LA COMMISSIONE 
 
  Premesso che: 
    1. in data 19 gennaio 2024, la Societa' Liberty Lines trasmetteva
alla  Commissione  l'accordo  sottoscritto  il   18   dicembre   2023
dall'azienda  e  dalle  Segreterie  regionali  della  Sicilia   delle
organizzazioni  sindacali  FILT  CGIL,  FIT  CISL,  UILTRASPORTI,  in
materia di procedure di raffreddamento e  conciliazione,  prestazioni
indispensabili e modalita' esercizio  del  diritto  di  sciopero  nel
servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le isole
minori  della  Sicilia,  e  sulla  linea  Messina-Reggio  Calabria  -
corredato dei prospetti relativi alle  linee  garantite  nei  periodi
estivi ed invernali - chiedendone la  valutazione  di  idoneita',  ai
sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del  1990,
e successive modificazioni; 
    2. tale accordo ha ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio
del diritto  di  sciopero,  sostitutiva  di  quella  contenuta  negli
accordi del 13  novembre  2017,  sottoscritti  dall'azienda  e  dalle
Segreterie regionali della  Sicilia  delle  organizzazioni  sindacali
FILT   CGIL,   FIT   CISL,   UILTRASPORTI,   USLAC-UNCDIM-SMACD    e,
separatamente,   dalla    Segreteria    regionale    della    Sicilia
dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL e valutati idonei  dalla
Commissione con delibera n. 18/206 del 21 giugno 2018; 
    3. in data 7 febbraio 2024, il commissario  delegato  trasmetteva
l'accordo del 18 dicembre 2023 alle associazioni degli utenti, di cui
all'art. 137 del decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  e
successive  modificazioni,  invitandole  ad   esprimere   il   parere
prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146  del
1990, e successive modificazioni; 
    4. delle Associazioni degli utenti coinvolte  la  sola  U.Di.Con.
rispondeva all'invito formulato dal Commissario che, con nota del  26
febbraio    2024,    rappresenta    l'esigenza    di    riconsiderare
l'articolazione  oraria  della  seconda  fascia  di  garanzia  e   di
introdurne una terza; 
  Considerato che: 
    1. l'art. 1, comma 1 della legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della  presente
legge, sono considerati servizi pubblici essenziali, «quelli volti  a
garantire il godimento dei diritti della persona,  costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta'  ed  alla  sicurezza,
alla liberta' di circolazione ...»; 
    2.  l'art.  1,  comma  2,  lettera  a)  della   predetta   legge,
nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa
contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente  funzionali
alla «tutela  della  vita,  della  salute,  della  liberta'  e  della
sicurezza   della   persona,   dell'ambiente   e    del    patrimonio
storico-artistico»; 
    3. l'art. 1, comma 2, lettera b) della  predetta  legge  richiama
espressamente, per  quanto  concerne  la  tutela  della  liberta'  di
circolazione, il servizio di  trasporto  marittimo  limitatamente  al
collegamento con le isole; 
    4.  per  orientamento  consolidato   della   dottrina   e   della
giurisprudenza,   l'elencazione    dei    diritti    della    persona
costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1  e  nell'anzidetto
frammento del comma 2, lettera a), dell'art. 1, e' tassativa;  mentre
meramente esemplificativo e non esaustivo  e'  l'elenco  dei  servizi
pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettere a), b),  c),  d),  e)
dell'art. 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona; 
    5. e' altrettanto pacifico che, ai fini della qualificazione  del
servizio come servizio pubblico essenziale, si prescinde dalla natura
dei rapporti  di  lavoro  e,  finanche,  dalla  circostanza  per  cui
l'erogazione del servizio sia  svolta  da  pubbliche  amministrazioni
ovvero  da  parte  di  soggetti  privati,  in  regime  di  appalto  o
convenzione, rilevando esclusivamente l'incidenza  del  servizio  sui
diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma  1  e  nel
comma 2, lettera a), dell'art. 1; 
    6.  in  relazione  al  servizio  di   trasporto   marittimo,   la
