IL VICE MINISTRO 
                   DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto, in particolare, il comma 3-bis, dell'art.  17  del  predetto
decreto legislativo n. 46 del  1999,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di  specifiche  tipologie  di
crediti delle societa' per azioni a partecipazione  pubblica,  previa
valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Vista la legge della  Regione  Abruzzo  25  ottobre  1996,  n.  96,
recante «Norme per l'assegnazione e  la  gestione  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica e per la determinazione  dei  relativi
canoni di locazione»; 
  Vista la legge della Regione Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, che  ha
trasformato gli ex Istituti autonomi case popolari - IACP in  Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale - ATER ed ha qualificato  le
stesse come enti pubblici economici dotati di personalita'  giuridica
e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; 
  Viste  le  richieste  dell'Azienda  territoriale   per   l'edilizia
residenziale di Lanciano (CH), n. 349 e n. 350 del 10  gennaio  2024,
di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti  vantati
nei confronti degli assegnatari insolventi, relativamente  al  canone
di locazione e alle spese accessorie; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
Stato n. 61597 del 27 marzo 2024; 
  Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del
predetto decreto legislativo n. 46  del  1999,  nella  considerazione
che, benche' la  norma  sia  riferita  alle  societa'  per  azioni  a
partecipazione pubblica, la ratio della stessa e' da ritenersi  volta
a  potervi  ricomprendere  anche  gli  enti  pubblici  economici,  in
mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio  ai  principi
di  ragionevolezza  e  di  parita'   di   trattamento,   nonche'   di
semplificazione; 
  Considerato, altresi', che il Consiglio di Stato, con  sentenza  n.
2498 del 24 marzo 2021, ha riconosciuto una  sostanziale  continuita'
tra  gli  IACP  e  le  attuali  aziende  regionali   per   l'edilizia
residenziale pubblica, affermando che «l'assoggettamento alle  regole
di diritto comune dell'attivita' di tali  enti  pubblici  -  peraltro
coerente alla qualificazione quali enti pubblici economici - non muta
la loro natura di «soggetti pubblici", in quanto tributari di compiti
di  rilevanza  e  interesse  pubblico  e  di  funzioni  di  benessere
economico-sociale nonche' assoggettati alla vigilanza regionale»; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei  crediti  vantati  dall'Azienda
territoriale  per   l'edilizia   residenziale   di   Lanciano   nella
considerazione  che   il   recupero   dei   crediti   e'   funzionale
all'attivita' istituzionale dell'Azienda consistente  nel  soddisfare
il fabbisogno riguardante i servizi abitativi pubblici  che  comporta
anche la manutenzione degli alloggi, affinche' possano essere  idonei
all'utilizzazione da parte degli aventi diritto; 
  Considerato, infine, che il rilascio della predetta  autorizzazione
non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo  dei   crediti   dell'Azienda   territoriale   per   l'edilizia
residenziale di Lanciano, relativi al  canone  di  locazione  e  alle
spese  accessorie  connessi  alla  fruizione  dei  servizi  abitativi
pubblici. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 aprile 2024 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo