IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone che il Ministro dell'agricoltura della sovranita'  alimentare
e delle foreste, nell'ambito  di  sua  competenza,  d'intesa  con  la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  provvede   con   decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dall'Unione europea; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli  4,
5, 33 e 34; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento di riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e in particolare l'art. 8, comma 3, ai  sensi  del  quale  e'
previsto che fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non
regolamentare  di  cui  all'art.  7,  comma  3,  ciascuna   struttura
ministeriale   operera'   avvalendosi   dei    preesistenti    uffici
dirigenziali  con  le  competenze  alle  medesime  attribuite   dalla
previgente disciplina; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni  in
materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma  dell'art.  1,
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7  marzo  2003,  n.
38; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno  ai  piani  strategici
che gli Stati  membri  devono  redigere  nell'ambito  della  politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati  dal  Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  che  abroga  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2116   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con  norme  concernenti   gli
organismi pagatori e altri organismi,  la  gestione  finanziaria,  la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/2289   della
Commissione, del 21 dicembre 2021, recante «modalita' di applicazione
del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici  della
PAC e al Sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione  del
4  maggio  2022  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116   del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  Sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/744 della Commissione del 2
febbraio 2023 che rettifica il regolamento  delegato  (UE)  2022/1172
per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad agevolare  i
controlli della condizionalita' inerenti a  taluni  pagamenti  basati
sulle superfici nell'ambito della politica agricola comune; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della  Commissione
del  21  dicembre  2021,  recante  modalita'  di   applicazione   del
regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la
trasparenza; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione
del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda il Sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  nella
politica agricola comune; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione
del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE)  2021/2115
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda
l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche
e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8)  per  l'anno  di  domanda
2023; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2  dicembre
2022 con la quale la Commissione ha  approvato  il  Piano  strategico
della PAC 2023-2027 dell'Italia  ai  fini  del  sostegno  dell'Unione
finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo
agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sue  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2023) 6990 final che approva  la
modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini
del sostegno dell'Unione finanziato dal  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste  23  dicembre  2022,  n.  660087,  recante
disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto
concerne i pagamenti diretti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 15 dicembre 2023, n. 690602, che  modifica
l'art. 17 «pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e
per il benessere animale» e l'art. 19 «pagamento per la  salvaguardia
di olivi di interesse  paesaggistico»  del  decreto  ministeriale  23
dicembre 2022, recante disposizioni  nazionali  di  applicazione  del
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del
2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti», in corso di
registrazione; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, n. 185145, che modifica  il
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste 23 dicembre 2022, recante  «Disposizioni  nazionali  di
applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 2 dicembre 2021 per  quanto  concerne  i  pagamenti
diretti»  e  del  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  9  marzo   2023,   recante
«Disciplina del regime di  condizionalita'  e  dei  requisiti  minimi
relativi all'uso  di  prodotti  fertilizzanti  e  fitosanitari  e  al
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE)  2021/2115  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del   2   dicembre   2021   e
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle  domande
di aiuto per lo sviluppo rurale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  1°  marzo  2021,  n.  99707,   recante
attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste  9  marzo  2023,  n.  147385,  recante  la
«Disciplina del regime di  condizionalita'  e  dei  requisiti  minimi
relativi all'uso  di  prodotti  fertilizzanti  e  fitosanitari  e  al
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE)  2021/2115  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del   2   dicembre   2021   e
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle  domande
di aiuto per lo sviluppo rurale» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  30  marzo  2023,  n.  185101,  recante
«Disposizioni relative alle procedure  di  presentazione  e  modifica
delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e
a capo dello sviluppo rurale finanziati dal  FEASR  2023-2027  e  dal
FEASR 2014-2022»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  2023,  n.  42,  recante
attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune  e  che  abroga  il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  recante   l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; 
  Visto il decreto legislativo 23  novembre  2023,  n.  188,  recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17
marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE)  2021/2116  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  2  dicembre  2021,  sul
finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica
agricola comune e  che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.  1306/2013,
recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di
riduzione dei pagamenti ai beneficiari  degli  aiuti  della  politica
agricola»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  22  maggio  2023,  n.  263980,  recante
«Attuazione del decreto legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,  recante
«Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune  e  che  abroga  il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  recante   l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  4  agosto  2023,  n.  410739,  recante
disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto
concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie
o basati sugli animali del Piano strategico della  PAC,  soggetti  al
Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi  quelli  di
condizionalita' e di ammissibilita'; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  4  agosto  2023,  n.  410727,  recante
modalita' di accertamento  della  legittimita'  e  regolarita'  delle
operazioni finanziate dal FEASR per i  tipi  di  intervento  che  non
rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione
e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE)  n.
2021/2116; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 19 ottobre 2023, n. 580425,  in  corso  di
pubblicazione,  recante  disposizioni  applicative  in   materia   di
destinazione   del   25   per    cento degli    importi    risultanti
dall'applicazione delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  inosservanza
delle norme di condizionalita'; 
  Ritenuto opportuno stabilire, ai sensi  dell'art.  25  del  decreto
legislativo 17 marzo 2023, n.  42,  le  disposizioni  attuative  e  i
criteri per  determinare  le  percentuali  di  riduzione  applicabili
previste dagli articoli 8, comma 1, 10, comma  1,  12,  13,  14,  15,
dello stesso decreto; 
  Condivisi i contenuti definitivi del presente schema di decreto con
il tavolo partecipato dalle regioni e province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa le disposizioni attuative e i  criteri
per  determinare  le  percentuali  di  riduzione  applicabili,   come
previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42  e
successive modifiche, e in particolare ai Capi di seguito elencati: 
    Capo IV, gli articoli 7 e 8 per la  violazione  delle  regole  di
condizionalita' rafforzata, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115; 
    Capo V, l'art.  10  per  la  violazione  degli  impegni  per  gli
eco-schemi; 
    Capo  VI,  gli  articoli  da  11  al  15  per  la  violazione  di
disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale. 
  2. Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti
concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle
domande  di  aiuto  o  alle  domande  di  pagamento  che  sono  state
presentate nel corso degli  anni  civili  in  cui  si  e'  verificata
l'inosservanza. 
  3. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 17 marzo  2023,  n.
42 e successive modifiche, sono applicate dagli  organismi  pagatori,
ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. 
  4. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo  2023,  n.
42, non si applicano sanzioni nei seguenti casi: 
    a)  inosservanza  dovuta  a  un  errore  dell'organismo  pagatore
competente o di un'altra autorita', ove l'errore  non  poteva  essere
ragionevolmente individuato dal beneficiario; 
    b) riduzione non superiore a 100 euro; 
    c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a  circostanze
eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116. 
  5. L'applicazione di  riduzioni  od  esclusioni  non  incide  sulla
legalita' e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.