IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021; 
  Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante «Disposizioni  nazionali  applicative  dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre  1996  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27  settembre
1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  «Pinerolese»   ed   approvato   il   relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, con  il  quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare  della
denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato aggiornato  il  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2014 con il quale e'  stato
da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Pinerolese»; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  C  225  del  5
luglio 2019, concernente  la  pubblicazione  della  comunicazione  di
approvazione  di  modifica  ordinaria  ai  sensi  dell'art.  17   del
regolamento UE n. 2019/33 al disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Pinerolese» di cui al  predetto  decreto  ministeriale  del  13
novembre 2014; 
  Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  178  del  31  luglio
2019 concernente  informazioni  agli  operatori  della  pubblicazione
della  predetta   modifica   ordinaria   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione  Piemonte,  su  istanza  del  Consorzio  per  la   tutela   e
valorizzazione dei vini DOC Pinerolese con sede in piazza Santa Maria
n.  11  Bricherasio  (TO),  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Pinerolese», nel rispetto della procedura di cui al  citato
decreto  ministeriale   6   dicembre   2021,   nonche'   dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Considerato  che  per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto  ministeriale
7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale  6  dicembre
2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie  dei  disciplinari
e, in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 3  agosto  2023,  che  ha
formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare; 
    conformemente  all'art.   13,   comma   6,   del   citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 231 del 3 ottobre 2023, al fine  di  dar  modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la richiesta del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei
vini DOC Pinerolese acquisita agli atti con protocollo MASAF  -  PQAI
04 - prot. n. 0145875 del 27 marzo 2024, di  rendere  retroattive  le
disposizioni previste per la nuova tipologia di prodotto «Pinerolese»
Nebbiolo, nei riguardi  delle  produzioni  derivanti  dalla  campagna
vendemmiale 2023/2024, nonche'  di  provvedere  ad  apportare  talune
correzioni di carattere formale; 
  Vista la nota  della  Regione  Piemonte  acquisita  agli  atti  con
protocollo MASAF - PQAI 04 - prot. n. 0173637 del 16 aprile 2024  con
la quale la medesima regione  esprime  il  proprio  nulla  osta  alla
richiesta del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei  vini  DOC
Pinerolese; 
  Considerato che suddetta richiesta di retroattivita' per  la  nuova
tipologia di prodotto «Pinerolese» Nebbiolo, debba intendersi per  la
giacenza di prodotti provenienti dalla vendemmia 2023 atti a produrre
la tipologia «Pinerolese» rosso che derivano dal vitigno Nebbiolo per
almeno il 90%, a condizione che le relative partite siano in possesso
degli ulteriori requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e  che
ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo. 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13,  comma
7, del citato decreto ministeriale  6  dicembre  2021,  sussistono  i
requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le   modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Pinerolese»  ed  il  relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13,  commi
7  e  8,  del  citato  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021  alla
pubblicazione del presente decreto di  approvazione  delle  modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del  relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle  stesse
modifiche  ordinarie  alla  Commissione  UE,   tramite   il   sistema
informativo messo a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n.  118468  del  22  febbraio  2023
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma  4,  con
la quale i  titolari  degli  uffici  dirigenziali  non  generali,  in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati  alla
firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti
amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP  dei  vini  «Pinerolese»
cosi' come da  ultimo  modificato  con  il  decreto  ministeriale  13
novembre 2014, richiamato in premessa, sono  approvate  le  modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 231 del 3 ottobre 2023. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei  vini  «Pinerolese»,
consolidato con le modifiche ordinarie  di  cui  al  comma  1,  e  il
relativo documento unico consolidato figurano  rispettivamente  negli
allegati A e B del presente decreto.