IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n.  2021/2116  sul  finanziamento,  sulla
gestione e sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 127/2022 che  integra  il  regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con  norme
concernenti gli organismi pagatori e  altri  organismi,  la  gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro
e in particolare l'allegato I, lettera D,  relativo  alla  delega  di
compiti ad altri organismi di esecuzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e  successive  modifiche
ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, coordinato con
la  legge  di  conversione  16  dicembre  2022,   n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida
e' stato nominato Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre   2023,   n.   178,   recante   «Regolamento    recante    la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  recante  la
riorganizzazione  dell'AGEA  cosi'  come   modificato   dal   decreto
legislativo 4 ottobre 2019, n. 116; 
  Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto  legislativo  n.
74/2018 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  ai  sensi  del
quale «Gli organismi pagatori, le regioni e le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, fatte salve le specifiche competenze  attribuite
ai professionisti iscritti agli ordini e  ai  collegi  professionali,
possono, con apposita convenzione, incaricare centri  autorizzati  di
assistenza agricola  (CAA),  di  cui  al  [successivo]  comma  3,  ad
effettuare, per conto dei propri utenti e  sulla  base  di  specifico
mandato scritto, determinate attivita'»; 
  Visto il successivo comma 3  del  richiamato  art.  6  del  decreto
legislativo n. 74/2018 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
che stabilisce  che  «Con  decreto  del  Ministro,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i  requisiti
di garanzia e  di  funzionamento  che  i  CAA  devono  possedere  per
l'esercizio delle  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  per  lo
svolgimento delle attivita' delle regioni e degli organismi  pagatori
di cui al presente articolo»; 
  Visto il decreto  ministeriale  27  marzo  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7  maggio  2008,  n.
106,  recante  la  «Riforma  dei  centri  autorizzati  di  assistenza
agricola»; 
  Visto il Piano strategico  nazionale  della  PAC  2023-2027  e,  in
particolare, il punto 8.5.3.1. secondo cui i CAA dovranno contribuire
alle attivita' di dematerializzazione dei documenti giustificativi  a
supporto della  validazione  dei  fascicoli  aziendali,  nonche'  dei
documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi
previsti nella PAC 2023-2027; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, recante: «Regolamento recante norme per  l'istituzione  della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto l'art. 13 del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99:
«Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della  legge  7
marzo 2003, n. 38», inerente al fascicolo aziendale; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 1° marzo 2021, recante attuazione delle misure,  nell'ambito  del
Sistema informativo agricolo nazionale  SIAN,  recate  dall'art.  43,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
avente ad oggetto: «Semplificazione per  l'erogazione  delle  risorse
pubbliche  in  agricoltura,  in  materia  di  controlli  nonche'   di
comunicazioni  individuali  dei  provvedimenti  adottati   ai   sensi
dell'art. 38, comma 7,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Considerato che i CAA occupano un posto di rilievo nel processo  di
erogazione delle risorse pubbliche della PAC, in quanto rivestono  il
duplice ruolo di mandatari delle  imprese  agricole  che  a  loro  si
rivolgono per l'erogazione  di  attivita'  di  assistenza  e  per  la
costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale  e  di  delegati
degli  organismi  pagatori,  che  possono  affidare  loro,   mediante
apposita convenzione,  lo  svolgimento  di  attivita'  amministrative
pubbliche  connesse  ai  controlli  di  regolarita'   formale   della
documentazione fornita dagli agricoltori e  al  corretto  inserimento
delle relative informazioni nel SIAN e nei sistemi informativi  degli
organismi pagatori; 
  Considerato altresi' che i CAA,  pur  avendo  natura  privatistica,
concorrono alla tutela  dell'interesse  generale,  alla  regolarita',
trasparenza e legalita' nella  gestione  degli  aiuti  finanziari  in
agricoltura gestiti attraverso il SIAN e i sistemi informativi  degli
organismi pagatori; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  i  requisiti  di  garanzia  e  di
funzionamento che  i  CAA  devono  possedere  per  l'esercizio  delle
attivita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 74/2018; 
  Vista la delibera del direttore di Agea n. 2 del  2  gennaio  2024,
con  la  quale  e'  stato  proposto  il  nuovo  schema   di   decreto
ministeriale  di  attuazione  dell'art.  6,  comma  3,  del   decreto
legislativo n. 74/2018; 
  Sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 9  del  citato  decreto
legislativo n. 74/2018; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  sancita
nella seduta dell'8 febbraio 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «decreto legislativo n. 74/2018»: il  decreto  legislativo  21
maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre
2019, n. 116; 
    b) «societa' richiedenti»: le societa' di capitali costituite  da
soggetti  abilitati  all'istituzione  dei   centri   autorizzati   di
assistenza agricola, che presentano la  richiesta  di  autorizzazione
allo svolgimento delle attivita' CAA; 
    c) «CAA» ovvero «Centro autorizzato di assistenza  agricola»:  la
societa'  richiedente,  che  abbia  ottenuto,  previa  verifica   dei
requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione  ad
operare nell'attivita' di assistenza ad  imprese  agricole  da  parte
della regione competente per territorio; 
    d) «organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative»:  le
organizzazioni rappresentate in seno al CNEL  e  presenti  in  almeno
cinque regioni con  strutture  organizzate  che  garantiscano  idonea
capacita' operativa; 
    e) «associazioni dei produttori e  lavoratori»:  le  associazioni
con finalita' statutarie  proprie  degli  organismi  sindacali  o  di
categoria operanti nel settore agricolo,  rappresentate  in  seno  al
CNEL; 
    f)  «associazioni  di  liberi  professionisti»:  le  associazioni
costituite  mediante  atto   registrato,   tra   soggetti   abilitati
all'esercizio di un'attivita' professionale di cui all'art. 2229  del
codice civile, il cui statuto prevede ordinariamente  lo  svolgimento
di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA; 
    g) «fascicolo aziendale»: il fascicolo aziendale che  le  imprese
agricole sono tenute a costituire ed aggiornare i  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
503/1999  ai  fini  dell'aggiornamento  dell'Anagrafe  delle  aziende
agricole; 
    h) «Produttore» o «Utente»: l'impresa, individuale o  collettiva,
che si avvale o che intende avvalersi dei servizi di  assistenza  del
CAA; 
    i) «Sistemi informativi»: il SIAN - Sistema informativo  agricolo
nazionale -  e  i  sistemi  informativi  utilizzati  dagli  organismi
pagatori, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e  Bolzano
e dagli altri enti convenzionati con  i  CAA  per  l'esercizio  delle
attivita' delegate; 
    j) «Organismo di coordinamento»: AGEA come riconosciuta ai  sensi
dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 2116/2021; 
    k) «Organismo pagatore»: gli organismi pagatori  riconosciuti  ai
sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2116/2021 come attuato  dal
decreto ministeriale MASAF del 7 novembre 2022.