(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 marzo 2024) LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 13 dell'8 aprile 2024, sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Piemonte; Visti: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; d) l'art. 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni; f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»; h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»; i) lo statuto della Regione Piemonte promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 4 marzo 2005; j) la legge regionale del Piemonte 19 luglio 2023, n. 12, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108; Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone: nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Piemonte fissata per la data di cui in premessa e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1. 3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.