Commissione,   negli   anni,   a   fronte   di   una    significativa
conflittualita' nel settore, ha  valutato  di  particolare  rilevanza
l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti,  ai
sensi  dell'art.  1  della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere  fruito
dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale
dell'utenza, sia in relazione all'evidente  collegamento  teleologico
del servizio con i diritti costituzionalmente  garantiti  alla  vita,
alla salute, alla liberta'  e  alla  sicurezza  della  persona,  alla
liberta' di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1; 
    7. con riferimento al  servizio  di  trasporto  marittimo  svolto
dalla  Societa'  Liberty  Lines,  le  parti  hanno   riformulato   la
disciplina pattizia contenuta negli accordi del 13 novembre  2017,  a
seguito dell'entrata in vigore dei nuovi orari operativi delle  corse
di interesse regionale dal 1° gennaio 2023 (data di avvio  del  nuovo
contratto di servizio con la Regione Siciliana, che ha sostituito  il
precedente 2016-2020, prorogato fino al 31 dicembre 2022), nonche'  a
seguito dell'aggiudicazione dei servizi della  tratta  Messina-Reggio
Calabria, messi al bando dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e attivi dal 1° ottobre 2023; 
    8. il nuovo  accordo  e'  stato  siglato  con  le  organizzazioni
sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI che rappresentano il  96%
degli iscritti alle organizzazioni sindacali presenti in azienda; 
    9. l'accordo in esame riproduce la puntuale  regolamentazione  in
materia di procedure di raffreddamento, durata  massima,  intervallo,
franchigie,  astensione  dal  lavoro  straordinario  contenuta  negli
accordi del 13 novembre 2017, gia' valutati idonei dalla Commissione; 
    10.  con  riferimento  alle  prestazioni  indispensabili,   viene
mantenuto il criterio «misto» indicato  dalle  parti  nei  precedenti
accordi per individuare  le  linee  di  trasporto  da  garantire;  in
particolare, per  i  collegamenti  da/verso  le  isole  (circolari  e
isole-terraferma - c.d. linee brevi)  viene  utilizzato  il  criterio
della fascia oraria di garanzia completa del servizio, con  l'obbligo
di completare la linea  sino  al  rientro  del  mezzo  sul  porto  di
partenza, anche oltre le fasce protette,  ove  necessario  (art.  10,
lettera A); per i collegamenti sulle linee lunghe trova  applicazione
il criterio del numero minimo di linee giornaliere da garantire (art.
10,  lettera  B),  per  i  collegamenti  sulla  linea  Messina-Reggio
Calabria viene applicato un criterio di riduzione della frequenza dei
servizi che continuano ad operare su  tutto  l'arco  giornaliero  con
dodici corse garantite su trentaquattro giornaliere, con  un  impiego
nella giornata di sciopero di una nave su tre e di due equipaggi  sui
cinque previsti; 
    11. che,  in  relazione  ai  servizi  minimi  da  assicurare  nel
servizio del  trasporto  marittimo,  occorre  preliminarmente  tenere
conto delle esigenze di sicurezza che impongono che tutte le linee da
garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro del
mezzo  sulla  terraferma;  cio'  in  ragione  delle   caratteristiche
tecnico-operative del servizio  fornito  dall'azienda,  del  limitato
numero di approdi sulle  isole  servite,  nonche'  delle  particolari
caratteristiche morfologiche e  strutturali  dei  porti,  soprattutto
nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con  pescaggio
limitato, con servizi  marittimi  inadeguati  o  insufficienti),  che
impediscono o limitano fortemente  le  soste  a  lunga  durata  delle
imbarcazioni; 
    12. i criteri individuati dalle parti consentono di assicurare un
piu' adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero
ed i diritti costituzionali degli utenti,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) («salvo casi  particolari,
le prestazioni indispensabili devono essere contenute in  misura  non
eccedente mediamente il 50 per cento  delle  prestazioni  normalmente
erogate e riguardare quote strettamente necessarie di  personale  non
superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato
