IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza  di  agevolare  le
procedure  di   realizzazione   degli   interventi   infrastrutturali
indispensabili  alla  buona  riuscita  degli  eventi  correlati  alla
presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse
al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgera' nei giorni
dal 13 e al 15 giugno 2024; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 2024; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
   Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
nominato un Commissario straordinario con  il  compito  di  procedere
alla  urgente  realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali   e
manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con
lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e  di  Governo
in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle  proprie
funzioni e le attivita' connesse alla realizzazione degli  interventi
infrastrutturali, il Commissario straordinario puo' avvalersi,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle
amministrazioni locali e degli  enti  territoriali,  delle  strutture
periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonche',  nel
limite  di  100.000  euro  per  il  2024,  di  societa'   controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o  da  altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; gli oneri relativi al supporto  tecnico  sono  posti  a
carico dei  quadri  economici  degli  interventi  con  determina  del
Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo  del  3  per
cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa
agli interventi  di  cui  al  presente  comma,  il  Commissario  puo'
chiedere l'apertura di apposita contabilita' speciale. Con il decreto
di cui al primo periodo  e'  altresi'  individuato  il  compenso  del
Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli
oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024. 
  2.  Agli  appalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  da
aggiudicare da parte del Commissario di Governo nominato ai sensi del
comma 1, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di  un
bando di gara, di  cui  all'articolo  76  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  anche
per gli  appalti  di  importo  superiore  alle  soglie  di  rilevanza
europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per  i  singoli
interventi, delle ragioni di urgenza e della necessita'  di  derogare
all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai
tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire
l'operativita' delle strutture a supporto della  medesima  presidenza
italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento
diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del  codice
di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Per gli appalti di  cui
al primo periodo relativi agli interventi di messa in sicurezza delle
infrastrutture  stradali  della  rete  statale,  la  selezione  degli
operatori economici da parte del Commissario di Governo puo' avvenire
anche nell'ambito degli accordi quadro di  cui  all'articolo  59  del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, conclusi da ANAS  S.p.a.  e
ancora efficaci alla data dell'affidamento. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata
del contratto, prima della stipula. Alla verifica del rispetto  delle
prescrizioni  imposte  dalle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  si  procede  secondo   le
previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120. 
  4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento di cui al  comma  2  e  nei  giudizi  che  riguardano  le
procedure   di   progettazione,   autorizzazione,   approvazione    e
realizzazione delle opere si applica l'articolo 125  del  codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104. In sede di pronuncia del  provvedimento  cautelare  si  tiene
conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli
obiettivi di cui al comma 1. 
  5.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali   e
manutentivi di cui al comma 1  e  l'affidamento  delle  attivita'  di
esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si procede  in  deroga  a
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto  salvo  il
rispetto dei principi generali dell'ordinamento,  delle  disposizioni
del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative  misure   di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea.