IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i comizi  per
l'elezione dei membri del  Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia
sono stati convocati per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica  9
giugno 2024; 
  Vista la legge 6 aprile  1977,  n.  150,  recante  approvazione  ed
esecuzione  dell'atto  relativo   all'elezione   dei   rappresentanti
nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il
20 settembre 1976 e  allegato  alla  decisione,  di  pari  data,  del
Consiglio delle Comunita' europee; 
  Vista la decisione (UE) 2023/2061  del  Consiglio  europeo  del  22
settembre  2023,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea  L  238/114  del  27  settembre  2023,  che   stabilisce   la
composizione del Parlamento europeo; 
  Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 1994,  n.  408,  convertito  dalla
legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in  materia
di elezioni al Parlamento europeo, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  gennaio
2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024,
n. 38, che stabilisce modalita' e tempi di diffusione  dei  risultati
del censimento della popolazione da prendere  in  considerazione  per
l'applicazione della normativa in materia di procedimenti  elettorali
e referendari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio
2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
53 del 3 marzo 2023, con il quale e' stata determinata la popolazione
legale della  Repubblica  in  base  al  censimento  permanente  della
popolazione e delle abitazioni alla data del 31 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  Alle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata  alla  legge  24
gennaio 1979, n. 18, e  successive  modificazioni,  e'  assegnato  il
numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente  decreto,
vistata dal Ministro dell'interno. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Dato a Roma, addi' 10 aprile 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno