LA COMMISSIONE Premesso che: 1. in data 19 gennaio 2024, la Societa' Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto il 18 dicembre 2023 dall'azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, prestazioni indispensabili e modalita' esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le isole minori della Sicilia, e sulla linea Messina-Reggio Calabria - corredato dei prospetti relativi alle linee garantite nei periodi estivi ed invernali - chiedendone la valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 2. tale accordo ha ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 13 novembre 2017, sottoscritti dall'azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e, separatamente, dalla Segreteria regionale della Sicilia dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL e valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 18/206 del 21 giugno 2018; 3. in data 7 febbraio 2024, il commissario delegato trasmetteva l'accordo del 18 dicembre 2023 alle associazioni degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, invitandole ad esprimere il parere prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 4. delle Associazioni degli utenti coinvolte la sola U.Di.Con. rispondeva all'invito formulato dal Commissario che, con nota del 26 febbraio 2024, rappresenta l'esigenza di riconsiderare l'articolazione oraria della seconda fascia di garanzia e di introdurne una terza; Considerato che: 1. l'art. 1, comma 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati servizi pubblici essenziali, «quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione ...»; 2. l'art. 1, comma 2, lettera a) della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla «tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico»; 3. l'art. 1, comma 2, lettera b) della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione, il servizio di trasporto marittimo limitatamente al collegamento con le isole; 4. per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lettera a), dell'art. 1, e' tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo e' l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) dell'art. 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona; 5. e' altrettanto pacifico che, ai fini della qualificazione del servizio come servizio pubblico essenziale, si prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per cui l'erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime di appalto o convenzione, rilevando esclusivamente l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 e nel comma 2, lettera a), dell'art. 1; 6. in relazione al servizio di trasporto marittimo, la Commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualita' nel settore, ha valutato di particolare rilevanza l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla liberta' e alla sicurezza della persona, alla liberta' di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1; 7. con riferimento al servizio di trasporto marittimo svolto dalla Societa' Liberty Lines, le parti hanno riformulato la disciplina pattizia contenuta negli accordi del 13 novembre 2017, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi orari operativi delle corse di interesse regionale dal 1° gennaio 2023 (data di avvio del nuovo contratto di servizio con la Regione Siciliana, che ha sostituito il precedente 2016-2020, prorogato fino al 31 dicembre 2022), nonche' a seguito dell'aggiudicazione dei servizi della tratta Messina-Reggio Calabria, messi al bando dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e attivi dal 1° ottobre 2023; 8. il nuovo accordo e' stato siglato con le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI che rappresentano il 96% degli iscritti alle organizzazioni sindacali presenti in azienda; 9. l'accordo in esame riproduce la puntuale regolamentazione in materia di procedure di raffreddamento, durata massima, intervallo, franchigie, astensione dal lavoro straordinario contenuta negli accordi del 13 novembre 2017, gia' valutati idonei dalla Commissione; 10. con riferimento alle prestazioni indispensabili, viene mantenuto il criterio «misto» indicato dalle parti nei precedenti accordi per individuare le linee di trasporto da garantire; in particolare, per i collegamenti da/verso le isole (circolari e isole-terraferma - c.d. linee brevi) viene utilizzato il criterio della fascia oraria di garanzia completa del servizio, con l'obbligo di completare la linea sino al rientro del mezzo sul porto di partenza, anche oltre le fasce protette, ove necessario (art. 10, lettera A); per i collegamenti sulle linee lunghe trova applicazione il criterio del numero minimo di linee giornaliere da garantire (art. 10, lettera B), per i collegamenti sulla linea Messina-Reggio Calabria viene applicato un criterio di riduzione della frequenza dei servizi che continuano ad operare su tutto l'arco giornaliero con dodici corse garantite su trentaquattro giornaliere, con un impiego nella giornata di sciopero di una nave su tre e di due equipaggi sui cinque previsti; 11. che, in relazione ai servizi minimi da assicurare nel servizio del trasporto marittimo, occorre preliminarmente tenere conto delle esigenze di sicurezza che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro del mezzo sulla terraferma; cio' in ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito dall'azienda, del limitato numero di approdi sulle isole servite, nonche' delle particolari caratteristiche morfologiche e strutturali dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le soste a lunga durata delle imbarcazioni; 12. i criteri individuati dalle parti consentono di assicurare un piu' adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed i diritti costituzionali degli utenti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) («salvo casi particolari, le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza» ... «quando per le finalita' di cui all'art. 1, e' necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50%»); 13. con riferimento al criterio delle fasce orarie di garanzia indicato per le linee «brevi, la previsione contenuta nell'accordo oggetto di valutazione e' senz'altro idonea a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nel