IL DIRETTORE GENERALE 
        per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, 
          il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 
 
  Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  23  dicembre  1989,  n.  299,  emanato   in
esecuzione delle disposizioni contenute nell'art.  10  comma  1,  del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi
criteri per la determinazione dei canoni  relativi  alle  concessioni
demaniali  marittime  rilasciate  con  decorrenza  successiva  al  1°
gennaio 1989; 
  Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni
per la determinazione dei canoni  relativi  a  concessioni  demaniali
marittime», convertito,  con  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art.  04,  sulla
base del quale i canoni annui  relativi  alle  concessioni  demaniali
marittime  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  1995  sono   aggiornati
annualmente, con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT
per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e  per
i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso; 
  Considerato che l'ISTAT non elabora piu'  dal  1998  «l'indice  dei
prezzi all'ingrosso» ed ha comunicato di sostituirlo con gli  «indici
dei prezzi per la produzione dei prodotti industriali»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme
sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico  ricreativo  e
nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni
ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica  da
diporto; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  140,  convertito  dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 nel quale l'art. 100, comma 2,  che  ha
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma  1,  lettera  b),
punto 2.1) dell'art. 03 del decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con successive modificazioni ed integrazioni dalla  legge
4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «le  pertinenze  destinate
ad attivita' commerciali, terziari-direzionali ed  di  produzione  di
beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)»; 
  Visto il comma 4 del sopraccitato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il  quale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo  annuo  del  canone  dovuto
quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali
marittime  con  qualunque  finalita'  non  puo',   comunque,   essere
inferiore a euro 2.500»; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  all'aggiornamento  delle
misure dei canoni annui per l'anno 2024; 
  Considerato che l'Istituto nazionale  di  statistica,  riscontrando
l'apposita richiesta di questa Amministrazione,  ha  comunicato,  con
nota prot. n. 19806 in data 23 novembre  2023,  che  per  il  periodo
settembre 2022 - settembre 2023, l'indice dei prezzi al  consumo  per
le famiglie di operai ed impiegati e' pari al +5,1% e, con nota prot.
n. 20520 in data 1° dicembre  2023,  che  l'indice  dei  prezzi  alla
produzione dei prodotti industriali e' pari a - 14,1 %; 
  Considerato che la  media  dei  suddetti  indici,  per  il  periodo
settembre 2022 - settembre 2023, ultimo mese  utile,  ai  fini  della
rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2024, e' pari a - 4,5%; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Le misure unitarie dei canoni annui  relativi  alle  concessioni
demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2024,  applicando  la
riduzione del 4,5% alle misure unitarie dei  canoni  determinati  per
l'anno 2023. 
  2. Le misure unitarie cosi' aggiornate  costituiscono  la  base  di
calcolo  per  la  determinazione  del  canone   da   applicare   alle
concessioni demaniali marittime rilasciate o  rinnovate  a  decorrere
dal 1° gennaio 2024. 
  3. La medesima percentuale si applica alle  concessioni  in  vigore
ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2024. 
  4.  La  misura  minima  di  canone,  prevista  dal  comma   4   del
decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  140,  convertito  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, di euro 3.377,50 e' aggiornata a euro  3.225,50
a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  5. La misura minima di euro 3.225,50 si  applica  alle  concessioni
per le quali la misura annua di  canone,  determinata  in  base  alla
normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare
inferiore al citato limite minimo. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 17 dicembre 2023 
 
                                    Il direttore generale: Scarchilli 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 39