per la piena erogazione del  servizio  nel  tempo  interessato  dallo
sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e  della  sicurezza»
... «quando per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  e'  necessario
assicurare fasce orarie di  erogazione  dei  servizi,  questi  ultimi
devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti  e
pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50%»); 
    13. con riferimento al criterio delle fasce  orarie  di  garanzia
indicato per le linee «brevi, la  previsione  contenuta  nell'accordo
oggetto  di  valutazione  e'   senz'altro   idonea   a   contemperare
l'esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia  dei  diritti
della persona costituzionalmente tutelati nel settore dei  trasporti,
dove i livelli minimi di funzionamento del servizio pubblico in  caso
di sciopero tengono conto,  essenzialmente,  delle  fasce  orarie  di
maggior fruizione del servizio medesimo da parte dei cittadini utenti
(articoli 2, comma 2, e 13,  comma  1,  lettera  a)  della  legge  n.
146/1990). In  particolare,  le  fasce  di  garanzia  individuate  (h
6,00-8,30, 12,00-14,00 nel periodo 1° ottobre-31 maggio; h 6,00-8,30,
15,00-17,00  nel  periodo  1°  giugno-30  settembre)  tengono  conto,
ragionevolmente, della  necessita'  di  assicurare  l'erogazione  dei
servizi, nella misura di quelli normalmente offerti, individuando gli
orari piu' idonei a soddisfare le esigenze  dell'utenza  nel  periodo
invernale, legato a un pendolarismo  prevalentemente  mattiniero  con
esigenza di velocita' di spostamento, e le esigenze degli utenti  nel
periodo estivo, legato ai flussi turistici  alla  base  dell'economia
delle isole; 
    14.  con  particolare  riferimento  al  servizio   di   trasporto
marittimo offerto dalla  societa'  Liberty  Lines  ed  ai  volumi  di
traffico normalmente previsti per tale settore di utenza, il criterio
delle fasce orarie  garantite  consente  di  assicurare  la  completa
operativita' del servizio con mezzi veloci, atteso che  gli  aliscafi
viaggiano ad una velocita' doppia rispetto alle navi  traghetto,  con
notevole effetto sul traffico «pendolare»  tra  la  terraferma  e  le
isole  minori,  spesso  sprovviste  di  strutture  sanitarie,  uffici
pubblici ed esercizi commerciali e conseguente considerevole  impatto
sui diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
    15. in relazione a criterio delle fasce di garanzia,  non  appare
condivisibile  l'argomentazione   dell'associazione   U.Di.Con.   (v.
lettera 26 febbraio 2024) secondo cui nei  mesi  in  cui  e'  sospesa
l'attivita' didattica (1° giugno-30 settembre) le fasce  di  garanzia
individuate  nell'Accordo   (6,00-8,30   -   15,00-17,00)   sarebbero
«inidonee a tutelare i diritti di un'intera porzione di  popolazione,
identificabile con tutti i cittadini che escono  dagli  uffici  nella
fascia  oraria  17,00-19,00»,  in  quanto  la  presunta  esigenza  di
assicurare  il  rientro  dei  lavoratori   dovrebbe   riguardare   in
prevalenza il periodo invernale. Per le  ragioni  sopra  esposte,  le
fasce di garanzia, come individuate dalle parti, sono funzionali alle
esigenze degli utenti essendo legate, nel periodo  invernale,  ad  un
pendolarismo  che  interessa  prevalentemente  la  mattinata  e,  nel
periodo estivo, ai flussi turistici; in ogni caso, esse devono tenere
conto  delle  superiori  esigenze  di  sicurezza  della   navigazione
(caratteristiche   tecnico-operative   del   servizio   e   ore    di
luce/condizioni meteo marine che rilevano in particolare nel  periodo
invernale).  Non  puo'  essere   condivisa   neanche   la   richiesta
dell'Associazione degli utenti  di  valutare  l'introduzione  di  una
terza  fascia  oraria  di  servizio  completo  (h  17,00-19,00)   che
finirebbe col vanificare l'esercizio del diritto di  sciopero,  avuto
riguardo in particolare alla tipologia del servizio; 
    16. il criterio del numero minimo di  linee  giornaliere  per  le
linee «lunghe», quelle di collegamento tra la terraferma e Stromboli,
Alicudi, Pantelleria, Marettimo e Lampedusa, impedisce una  eccessiva
