IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2020
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019  e  del  2
dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi  nel  periodo
dal 30 ottobre al 30  novembre  2019  nel  territorio  della  Regione
Lazio, nonche' la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha  disposto  la
proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del  20  maggio  2021
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia' stanziate sul Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  24,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici  che,  a  partire
dal mese di settembre 2019, hanno  interessato  il  territorio  delle
Province di  Agrigento,  Catania,  Enna,  Messina,  Palermo,  Ragusa,
Siracusa e Trapani, nonche' la delibera del  Consiglio  dei  ministri
dell'11 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici
mesi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del
Comune di Venezia, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del
16 settembre 2021 di riutilizzo risorse; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  616  del  5  dicembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019  nel
territorio del Comune di Venezia»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 619 del 5 dicembre 2019,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza degli eventi  meteorologici  che,  a
partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato  il  territorio
delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 621  del  12  dicembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8  novembre
2019 nel territorio della citta'  metropolitana  di  Genova  e  delle
province di Savona e di La Spezia»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nel
mese di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni
Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,     Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 700  dell'8  settembre  2020,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel periodo dal 30  ottobre  al  30  novembre  2019  nel
territorio della Regione Lazio»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 674 del 15 maggio 2020, n. 687 del 28 luglio 2020,  n.  731
del 31 dicembre 2020, n. 753  del  19  marzo  2021,  n.  809  del  25
novembre 2021, n. 860 del 3 febbraio 2022, n. 901 del 5 luglio  2022,
n. 919 del 13 settembre 2022 e n. 955 del 29  dicembre  2022  recanti
«Ulteriori interventi urgenti di  protezione  civile  in  conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre  2019
hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 824  del  4  gennaio  2022,  recante  «Ulteriori  disposizioni  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019  nel
territorio del Comune di Venezia»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 819 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative
finalizzate   al   superamento   della   situazione   di   criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 820 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Calabria   nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 821 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative
finalizzate   al   superamento   della   situazione   di   criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 822 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione  Emilia  Romagna  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 826 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione  Friuli-Venezia  Giulia
nelle iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' determinatasi  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici che,  nel  mese  di  novembre  2019,  hanno  colpito  i
territori delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 827 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e  regolare  il  subentro  della  Regione  Basilicata  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 828 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative
finalizzate   al   superamento   della   situazione   di   criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 829 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Piemonte   nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 830 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Campania   nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 831 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione   Liguria   nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 855 del 1° febbraio 2022 recante «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Abruzzo  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 860 del 3 febbraio 2022 recante «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare  il  subentro  della  Regione  Toscana  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 863 del 24 febbraio 2022, recante «Ordinanza di protezione  civile
per favorire e regolare il subentro  della  Regione  Siciliana  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici  che,  a
partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato  il  territorio
delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  878  del  25  marzo  2022  recante  «Ulteriori  disposizioni   di
protezione civile per favorire e regolare il subentro  della  Regione
Marche nelle iniziative finalizzate al superamento  della  situazione
di criticita' determinatasi in conseguenza degli  eccezionali  eventi
meteorologici che,  nel  mese  di  novembre  2019,  hanno  colpito  i
territori delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 915 del 17 agosto 2022, recante «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Lazio  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi
nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel  territorio  della
medesima regione»; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio  dell'11
novembre 2002 che istituisce il  Fondo  di  solidarieta'  dell'Unione
europea, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n.  661/2014  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  15  maggio  2014  e  dal
regolamento (UE) n. 2020/461 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 30 marzo 2020; 
  Vista la decisione (UE) C/2020/6272  del  9  settembre  2020  della
Commissione  europea  con  cui  e'  stato  concesso   all'Italia   un
contributo,  pari  ad  euro  211.707.982,00  a   valere   sul   Fondo
dell'Unione  europea,  per  «finanziare  operazioni  di  emergenza  e
recupero a seguito della catastrofe causata da  eventi  meteorologici
estremi in Italia nel 2019»;  
  Vista la nota n. 67723 del 22 dicembre 2020 con cui il Dipartimento
della protezione civile ha trasmesso, al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con  l'Unione  europea
(IGRUE), gli estremi per  l'accreditamento  dei  contributi  concessi
dalla  Commissione  dell'Unione  europea  a  valere  sul   Fondo   di
solidarieta' dell'Unione europea; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 807 del 9 novembre  2021  di  riparto  delle  risorse  finanziarie
concesse dall'Unione europea con la predetta decisione di  esecuzione
(UE) 2020/6272 del 9 settembre 2020 della Commissione; 
  Dato atto che tali  risorse  sono  state  interamente  impiegate  e
rendicontate   per   l'importo   complessivo,   cautelativamente   in
eccedenza, di euro 213.626.902,82, dal Dipartimento della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  alla  Commissione
europea nei termini previsti dall'art.  8  del  regolamento  (CE)  n.
2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002; 
  Atteso che il reimpiego dei rientri provenienti dall'Unione europea
per  le  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,   Lazio,   Puglia,
Siciliana e per la Provincia autonoma di Bolzano ha  dato  luogo,  al
netto  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti   assunte,   a
economie per un ammontare di risorse pari  complessivamente  ad  euro
11.714.614,87 che dovranno essere restituite in favore del  Ministero
dell'economia e delle finanze per essere successivamente destinate in
favore del conto di tesoreria n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  e  delle   province   autonome
interessate; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Sicilia
e la Provincia autonoma di Bolzano provvedono, entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione della  presente  ordinanza,
al versamento delle economie  derivanti  dal  parziale  utilizzo  dei
rientri del  Fondo  di  solidarieta'  dell'Unione  europea  giacenti,
rispettivamente, sulla contabilita' speciale della  Regione  Abruzzo,
per un importo di 310.660,29 euro, sulla contabilita' speciale  della
Regione Basilicata,  per  un  importo  di  1.072.819,57  euro,  sulla
contabilita' speciale della  Regione  Calabria,  per  un  importo  di
5.663,13 euro, sulla contabilita' speciale della Regione  Lazio,  per
un importo di 912.723,98  euro,  sulla  contabilita'  speciale  della
Regione Puglia, per un importo di 500.149,90 euro, sulla contabilita'
speciale della Regione Siciliana, per un importo di 8.907.707,56 euro
e sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano, per un importo di
4.890,44 euro, sul conto corrente di Tesoreria  n.  23211  denominato
«Fondo di rotazione per l'attuazione delle  politiche  comunitarie  -
Finanziamenti CEE»  intestato  a:  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze      (codice      fiscale      80415740580)      -       IBAN
IT07E0100003245350200023211,   indicando   la    seguente    causale:
«Intervento 2020FSUEPCIV-Restituzione  somme  per  parziale  utilizzo
rientri FSUE». A seguito dell'avvenuta restituzione,  le  risorse  di
cui al presente comma sono trasferite sul conto corrente infruttifero
n.  22330,  aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  ed
intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 febbraio 2024 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio