IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e  finanza  pubblica»,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1º
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed
integrazioni,  in  particolare,  gli  articoli  12-bis   e   21   che
disciplinano, rispettivamente, le competenze del  Dipartimento  «Casa
Italia» e del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile», e successive modificazioni ed integrazioni,
in particolare, l'art. 2 che sancisce  che  la  prevenzione  consiste
nelle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche
in forma integrata, come specificato all'art. 22; 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77  e  in  particolare
l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un  Fondo
per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto l'art. 18-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  che
attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di
indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse
al progetto  «Casa  Italia»,  nonche'  le  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti  per
le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da
eventi calamitosi di  origine  naturale  o  derivanti  dall'attivita'
dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile; 
  Considerato che il progetto «Casa Italia» promuove la sicurezza del
Paese a fronte di rischi naturali; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con il quale e' stato nominato Ministro  senza  portafoglio  il
Sen. Nello Musumeci; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
novembre 2022, con il quale e' stato conferito al Sen. Nello Musumeci
l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, con cui e'  stato  delegato  al  Sen.  Nello  Musumeci
l'esercizio delle funzioni di  coordinamento,  indirizzo,  promozione
d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonche'  di  ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in  materia  di   protezione   civile,
superamento delle emergenze e ricostruzione civile,  nonche'  per  le
politiche del mare; 
  Visti in particolare, gli articoli 2, comma 1, e 3,  comma  2,  del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il  quale
prevede  che  al  Ministro  Sen.  Nello  Musumeci   siano   delegate,
rispettivamente: i) le funzioni di indirizzo politico in qualita'  di
autorita' nazionale di protezione civile e titolare  delle  politiche
in  materia,  nonche'  di  indirizzo  e  coordinamento  del  Servizio
nazionale  della  protezione  civile  e  di  unitaria  rappresentanza
nazionale presso l'Unione europea e gli organismi  internazionali  in
materia  di  protezione  civile;  ii)  le  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
prevenzione dai disastri e dai danni da disastri nonche' di sviluppo,
ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e
alla valorizzazione del territorio e delle aree  urbane  nonche'  del
patrimonio abitativo, ferme restando  le  attribuzioni,  disciplinate
dal Codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e
alle altre amministrazioni competenti in materia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2022, con il quale  e'  stato  conferito  all'ing.  Fabrizio
Curcio l'incarico di Capo Dipartimento della protezione civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
novembre 2022, con il quale e' stato conferito al Cons. Luigi Ferrara
l'incarico di Capo Dipartimento «Casa Italia»  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023,
concernente  «Bilancio  di  previsione   dello   Stato   per   l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il  triennio  2024-2026»,
che  ha  istituito  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo per  il  finanziamento  di  un
programma di mitigazione  strutturale  della  vulnerabilita'  sismica
degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni  di  euro
per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni  2025,
2026, 2027 e 2028; 
  Visto l'art. 1, comma  401,  della  citata  legge  n.  213  del  30
dicembre 2023, che prevede l'istituzione, con  decreto  del  Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare, di  una  Cabina  di
coordinamento  delle  politiche  attive  per   la   riduzione   della
vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici; 
  Considerato che l'art. 1, comma 401, della predetta  legge  n.  213
del 2023 dispone che la citata Cabina di coordinamento sia presieduta
congiuntamente dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» e dal Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  e  sia  composta  da  rappresentanti   dei   Ministeri
dell'economia e delle finanze, della giustizia,  dell'interno,  della
difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'universita'
e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute,
nonche' dell'Agenzia del demanio,  della  Conferenza  delle  regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e  dell'Unione
delle province d'Italia (UPI); 
  Considerato che l'art. 1, comma 402, della medesima  legge  n.  213
del 2023 dispone che, con decreto  del  Ministro  per  la  protezione
civile  e  le  politiche  del  mare,  su  proposta  della  Cabina  di
coordinamento  delle  politiche  attive  per   la   riduzione   della
vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, venga approvato il  programma
di cui al precedente comma 400, declinato attraverso diverse linee di
azione, incluso il potenziamento delle attivita' finanziate dall'art.
11  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  delle  quali  sono
responsabili le amministrazioni di settore; 
  Ritenuto necessario procedere  alla  istituzione  della  Cabina  di
coordinamento  delle  politiche  attive  per   la   riduzione   della
vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici; 
 
                              Decreta:  
 
                               Art. 1 
 
                     Istituzione e composizione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 401,  della  legge  n.  213  del  30
dicembre 2023, e' istituita, presso la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, la Cabina di coordinamento delle politiche  attive  per  la
riduzione della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici. 
  2. La Cabina di coordinamento di cui al comma 1 e'  costituita  dai
seguenti componenti: 
    il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
    il Capo del  Dipartimento  «Casa  Italia»  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    un rappresentante del Ministero della giustizia; 
    un rappresentante del Ministero dell'interno; 
    un rappresentante del Ministero della difesa; 
    un rappresentante del Ministero della cultura; 
    un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito; 
    un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    un  rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    un rappresentante del Ministero della salute; 
    un rappresentante dell'Agenzia del demanio; 
    un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province
autonome; 
    un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI); 
    un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 
  3. La Cabina di coordinamento di  cui  al  comma  1  e'  presieduta
congiuntamente dal Capo del Dipartimento della  protezione  civile  e
dal  Capo  del  Dipartimento  «Casa  Italia»  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Per ciascuno dei componenti effettivi di  cui
al comma 2 viene designato un sostituto per  il  caso  di  assenza  o
impedimento.