compressione  dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  quando   il
servizio riguarda linee che, pur avendo orari di partenza all'interno
delle fasce di garanzia, vengono completate molte ore dopo il termine
della fascia protetta, a causa delle lunghe distanze da coprire;  nel
contempo, la previsione della garanzia delle corse, nella  misura  di
circa  il  50  per  cento  di  quelle  normalmente   effettuate,   e'
sostanzialmente in linea con quanto prescritto nell'art. 13, comma 1,
lettera  a)  e  trova   giustificazione   in   considerazione   della
particolarita' del servizio di linea fornito,  della  necessita'  del
rispetto  delle  tabelle  d'armamento  delle  navi  -  depositate  ed
approvate dalle capitanerie di porto - e delle connesse  esigenze  di
salvaguardia  della  sicurezza  del   personale   navigante   e   dei
passeggeri, nonche' della sicurezza  delle  infrastrutture  portuali,
delle persone e dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 
    17. il criterio della riduzione delle corse per  i  servizi  piu'
frequenti, rappresentati dai collegamenti sulla linea  Messina-Reggio
Calabria, consente la fruizione del servizio, assicurato nella misura
di 1/3, durante  tutto  l'arco  della  giornata,  sia  pure  con  una
riduzione proporzionata della frequenza  dovuta  all'impiego  di  una
nave su tre e di due equipaggi sui cinque previsti; 
    18. pertanto, tale articolato sistema di garanzie appare il  piu'
idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra  il  diritto  di
sciopero ed i diritti degli utenti,  consentendo  l'interruzione  del
servizio di trasporto marittimo, connesso all'esercizio  del  diritto
di sciopero, compatibilmente con  la  salvaguardia  dei  diritti  dei
cittadini-utenti, nel loro contenuto essenziale, e nel rispetto delle
norme di sicurezza in materia di trasporto marittimo; 
    19. che, sotto il profilo dell'individuazione  del  personale  da
comandare per  la  garanzia  delle  prestazioni  indispensabili,  gli
accordi  individuano  criteri  oggettivi   e   trasparenti,   facendo
riferimento al personale programmato nei turni ordinari di lavoro; 
    20. che, infine, la previsione della possibilita' di sostituzione
prioritaria del personale comandato, che  manifesti  la  volonta'  di
aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a
favorire, ove possibile, l'esercizio del  diritto  di  sciopero,  con
particolare riguardo al personale  marittimo  in  turno  fisso  nelle
fasce orarie da garantire; 
 
                            Valuta idoneo 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della  legge  n.  146  del
1990,  e  successive  modificazioni,  l'accordo  sottoscritto  il  18
dicembre 2023 dall'azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia
delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI,  in
materia di procedure di raffreddamento e  conciliazione,  prestazioni
indispensabili e modalita' esercizio  del  diritto  di  sciopero  nel
servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le isole
minori della Sicilia, e sulla linea Messina-Reggio Calabria; 
 
                               Dispone 
 
la notifica della presente delibera alle Segreterie  regionali  della
Sicilia  delle  organizzazioni  sindacali  FILT   CGIL,   FIT   CISL,
UILTRASPORTI ed alla  societa'  Liberty  Lines,  nonche'  al  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di  porto,  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per  il  mare,  il
trasporto marittimo e per le vie  d'acqua  interne,  ai  prefetti  di
Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa,  Catania,  Ragusa,  Messina  e
Reggio Calabria, e la trasmissione,  per  conoscenza,  ai  Presidenti
delle Camere e al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera n) della legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni. 
 
                          Dispone, altresi' 
 
la pubblicazione  della  presente  delibera,  unitamente  all'accordo
valutato idoneo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. 
    Roma, 19 marzo 2024 
 
                                             La presidente: Bellocchi