IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai  prodotti  derivati  non
destinati  al  consumo   umano,   emesse   dall'autorita'   nazionale
competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in
particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, che, tra l'altro,  prevede  un  parere  della  Commissione
tecnico-consultiva per i fertilizzanti; 
  Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135,  con
il quale le attivita'  svolte  dagli  organismi  collegiali  operanti
presso le pubbliche amministrazioni, in regime di  proroga  ai  sensi
dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono  definitivamente   trasferite   ai   competenti   uffici   delle
amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano,  per  effetto  del
quale  la  Commissione  tecnico-consultiva  per  i  fertilizzanti  e'
soppressa; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/515 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 marzo 2019  relativo  al  reciproco  riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008; 
  Vista la domanda, acquisita in  protocollo  il  3  marzo  2010,  n.
0004556, con la quale la ditta CIFO S.r.l. ha  chiesto  l'inserimento
di un nuovo prodotto nel punto 4.1  biostimolanti,  dell'allegato  6,
Prodotti ad azione specifica, del decreto legislativo 29 aprile 2010,
n. 75; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
"Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste"», cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste»  come
da ultimo modificato  con  decreto  ministeriale  n.  477058  del  13
settembre 2023; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419,  registrata
dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Vista la nota del 19 luglio 2023, n. 0235743, dell'unita'  centrale
di  notifica  del  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy
concernente la procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e
regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva  (UE)  2015/1535  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015  che  informa
che la relativa procedura si e' conclusa senza osservazioni in merito
alle proposte di modifica dell'allegato 6 e 7 del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto; 
  Considerato  necessario,  alla  luce  delle   istanze   presentate,
aggiornare l'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica»,  del  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Considerato necessario procedere, conseguentemente,  alla  modifica
dell'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile  2010,
n. 75; 
  Tenuto conto che le modifiche suddette  sono  coerenti  con  quanto
previsto dal citato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Acquisito il  parere  del  Dipartimento  dell'ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 dicembre 2021; 
  Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 6 e
7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'allegato  6  «Prodotti  ad  azione  specifica»,  Punto  4.1.
Biostimolanti, del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.  75,  e'
aggiunto il prodotto n. 12 «Idrolizzato fluido  a  base  di  epitelio
animale e di alghe brune» di cui all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto  legislativo  29  aprile
2010, n. 75, sono apportate le modificazioni previste all'allegato  2
del presente decreto.