IL VICE MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 9 agosto  2023,  n.  111,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al Governo per la riforma fiscale; 
  Visti gli articoli 4 e 17, comma  1,  lettera  b),  della  legge  9
agosto 2023, n. 111 recanti, rispettivamente, i  principi  e  criteri
direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente
e   l'applicazione   in   via   generalizzata   del   principio   del
contraddittorio; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  219,  recante
«Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e),  del  decreto
legislativo n. 219 del 2023 che  ha  introdotto  l'art.  6-bis  nella
legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale, al comma  1,  stabilisce  che
gli  atti  autonomamente  impugnabili  dinanzi  agli   organi   della
giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita', da
un contraddittorio informato ed effettivo. Il medesimo  articolo,  al
comma  2,  esclude  il  diritto  al  contraddittorio  per  gli   atti
automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta  liquidazione
e di controllo formale delle dichiarazioni  individuati  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  per  i  casi
motivati di fondato pericolo per la riscossione; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo
n. 219 del 2023 che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell'art. 1 della
legge n. 212 del 2000 i quali prevedono  che  le  disposizioni  dello
statuto «valgono come principi per le regioni e per gli  enti  locali
che provvedono ad adeguare  i  rispettivi  ordinamenti  nel  rispetto
delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e  le
relative norme di attuazione» e che le «regioni e  gli  enti  locali,
nel disciplinare i procedimenti amministrativi  di  loro  competenza,
non possono stabilire garanzie inferiori a  quelle  assicurate  dalle
disposizioni di cui al comma  3-bis,  ma  possono  prevedere  livelli
ulteriori di tutela»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua, in  fase  di  prima  applicazione
dell'art. 6-bis  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  gli  atti
automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta  liquidazione
e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili
ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546,  che  non  sono  preceduti  dal  contraddittorio  informato   ed
effettivo. 
  2. Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di  contraddittorio,
di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente  al
procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.