IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il regio decreto del  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
«Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita'  generale  dello  Stato»,  e  il  relativo   regolamento
approvato  con  il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,   n.   827
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con  la
legge 16 dicembre 2022, n.  204,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»   e,   in
particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali»  assuma   la   denominazione   di
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022,  con  il  quale  il  sig.  Luigi  D'Eramo  e'  stato   nominato
Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste  24  novembre  2022,  n.  603905  recante
«Delega  di  attribuzioni  del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di  competenza
dell'amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato,   sig.   Luigi
D'Eramo» e, in particolare l'art. 1 nell'ambito del quale e' previsto
che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le
funzioni relative all'agricoltura biologica,  unitamente  alla  firma
dei relativi atti e provvedimenti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
aprile 2023, n. 72, recante: «Modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,  recante:  «Riorganizzazione  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023,  n,  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti  regolamenti  delegati  e
esecutivi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01); 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa  a  un
Piano d'azione per  lo  sviluppo  della  produzione  biologica  e  la
successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2
del 19 aprile 2021; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante  «Disposizioni  per  la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; 
  Visto l'art. 9, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n.  23
che istituisce, nello stato di previsione del  Ministero,  il  «Fondo
per  lo  sviluppo   della   produzione   biologica»,   destinato   al
finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C  204/01  della
Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione  europea  per  gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali
2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione  biologica,
come  definite  nel  Piano  d'azione  nazionale  per  la   produzione
biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7,  nonche'  per  il
finanziamento del Piano nazionale per le sementi  biologiche  di  cui
all'art. 8; 
  Visto l'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n.  23,  secondo
cui il Ministro, con proprio decreto  aggiornato  anche  annualmente,
determina la quota della dotazione del «Fondo per lo  sviluppo  della
produzione biologica» da destinare, con separata evidenza  contabile,
alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art.  6,
al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui
all'art. 8, nonche', sentito il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e  innovazione  di
cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge medesima; 
  Visto l'art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo  2022,  n.
23, secondo cui almeno il 30 per cento delle  risorse  confluite  nel
«Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», e'  destinato  al
finanziamento di programmi di ricerca  e  innovazione,  dei  percorsi
formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del medesimo art.
11, comma 2 e dei programmi di ricerca  in  materia  di  sicurezza  e
salubrita' degli alimenti; 
  Visto il medesimo art. 11, comma 2, lettera d) della legge 9  marzo
2022, n. 23, secondo cui il decreto  di  riparto  adottato  ai  sensi
dell'art. 9, comma 3, della legge medesima, assegna specifiche  somme
a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque  anni  e  a
progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della  filiera
produttiva,  all'uopo  assicurando  un  adeguato  corrispettivo  alle
aziende che partecipano ai progetti  di  ricerca  e  sperimentazione,
compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'art. 13
della legge medesima; 
  Visto l'art. 7, comma 1 della legge 9 marzo 2022,  n.  23,  secondo
cui gli interventi contenuti nel  Piano  d'azione  nazionale  per  la
produzione biologica e  i  prodotti  biologici  sono  finanziati  nei
limiti delle risorse e secondo le modalita' di cui all'art.  9  della
medesima legge; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282,  recante
le modalita' di  funzionamento  del  «Fondo  per  lo  sviluppo  della
produzione biologica»,  nonche'  i  requisiti  e  i  criteri  per  la
definizione dei  soggetti  e  delle  iniziative  che  possono  essere
finanziate con le risorse del fondo medesimo ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte  dei
conti il 2 febbraio 2023, n. 165; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
181842 del 17 ottobre 2022, registrato dalla Corte dei conti in  data
25 ottobre 2022 con il numero 1561, con il quale e'  stato  istituito
nello   stato   di   previsione   del    bilancio    del    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  il
capitolo di spesa n. 7755/01 «capitolo  Fondo»,  con  classificazione
economica 26.4.2 (Altri fondi da ripartire) sul quale sono  confluite
le risorse presenti sul capitolo di spesa  n.  7742/02  afferente  al
soppresso «Fondo per la ricerca», art. 9, comma 1; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi del suddetto art. 7, comma  1
della legge 9 marzo 2022, n. 23, alla determinazione della  quota  di
dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione  biologica»  da
destinare al  finanziamento  degli  interventi  contenuti  nel  Piano
d'azione  nazionale  per  la  produzione  biologica  e   i   prodotti
biologici; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi del suddetto art. 9, comma  3
della legge 9 marzo 2022, n. 23, alla determinazione della  quota  di
dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione  biologica»  da
destinare, con separata evidenza contabile,  alla  realizzazione  del
marchio biologico italiano di cui all'art. 6,  al  finanziamento  del
Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonche',
sentito  il   Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca,   al
finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui  all'art.
