IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2022,   n.   198,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito,
con modifiche, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165
del 2001, il  quale  dispone  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti
pubblici non economici; 
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche adottano il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale,   in   coerenza   con   la
pianificazione  pluriennale  delle  attivita'  e  della  performance,
nonche' con le linee di indirizzo emanate ai  sensi  dell'art.  6-ter
del citato decreto; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione dell'8 maggio  2018,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 173 del  27  luglio  2018,  recante  «Linee  di
indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni   di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, in particolare l'art. 6, il quale prevede  che,  ai  fini  di
assicurare   la   qualita'   e    la    trasparenza    dell'attivita'
amministrativa, di migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini  e
alle  imprese  e   di   procedere   alla   costante   e   progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche  in  materia
di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni,  con  esclusione
delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con piu' di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31  gennaio
di ogni anno, il Piano integrato di attivita' e organizzazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n.
81, avente  ad  oggetto  «Regolamento  recante  individuazione  degli
adempimenti relativi  ai  Piani  assorbiti  dal  Piano  integrato  di
attivita' e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2,  a
mente del quale «ai fini di cui all'art. 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  amministrazioni,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici  non  economici
statali inviano il  piano  dei  fabbisogni  di  cui  all'art.  6  del
medesimo decreto legislativo ovvero  la  corrispondente  sezione  del
PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello  Stato  per  le  necessarie  verifiche  sui
relativi dati»; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno
2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 209 del 7 settembre 2022  con  cui  si
definisce  il  contenuto  del  Piano   integrato   di   attivita'   e
organizzazione, di cui all'art.  6,  comma  6,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio
2022, recante «Linee di  indirizzo  per  l'individuazione  dei  nuovi
fabbisogni professionali da parte delle  amministrazioni»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 215 del 14 settembre 2022; 
  Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.
2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia  di
Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui  all'art.
6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 21 aprile  2023,
n. 41; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge,  21  giugno  2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa  delle  amministrazioni  pubbliche»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n.
82,  relativo  al  «Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025»; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici  non  economici,
ivi compresi  quelli  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  procedere,  per  l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di
un contingente di personale complessivamente  corrispondente  ad  una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno  2015,  del  60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art.  3,
comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,  comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici
non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  procedere,  a
decorrere  dall'anno  2019,  ad  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019  con  il
quale si dispone che le assunzioni di cui al  comma  1  del  medesimo
articolo, sopra richiamato, sono autorizzate  con  il  decreto  e  le
procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del  2001,  previa  richiesta  delle   amministrazioni   interessate,
predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli  articoli
6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata
da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute   nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e  dall'individuazione  delle
unita' da assumere e dei correlati  oneri,  asseverate  dai  relativi
organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,
comma 399,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  a  decorrere
dall'anno 2019, e' consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti
a economie da cessazione del personale gia' maturate, destinate  alle
assunzioni per un arco temporale  non  superiore  a  cinque  anni,  a
partire dal budget assunzionale  piu'  risalente,  nel  rispetto  del
piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile; 
  Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo
cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi  di  accesso  al
pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure  concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  le  conseguenti
assunzioni possono essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento
delle  procedure  previste  dall'art.   30   del   medesimo   decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino  del  sistema  di
reclutamento e formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole
pubbliche di formazione, a norma dell'art.  11  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135» ed, in particolare,  il  comma  4  dell'art.  7,
inerente al reclutamento dei dirigenti dove e' previsto, tra l'altro,
che la percentuale sui posti di dirigente  disponibili  riservata  al
corso-concorso non puo' essere inferiore al cinquanta per cento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
marzo 2020,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per un totale  di  duecentodieci
posti nella qualifica  di  dirigente  di  seconda  fascia  nei  ruoli
amministrativi    delle     amministrazioni     pubbliche     (ottavo
corso-concorso); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre 2022, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al  corso-concorso
selettivo   di   formazione   dirigenziale   per   un    totale    di
duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di  seconda
fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (nono
corso-concorso); 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e,  in
particolare, l'art. 20 rubricato «Superamento  del  precariato  nelle
pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il richiamato decreto legislativo n.  165  del  2001  ed,  in
particolare, l'art. 52, comma 1-bis,  il  quale  dispone  che,  fatta
salva  una  riserva  di  almeno  il  50  per  cento  delle  posizioni
disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le  progressioni  fra
le  aree  avvengono  tramite  procedura  comparativa   basata   sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre  anni
in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso
di titoli o  competenze  professionali  ovvero  di  studio  ulteriori
rispetto a  quelli  previsti  per  l'accesso  all'area  dall'esterno,
nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, ed, in  particolare,
l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52,
comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n.  165/2001,
al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dall'amministrazione  di  appartenenza,  in
fase di prima applicazione  del  nuovo  ordinamento  professionale  e
comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la  progressione  tra
le aree  ha  luogo  con  procedure  valutative  cui  sono  ammessi  i
dipendenti in servizio  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nella
allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono,
in   relazione   alle   caratteristiche   proprie   della    famiglia
professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i
criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6,  sulla
base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei  quali  deve
essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (omissis).
