IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  15  aprile  2019  concernente  la   definizione,   la
designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  registrazione
delle indicazioni  geografiche  delle  bevande  spiritose  e  all'uso
dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande
alcoliche e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; 
  Visto il regolamento delegato (UE) della Commissione  n.  2021/1235
che integra il regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo  e
del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle
indicazioni geografiche delle bevande  spiritose,  le  modifiche  del
disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro; 
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  della  Commissione  n.
2021/1236 recante modalita' di applicazione del regolamento  (UE)  n.
2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda
le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di  bevande
spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare,
la cancellazione della registrazione, l'utilizzo del  simbolo  e  del
controllo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo ai controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 5195 del 13 maggio  del  2010  recante  disposizioni  di
attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente  la  definizione,  la
designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  registrazione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; 
  Visto l'art. 1, comma 5,  della  legge  28  luglio  2016,  n.  154,
recante deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni  in  materia  di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  nei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 383250 del 20 luglio 2023, recante disposizioni generali
in materia di costituzione e riconoscimento dei  Consorzi  di  tutela
per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo  2020,
n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a  visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89  in  data  17  febbraio
2020 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con il quale sono stati nominati i  Ministri,  in  particolare,
l'on.  Francesco  Lollobrigida  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Ritenuto di dover adottare le  disposizioni  nazionali  applicative
della richiamata normativa comunitaria per la presentazione e l'esame
delle domande di registrazione delle IG delle bevande spiritose; 
  Acquisita l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano nella riunione del 12 ottobre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Ministero: il  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste  -  Direzione  generale  delle  politiche
internazionali  e  dell'Unione  europea  -   Ufficio   PIUE   VII   -
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it 
    b) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero; 
    c) Regione: la competente regione o provincia  autonoma  sul  cui
territorio insiste la produzione interessata alla registrazione; 
    d) regolamento: il regolamento (UE) n.  2019/787  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 aprile 2019 e successive modificazioni
ed integrazioni  concernente  la  definizione,  la  designazione,  la
presentazione, l'etichettatura e la registrazione  delle  indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole  etilico  e
di distillati di origine  agricola  nelle  bevande  alcoliche  e  che
abroga il regolamento (CE) 110/2008; 
    e) bevanda spiritosa: bevanda alcolica che soddisfa  i  requisiti
previsti dall'art. 2 del regolamento; 
    f)  regolamento  delegato:  il  regolamento  delegato   (UE)   n.
2021/1235 che integra il regolamento (UE) n. 2019/787 del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  con  norme  concernenti  le  domande   di
registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande  spiritose,
le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e
il registro, successive modificazioni ed integrazioni; 
    g) regolamento di esecuzione: il regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 2021/1236 recante modalita' di applicazione del  regolamento  (UE)
n. 2019/787  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di
bevande spiritose, la  procedura  di  opposizione,  le  modifiche  di
disciplinare, la cancellazione della  registrazione,  l'utilizzo  del
simbolo e del controllo, successive modificazioni ed integrazioni; 
    h) regolamento sui controlli: il regolamento (UE) n. 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali  e
alle   altre   attivita'   ufficiali   effettuati    per    garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante nonche' sui prodotti fitosanitari; 
    i) Indicazione geografica, IG: l'indicazione che, ai sensi  della
definizione di cui all'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.  2019/787,
identifica una bevanda spiritosa originaria del territorio  italiano,
di una regione o localita' italiana, quando una determinata qualita',
la rinomanza  o  altra  caratteristica  della  bevanda  spiritosa  e'
essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; 
    j) disciplinare: il disciplinare di  produzione  di  una  bevanda
spiritosa designata da IG di cui all'art.  22  del  regolamento  (UE)
2019/787; 
    k)  documento  unico:  il  documento  unico   riepilogativo   del
disciplinare,  di  cui  all'art.  23  paragrafo  1  lettera  c)   del
regolamento (UE) n. 2019/787; 
    l) richiedente: il  gruppo  di  produttori  di  materie  prime  o
trasformatori della bevanda spiritosa di cui all'art. 3 punto  6  del
regolamento (UE) 2019/787 e successive modificazioni ed  integrazioni
e/o la singola persona fisica e giuridica,  le  cui  attivita'  siano
previste nel disciplinare di produzione della  bevanda  spiritosa  di
cui  si  chiede  la  registrazione,  ovvero,  qualora  esistente,  il
consorzio di tutela riconosciuto cosi' come definito alla  successiva
lettera l); 
    m) consorzio di tutela  riconosciuto:  consorzio  di  tutela  con
attivita' esterna, istituito secondo le disposizioni di cui al  Libro
V, Titolo X,  Capo  II  del  codice  civile,  riconosciuto  ai  sensi
dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali n. 383250 del 20 luglio 2023,  che  svolge  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore, cura generale delle indicazioni geografiche e  vigilanza
della relativa IG e che agisce, ai  fini  del  presente  decreto,  in
sostituzione del richiedente; 
    n) domanda  di  registrazione/di  modifica  del  disciplinare  di
un'indicazione  geografica:  domanda  presentata   dal   richiedente,
contestualmente,  se  del  caso,  alla  regione   ed   al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
    o) Accredia: Ente unico nazionale di accreditamento designato dal
Governo  italiano  che  attesta  la  competenza,   l'indipendenza   e
l'imparzialita'  degli  organismi  di  certificazione,  ispezione   e
verifica, e dei laboratori di prova e taratura, in  applicazione  del
regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    p) organismo di controllo: autorita' pubblica o organismo privato
a cui l'autorita' competente delega compiti  di  controllo  ai  sensi
dell'art. 29 del regolamento (UE) 2017/625 ed accreditati da Accredia
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.