11, comma 2, lettera d) della legge medesima; 
  Ritenuto di assegnare, nell'ambito delle risorse  di  cui  all'art.
11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022, n.  23,  specifiche
somme a progetti di ricerca e a progetti nei  quali  siano  coinvolti
tutti gli operatori della filiera produttiva; 
  Considerato che l'art. 9, comma 7, della legge 9 marzo 2022, n.  23
ha disposto la soppressione del fondo di cui all'art.  59,  comma  2,
della legge 23  dicembre  1999,  n.  488  e  il  trasferimento  delle
disponibilita' in esso esistenti al  «Fondo  per  lo  sviluppo  della
produzione biologica» di cui all'art. 9,  comma  1,  della  legge  23
marzo 2022, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
legge medesima; 
  Considerato  che  con  avviso   pubblico   adottato   con   decreto
ministeriale   8   ottobre   2020,   n.   9220340,    il    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  ha
indetto una procedura di selezione pubblica per un  importo  pari  ad
euro  4.200.000,00  per  la  «Concessione  di   contributi   per   la
realizzazione di progetti di ricerca finalizzati  allo  sviluppo  del
settore  dell'agricoltura  biologica   rispondenti   alle   tematiche
prioritarie di ricerca e innovazione individuate  e  specificatamente
indicate nell'allegato tecnico n. 1 dello stesso avviso pubblico»; 
  Considerato che i progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del
settore dell'agricoltura biologica di cui al suddetto avviso adottato
con  decreto  ministeriale  8  ottobre  2020,  n.  9220340  trovavano
copertura nell'ambito  delle  risorse  afferenti  al  «Fondo  per  la
ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'» di  cui
all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
  Considerato che con decreto prot. n. 386514 del 2 settembre 2022 e'
stata  approvata  la   graduatoria   dei   progetti   ammissibili   a
finanziamento all'esito dell'esperimento della procedura selettiva di
cui all'avviso adottato con decreto ministeriale 8 ottobre  2020,  n.
9220340; 
  Ritenuto, a seguito della soppressione del fondo  di  cui  all'art.
59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del trasferimento
delle disponibilita' in esso esistenti  al  «Fondo  per  lo  sviluppo
della produzione biologica» di cui all'art. 9, comma 1, della legge 9
marzo 2022, n. 23, di finanziare i progetti  di  ricerca  finalizzati
allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica con quota  parte
della dotazione prevista per gli interventi di cui all'art. 11, comma
2, lettera d) della legge 9  marzo  2022,  n.  23,  assimilabili  per
obiettivi e finalita' a quelli oggetto di graduatoria  approvata  con
il suddetto decreto prot. n. 0386514 del 2 settembre 2022; 
  Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Acquisito il parere delle commissioni parlamentari di Senato  della
Repubblica e Camera dei deputati competenti, rispettivamente in  data
13 settembre 2023 e in data 3 ottobre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1.  Le  risorse  del  «Fondo  per  lo  sviluppo  della   produzione
biologica» di cui all' art. 9, comma 1, della legge 9 marzo 2022,  n.
23 (di seguito «Fondo») corrispondono agli stanziamenti assegnati sul
capitolo di bilancio 7755 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
nonche' alle somme iscritte in conto residui di lettera  F,  pari  ad
euro 6.752.846,00, e.p.r. 2022.