Le progressioni di cui al comma  6  sono  finanziate  anche  mediante
l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1  comma  612
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio  2022)  in
misura non superiore allo  0,55%  del  monte  salari  dell'anno  2018
relativo al personale destinatario del presente Contratto  collettivo
nazionale di lavoro»; 
  Visto il richiamato decreto legislativo n.  165  del  2001  ed,  in
particolare, l'art. 28  comma  1-ter  secondo  cui  «Fatta  salva  la
percentuale non inferiore al 50 per cento  dei  posti  da  ricoprire,
destinata al corso-concorso selettivo  di  formazione  bandito  dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una
quota non superiore al 30 per cento  dei  posti  residui  disponibili
sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate  e'  riservata  da
ciascuna pubblica amministrazione al personale in  servizio  a  tempo
indeterminato,  in  possesso  dei  titoli  di   studio   previsti   a
legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque  anni  di
servizio nell'area o  categoria  apicale.  Il  personale  di  cui  al
presente  comma  e'  selezionato  attraverso  procedure   comparative
bandite dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione,  che  tengono
conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei  titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori  rispetto  a
quelli previsti per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale,  e  in
particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche'  della
tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte  ad  assicurare  la
valutazione delle capacita', attitudini  e  motivazioni  individuali.
Una quota non superiore al 15 per  cento  e'  altresi'  riservata  al
personale  di  cui  al  periodo  precedente,  in  servizio  a   tempo
indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra  l'incarico  di  livello
dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi  definiscono  gli  ambiti  di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo
carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione  comparativa  e
definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; 
  Visto il richiamato decreto legislativo n.  165  del  2001  ed,  in
particolare, l'art. 28-bis,  rubricato  «Accesso  alla  qualifica  di
dirigente della prima  fascia»,  che,  al  comma  1,  prevede  «Fermo
restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma
1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di  dirigente  di  prima
fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento  autonomo,
e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento  dei
posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono  disponibili
ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con
le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31  dicembre
di  ogni  anno,  le  amministrazioni  indicano,   per   il   triennio
successivo, il numero  dei  posti  che  si  rendono  vacanti  per  il
collocamento in quiescenza del personale  dirigenziale  di  ruolo  di
prima fascia  e  la  programmazione  relativa  a  quelli  da  coprire
mediante concorso»; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta' da  parte  del  Ministero  della  difesa,  che  le
amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  il  quale  si
dispone che il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a
tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, e'  prorogato
al 31 dicembre 2023 e le relative  autorizzazioni  ad  assumere,  ove
previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del  predetto  decreto-legge  n.  101  del
2013, secondo cui  per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non  economici  e
gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio  di  nuove  procedure
concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e'  subordinata
alla verifica dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
  Visto l'art. 35, comma 5-ter,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  presso  le  amministrazioni   pubbliche
rimangono  vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla  data   di
approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza  inferiori
previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni
per l'accesso ai pubblici uffici e'  garantito,  mediante  specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al  luogo  di  residenza  dei
concorrenti, quando tale requisito sia  strumentale  all'assolvimento
di servizi altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili  con
identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati  idonei  i
candidati collocati nella graduatoria finale entro il  20  per  cento
dei posti  successivi  all'ultimo  di  quelli  banditi.  In  caso  di
rinuncia all'assunzione o di dimissioni  del  dipendente  intervenute
entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo
scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»; 
  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto
l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo   indeterminato   unita'   di   personale,   dando    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2018, 2019,  2020,
2021 2022 e  specificando  gli  oneri  sostenuti  per  le  assunzioni
effettuate in base alla normativa sopra richiamata  e  gli  oneri  da
sostenere per le assunzioni relative  a  ciascuno  degli  anni  2019,
2020,  2021,  2022,  2023,  nonche'  gli  oneri  a  regime,  come  da
asseverazioni pervenute dagli  organi  di  controllo,  in  attuazione
dell'art. 3, comma 3,  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  come
novellato dall'art. 11-bis, comma  18  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106; 
  Tenuto  conto,  ai  fini  della  verifica  della  congruita'  delle
dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie  riconosciute  da
norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo; 
  Visti i riscontri pervenuti  da  parte  delle  amministrazioni  con
apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da  parte
dei propri organi di controllo; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  11
maggio 2023, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio  2023,  che
autorizza varie amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con
il quale al Ministro senza portafoglio senatore  Paolo  Zangrillo  e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data  21  novembre
2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro
per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicata  nella  tabella   1   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.