settore dei trasporti, dove i livelli minimi di funzionamento del servizio pubblico in caso di sciopero tengono conto, essenzialmente, delle fasce orarie di maggior fruizione del servizio medesimo da parte dei cittadini utenti (articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990). In particolare, le fasce di garanzia individuate (h 6,00-8,30, 12,00-14,00 nel periodo 1° ottobre-31 maggio; h 6,00-8,30, 15,00-17,00 nel periodo 1° giugno-30 settembre) tengono conto, ragionevolmente, della necessita' di assicurare l'erogazione dei servizi, nella misura di quelli normalmente offerti, individuando gli orari piu' idonei a soddisfare le esigenze dell'utenza nel periodo invernale, legato a un pendolarismo prevalentemente mattiniero con esigenza di velocita' di spostamento, e le esigenze degli utenti nel periodo estivo, legato ai flussi turistici alla base dell'economia delle isole; 14. con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo offerto dalla societa' Liberty Lines ed ai volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza, il criterio delle fasce orarie garantite consente di assicurare la completa operativita' del servizio con mezzi veloci, atteso che gli aliscafi viaggiano ad una velocita' doppia rispetto alle navi traghetto, con notevole effetto sul traffico «pendolare» tra la terraferma e le isole minori, spesso sprovviste di strutture sanitarie, uffici pubblici ed esercizi commerciali e conseguente considerevole impatto sui diritti della persona costituzionalmente tutelati; 15. in relazione a criterio delle fasce di garanzia, non appare condivisibile l'argomentazione dell'associazione U.Di.Con. (v. lettera 26 febbraio 2024) secondo cui nei mesi in cui e' sospesa l'attivita' didattica (1° giugno-30 settembre) le fasce di garanzia individuate nell'Accordo (6,00-8,30 - 15,00-17,00) sarebbero «inidonee a tutelare i diritti di un'intera porzione di popolazione, identificabile con tutti i cittadini che escono dagli uffici nella fascia oraria 17,00-19,00», in quanto la presunta esigenza di assicurare il rientro dei lavoratori dovrebbe riguardare in prevalenza il periodo invernale. Per le ragioni sopra esposte, le fasce di garanzia, come individuate dalle parti, sono funzionali alle esigenze degli utenti essendo legate, nel periodo invernale, ad un pendolarismo che interessa prevalentemente la mattinata e, nel periodo estivo, ai flussi turistici; in ogni caso, esse devono tenere conto delle superiori esigenze di sicurezza della navigazione (caratteristiche tecnico-operative del servizio e ore di luce/condizioni meteo marine che rilevano in particolare nel periodo invernale). Non puo' essere condivisa neanche la richiesta dell'Associazione degli utenti di valutare l'introduzione di una terza fascia oraria di servizio completo (h 17,00-19,00) che finirebbe col vanificare l'esercizio del diritto di sciopero, avuto riguardo in particolare alla tipologia del servizio; 16. il criterio del numero minimo di linee giornaliere per le linee «lunghe», quelle di collegamento tra la terraferma e Stromboli, Alicudi, Pantelleria, Marettimo e Lampedusa, impedisce una eccessiva compressione dell'esercizio del diritto di sciopero quando il servizio riguarda linee che, pur avendo orari di partenza all'interno delle fasce di garanzia, vengono completate molte ore dopo il termine della fascia protetta, a causa delle lunghe distanze da coprire; nel contempo, la previsione della garanzia delle corse, nella misura di circa il 50 per cento di quelle normalmente effettuate, e' sostanzialmente in linea con quanto prescritto nell'art. 13, comma 1, lettera a) e trova giustificazione in considerazione della particolarita' del servizio di linea fornito, della necessita' del rispetto delle tabelle d'armamento delle navi - depositate ed approvate dalle capitanerie di porto - e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale navigante e dei passeggeri, nonche' della sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 17. il criterio della riduzione delle corse per i servizi piu' frequenti, rappresentati dai collegamenti sulla linea Messina-Reggio Calabria, consente la fruizione del servizio, assicurato nella misura di 1/3, durante tutto l'arco della giornata, sia pure con una riduzione proporzionata della frequenza dovuta all'impiego di una nave su tre e di due equipaggi sui cinque previsti; 18. pertanto, tale articolato sistema di garanzie appare il piu' idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione del servizio di trasporto marittimo, connesso all'esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con la salvaguardia dei diritti dei cittadini-utenti, nel loro contenuto essenziale, e nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di trasporto marittimo; 19. che, sotto il profilo dell'individuazione del personale da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili, gli accordi individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento al personale programmato nei turni ordinari di lavoro; 20. che, infine, la previsione della possibilita' di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la volonta' di aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a favorire, ove possibile, l'esercizio del diritto di sciopero, con particolare riguardo al personale marittimo in turno fisso nelle fasce orarie da garantire; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'accordo sottoscritto il 18 dicembre 2023 dall'azienda e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, prestazioni indispensabili e modalita' esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le isole minori della Sicilia, e sulla linea Messina-Reggio Calabria; Dispone la notifica della presente delibera alle Segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI ed alla societa' Liberty Lines, nonche' al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, ai prefetti di Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Ragusa, Messina e Reggio Calabria, e la trasmissione, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. Dispone, altresi' la pubblicazione della presente delibera, unitamente all'accordo valutato idoneo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 19 marzo 2024 La presidente: Bellocchi