IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (ME) del 30 gennaio 2024, n. 15; Vista la nota prot. n. 19339 del 22 febbraio 2024 e la successiva nota di integrazione prot. n. 22293 del 29 febbraio 2024 con le quali l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime il proprio parere all'emissione del decreto; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza n. 10664 del 9 aprile 2024; Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1 Divieti 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle Isole Eolie del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario: a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2024; b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2024; c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2024; d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2024; e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2024; f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2024.