IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) n. 127/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e in particolare l'allegato I, lettera D, relativo alla delega di compiti ad altri organismi di esecuzione; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell'AGEA cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116; Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 74/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale «Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al [successivo] comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, determinate attivita'»; Visto il successivo comma 3 del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 74/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce che «Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attivita' delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo»; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 2008, n. 106, recante la «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola»; Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 e, in particolare, il punto 8.5.3.1. secondo cui i CAA dovranno contribuire alle attivita' di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonche' dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti nella PAC 2023-2027; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante: «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99: «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», inerente al fascicolo aziendale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° marzo 2021, recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto l'art. 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, avente ad oggetto: «Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Considerato che i CAA occupano un posto di rilievo nel processo di erogazione delle risorse pubbliche della PAC, in quanto rivestono il duplice ruolo di mandatari delle imprese agricole che a loro si rivolgono per l'erogazione di attivita' di assistenza e per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale e di delegati degli organismi pagatori, che possono affidare loro, mediante apposita convenzione, lo svolgimento di attivita' amministrative pubbliche connesse ai controlli di regolarita' formale della documentazione fornita dagli agricoltori e al corretto inserimento delle relative informazioni nel SIAN e nei sistemi informativi degli organismi pagatori; Considerato altresi' che i CAA, pur avendo natura privatistica, concorrono alla tutela dell'interesse generale, alla regolarita', trasparenza e legalita' nella gestione degli aiuti finanziari in agricoltura gestiti attraverso il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori; Ritenuto necessario aggiornare i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 74/2018; Vista la delibera del direttore di Agea n. 2 del 2 gennaio 2024, con la quale e' stato proposto il nuovo schema di decreto ministeriale di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 74/2018; Sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 74/2018; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta dell'8 febbraio 2024; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decreto legislativo n. 74/2018»: il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116; b) «societa' richiedenti»: le societa' di capitali costituite da soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, che presentano la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' CAA; c) «CAA» ovvero «Centro autorizzato di assistenza agricola»: la societa' richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione ad operare nell'attivita' di assistenza ad imprese agricole da parte della regione competente per territorio; d) «organizzazioni agricole maggiormente rappresentative»: le organizzazioni rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacita' operativa; e) «associazioni dei produttori e lavoratori»: le associazioni con finalita' statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore agricolo, rappresentate in seno al CNEL; f) «associazioni di liberi professionisti»: le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attivita' professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, il cui statuto prevede ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA; g) «fascicolo aziendale»: il fascicolo aziendale che le imprese agricole sono tenute a costituire ed aggiornare i sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole; h) «Produttore» o «Utente»: l'impresa, individuale o collettiva, che si avvale o che intende avvalersi dei servizi di assistenza del CAA; i) «Sistemi informativi»: il SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale - e i sistemi informativi utilizzati dagli organismi pagatori, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli altri enti convenzionati con i CAA per l'esercizio delle attivita' delegate; j) «Organismo di coordinamento»: AGEA come riconosciuta ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 2116/2021; k) «Organismo pagatore»: gli organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2116/2021 come attuato dal decreto ministeriale MASAF del 7 novembre 2022.