IL DIRETTORE GENERALE 
            degli ordinamenti della formazione superiore 
                      e del diritto allo studio 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998,  prot.  n.  509,  con  il
quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  recante  norme  per   il
riconoscimento  degli  istituti  abilitati  ad  attivare   corsi   di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  dell'art.  17,  comma  96,
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che
prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto
sulla  base  dei  pareri   conformi   formulati   dalla   Commissione
tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del  precitato  decreto  n.
509/1998 e dal Comitato nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario,  le  cui  competenze   sono   confluite   nell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di
cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali  30  dicembre  1999  e  16  luglio  2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione
ad  istituire  e   ad   attivare   corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia»; 
  Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il  quale  e'
stata da ultimo nominata la  Commissione  tecnico-consultiva  di  cui
all'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il  decreto  21  aprile  2023,  prot.  n.  540,  con  cui  il
segretario generale del MUR ha delegato il direttore  generale  della
Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del  diritto
allo studio,  a  sottoscrivere  i  decreti  di  riconoscimento  degli
istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa  l'istruttoria
normativamente prescritta; 
  Vista l'istanza del 22 marzo 2023 e successive integrazioni, con la
quale la «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo  a
indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» ha chiesto il trasferimento  della
sede principale di Roma, da via Conzano 3 a via  Claudio  Asello  15,
con contestuale riduzione degli allievi per ciascun  anno  di  corso,
da venti a quindici unita'; 
  Vista la favorevole  valutazione  tecnica  di  congruita'  espressa
dall'ANVUR con delibera 11 luglio 2023, n. 172 in merito  all'istanza
presentata dall'Istituto sopra indicato; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di
riduzione allievi, in occasione della riunione del 17 ottobre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui  all'art.
4  del  regolamento  11  dicembre  1998,  n.  509,  la   «Scuola   di
psicoterapia  analitica  individuale  e   di   gruppo   a   indirizzo
gruppoanalitico  (SPAIG)»  e'  autorizzata  a  trasferire   la   sede
principale di Roma, da via Conzano 3 a via Claudio Asello 15. 
  2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili e'  ridotto  da
venti a quindici unita' e, per l'intero corso, da ottanta a  sessanta
unita'. 
  Il presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2024 
 
                                    Il direttore generale: Cerracchio