022,  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e  per  un
onere a regime corrispondente all'importo  accanto  specificato.  Per
ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo  delle  unita'
di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2023. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 30  dicembre  2018,
n.  145,  sono  autorizzate  per  l'anno  2023,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui  alla  tabella
F, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le
assunzioni straordinarie a tempo indeterminato  di  1.086  unita'  di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto
della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  3. Per  le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della  legge  n.  145  del
2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la  spesa  di  3
milioni di euro annui a partire dall'anno 2021 e'  ripartita  tra  le
amministrazioni interessate, secondo quanto riportato nella tabella H
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
  4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.
162 del 2019, sono autorizzate, per l'anno 2023 e con decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui  alla  tabella
G, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le
assunzioni straordinarie a  tempo  indeterminato  di  670  unita'  di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto
della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, sono autorizzate,  per  l'anno  2023  e  con  decorrenza  non
anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui  alla  tabella
I, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le
assunzioni straordinarie a tempo indeterminato  di  1.160  unita'  di
personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto
della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente. 
  6. Per  le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 162  del  2019,
ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1  milione
di euro per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall'anno  2022
e'  ripartita  tra  le  amministrazioni  interessate  secondo  quanto
riportato nella tabella N allegata, che costituisce parte  integrante
del presente provvedimento. 
  7. Per  le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni
straordinarie di cui all'art. 1, comma 984, della legge  n.  178  del
2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro
4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro
7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830,00 per l'anno 2024 e  di
euro  5.915.870,00   per   l'anno   2025,   e'   ripartita   tra   le
amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella  O
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
  8. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-sexies, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, per l'anno 2023, le amministrazioni di cui alla tabella
L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  sono
autorizzate,  con  le  decorrenze  ivi  indicate,   alle   assunzioni
straordinarie di 291 unita' di personale a tempo  indeterminato,  nei
limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della  dotazione
organica  e  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste   a
legislazione vigente. 
  9. Le risorse per finanziare la  spesa  di  funzionamento  connesse
alle assunzioni straordinarie di cui dell'art. 1,  commi  961-sexies,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e
buoni pasto, sono ripartite tra le amministrazioni  interessate  come
riportato nella tabella P allegata, che costituisce parte  integrante
del presente provvedimento. 
  10. Ai sensi dell'art. 1, comma 667, della legge 29 dicembre  2022,
n. 197, per l'anno 2023, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata,  alle
assunzioni  straordinarie  di  120  unita'  di  personale   a   tempo
indeterminato, di cui alla tabella M che costituisce parte integrante
del presente provvedimento,  con  le  decorrenze  ivi  indicate,  nel
rispetto  della  dotazione  organica  e  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
  11. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  del
Ministero dell'economia e delle finanze per la  Guardia  di  finanza,
del Ministero della difesa per il Corpo  dell'Arma  dei  Carabinieri,
del  Ministero  della  giustizia   per   il   Corpo   della   polizia
penitenziaria. 
  12. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, pari a euro 5.148.169  per  l'anno  2023,  a  euro
41.024.419 per l'anno 2024, a euro 46.990.060 per ciascuno degli anni
dal 2025  al  2027,  a  euro  47.806.819  per  l'anno  2028,  a  euro
50.257.093 per  l'anno  dal  2029  a  regime,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di
spesa di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 384,  della  legge
30 dicembre 2018, n.  145  (legge  di  bilancio  2019).  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  13. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  4  del
presente articolo, pari a euro 3.135.078  per  l'anno  2023,  a  euro
25.323.907 per l'anno 2024, a euro 29.051.459 per ciascuno degli anni
dal 2025  al  2027,  a  euro  29.528.918  per  l'anno  2028,  a  euro
30.961.292 dal 2029 a regime, si  provvede  ai  sensi  dall'art.  19,
comma 2, del decreto-legge n. 162/2019. 
  14. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  5  del
presente articolo, pari a euro 5.116.470  per  l'anno  2023,  a  euro
46.056.590 per l'anno 2024, a euro 50.050.838 per ciascuno degli anni
dal 2025  al  2027,  a  euro  50.937.756  per  l'anno  2028,  a  euro
53.598.507 dal 2029 a regime,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa  di  cui
al Fondo istituito dall'art. 1, comma 985, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  15. All'onere derivante dalle assunzioni di  cui  al  comma  8  del
presente articolo, pari a euro 1.636.660  per  l'anno  2023,  a  euro
10.846.546 per l'anno 2024, a euro 12.987.364 per l'anno 2025, a euro
14.422.811 per l'anno 2026, a euro 14.844.523 per l'anno 2027, a euro
15.029.447 per l'anno 2028, a euro 15.361.179 per ciascuno degli anni
dal 2029  al  2030,  a  euro  15.372.247  per  l'anno  2031,  a  euro
15.398.149 dal 2032 a regime, si provvede ai sensi dell'art.  17-bis,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. 
  16. All'onere derivante dalle assunzioni di cui  al  comma  10  del
presente articolo, pari a  euro  841.650  per  l'anno  2023,  a  euro
4.612.180 per l'anno 2024, a euro 5.582.416 per l'anno 2025,  a  euro
6.135.205 per l'anno 2026, a euro 6.359.053 per l'anno 2027,  a  euro
6.615.027 per l'anno 2028, a euro 6.679.282 per ciascuno  degli  anni
dal 2029 e a regime, si provvede ai sensi  dell'art.  1,  comma  666,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  17. Le amministrazioni di cui al presente  decreto  sono  tenute  a
trasmettere, entro il 31 marzo 2024,  per  le  necessarie  verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica,  Ufficio  per  l'organizzazione  ed   il   lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i  dati  concernenti  il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di  assunzione,  dovranno,
altresi', fornire dimostrazione del  rispetto  dei  limiti  di  spesa
previsti dal presente decreto.