IL DIRETTORE GENERALE 
             per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  l'istituzione   dell'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395  e  successive
modificazioni,  per  l'attuazione  della  direttiva   del   Consiglio
dell'Unione europea n. 98/76/CE del  1°  ottobre  1998,  modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso
alla  professione  di  trasportatore  su  strada  di   merci   e   di
viaggiatori,  nonche'  il  riconoscimento  reciproco   dei   diplomi,
certificati e altri titoli, allo scopi di favorire l'esercizio  della
liberta' di stabilimento  di  detti  trasportatori  nel  settore  dei
trasporti nazionali ed internazionali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1071/2009, (CE) n.  1072/2009  e  (UE)  n.  1024/2012  per  adeguarli
all'evoluzione del settore del trasporto su strada; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011,
n. 277; 
  Visto  il  decreto-legge  9  febbraio  2012  n.  5  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Capo  del  Dipartimento  del  9  luglio  2013,
recante «Disposizioni di  applicazione  del  decreto  ministeriale  2
agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni  internazionali  al
trasporto di merci su strada», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013 e  sua  successiva  modifica
(decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015); 
  Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei funzionari
e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale; 
  Considerata l'opportunita' di favorire l'accesso  alla  titolarita'
delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nel quadro del
processo  di  valutazione  dell'interesse  degli  operatori  per   le
autorizzazioni multilaterali; 
  Tenuto conto che alcune  imprese,  assegnatarie  di  autorizzazioni
multilaterali CEMT  per  mezzo  del  processo  di  graduatoria,  sono
risultate parzialmente rinunciatarie; 
  Dato atto che, conseguentemente, ne e' discesa la disponibilita' di
n. 34 autorizzazioni multilaterali CEMT; 
  Sentito    il    parere    delle    associazioni    di    categoria
dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del presente decreto sara'  possibile  presentare
domanda   di    assegnazione    delle trentaquattro    autorizzazioni
multilaterali CEMT disponibili, valide per l'anno 2024. 
  Ciascuna impresa potra' presentare domanda per  un  massimo  di tre
autorizzazioni multilaterali CEMT, e comunque in numero non superiore
ai veicoli idonei posseduti, come stabilito dall'art. 10, comma 2 del
decreto del Capo Dipartimento del 9 luglio 2013. 
  Le domande dovranno essere presentate  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato n. 1  del  decreto  del  9  luglio  2013,  a  mezzo  pec
all'indirizzo della Divisione 7, dg.ssa-div7@pec.mit.gov.it. 
  Il termine ultimo di presentazione  delle  domande  e'  fissato  al
quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione  del
presente decreto. 
  Le  autorizzazioni  verranno  assegnate  con  i  medesimi   criteri
previsti per la redazione della graduatoria CEMT dal decreto del Capo
Dipartimento  del  9  luglio  2013  modificato  con  decreto  dell'11
settembre 2015.