IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021)  2594  del
19 aprile 2021, recante «Orientamenti in materia di aiuti di Stato  a
finalita' regionale 2022-2027»; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del
2 dicembre 2021, recante l'approvazione della  Carta  degli  aiuti  a
finalita' regionale per l'Italia relativo al periodo 1º gennaio  2022
- 31 dicembre 2027; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2022)1545 final, del
18 marzo 2022, recante  l'approvazione  della  modifica  della  Carta
degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia relativo al periodo 1º
gennaio 2022 - 31 dicembre 2027; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli
aiuti di Stato; 
  Visto l'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  1,  comma  65,  della  predetta
legge, nella parte in cui prevede che: «con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per  il
sud  e  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
della  mobilita'  sostenibili  e  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»  siano  «disciplinate  le
procedure di  istituzione  delle  Zone  logistiche  semplificate,  le
modalita'  di  funzionamento  e  di  organizzazione»,  nonche'  siano
«definite  le  condizioni  per   l'applicazione   delle   misure   di
semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi
1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»; 
  Visto  il  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito,
con modificazioni, dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130  e,  in
particolare, l'articolo 7; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture   stradali   e    autostradali»,    convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   e,   in
particolare, l'articolo 16, comma 2-bis, lettera a); 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito con  modificazioni  dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2022 n. 79; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022  di  conferimento  di  incarichi  ai   Ministri   senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2022 di «Conferimento dell'incarico per gli affari  europei,
il Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  al  Ministro  senza
portafoglio on. Raffaele Fitto»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, recante la delega di funzioni al Ministro on. Raffaele
Fitto; 
  Acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  espresso  nella
seduta del 21 settembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  01417/2023,  espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  del  5
dicembre 2023; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo  Mantovano,
e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei  ministri  e  di  quelli  relativi  alle  attribuzioni   di   cui
all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Su proposta del  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di  coesione  e  il  PNRR,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «ZLS»: la Zona Logistica Semplificata di cui  all'articolo  1,
comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito: legge  n.
205 del 2017; 
    b) «Area  portuale»:  un'area  portuale  con  le  caratteristiche
stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli  orientamenti  dell'Unione
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE (TEN T); 
    c)  «Piano  di  sviluppo  strategico  ZLS»:  il  Piano   di   cui
all'articolo 1, comma 63, ultimo periodo della legge n. 205 del 2017; 
    d)  «Consorzi  di  sviluppo  industriale»:  i  consorzi  di   cui
all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991,  n.  317,  ovvero  quelli
costituiti ai  sensi  della  legislazione  delle  regioni  a  statuto
speciale; 
    e) «Carta degli aiuti di stato a finalita' regionale»:  la  Carta
degli aiuti a finalita' regionale dell'Italia per il periodo  dal  1º
gennaio 2022 al 31  dicembre  2027,  approvata  con  decisione  della
Commissione europea C(2021) 8655 finale del 2  dicembre  2021  e  sue
successive modificazioni. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de  minimis,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
          17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno
          2014, n. L 187. 
              - La comunicazione della  Commissione  europea  C(2021)
          2594 del 19 aprile 2021, recante «Orientamenti  in  materia
          di aiuti di Stato  a  finalita'  regionale  2022-2027»,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2021, n. C 153/1. 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
          234,   recante   Norme   generali   sulla    partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.  14,
          comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.  57,  che  assume  la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
                2. Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                  a) gli aiuti di  Stato  di  cui  all'art.  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                  b)  gli  aiuti  de  minimis   come   definiti   dal
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, e dal regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,  del   18   dicembre   2013,   nonche'   dalle
          disposizioni    dell'Unione     europea     che     saranno
          successivamente adottate nella medesima materia; 
                  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
          i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                  d) l'elenco dei soggetti tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato  il  recupero  ai  sensi  dell'art.  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
                3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'art. 46  della  presente  legge,  nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
                4. Le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  sono  conservate  e  rese
          accessibili senza restrizioni, fatte salve le  esigenze  di
          tutela del segreto industriale, per dieci anni  dalla  data
          di  concessione  dell'aiuto,  salvi  i   maggiori   termini
          connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti  di
          altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
          comma 2, lettera d), sono conservate  e  rese  accessibili,
          senza   restrizioni,   fino   alla   data    dell'effettiva
          restituzione dell'aiuto. 
                5. Il monitoraggio delle informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
                6. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del  citato
          regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
          2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione  delle
          informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
          sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.
          57. 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.» 
              - Si riportano i commi 61, 62,  63,  64,  65  e  65-bis
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante
          Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2017,  n.
          302, S.O.: 
                «61. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni
          favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti  nelle  aree
          portuali  delle  regioni  piu'   sviluppate,   cosi'   come
          individuate  dalla  normativa  europea,  ammissibili   alle
          deroghe   previste   dall'art.   107   del   Trattato   sul
          funzionamento    dell'Unione    europea,    e'     prevista
          l'istituzione della Zona logistica semplificata. 
                62.  La  Zona  logistica  semplificata  puo'   essere
          istituita nelle regioni di cui  al  comma  61,  nel  numero
          massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
          regioni  sia  presente  almeno  un'area  portuale  con   le
          caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
          2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo  della
          rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di  sistema
          portuale di cui alla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  come
          modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  169.
          Qualora in una regione ricadano piu' Autorita'  di  sistema
          portuale di cui alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
          nell'ambito di una delle dette  Autorita'  rientrino  scali
          siti in regioni differenti, la regione  e'  autorizzata  ad
          istituire una seconda Zona logistica semplificata,  il  cui
          ambito ricomprenda,  tra  le  altre,  le  zone  portuali  e
          retroportuali relative all'Autorita'  di  sistema  portuale
          che abbia scali in regioni differenti. 
                63. La Zona logistica semplificata e'  istituita  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          adottare su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione
          territoriale,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti e il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta della regione interessata, per
          una durata massima di sette anni,  rinnovabile  fino  a  un
          massimo di ulteriori sette anni. La proposta  e'  corredata
          di  un  piano  di  sviluppo  strategico,  specificando   la
          delimitazione delle zone interessate  in  coerenza  con  le
          zone portuali. 
                64. Le nuove imprese  e  quelle  gia'  esistenti  che
          operano nella Zona logistica semplificata  fruiscono  delle
          agevolazioni e semplificazioni di cui all'art. 5, commi  1,
          2  limitatamente  alle  zone  ammissibili  agli   aiuti   a
          finalita' regionale a norma  dell'art.  107,  paragrafo  3,
          lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate  istituite
          ai sensi del secondo  periodo  del  comma  62  non  trovano
          applicazione le agevolazioni di cui all'art.  5,  comma  2,
          del predetto decreto-legge n. 91 del 2017. 
                65. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
          coesione  territoriale,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  con  il
          Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          disciplinate  le  procedure  di  istituzione   delle   Zone
          logistiche semplificate, le modalita' di funzionamento e di
          organizzazione, nonche' sono  definite  le  condizioni  per
          l'applicazione delle  misure  di  semplificazione  previste
          dall'art.  5  e  dall'art.  5-bis,  commi  1   e   2,   del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  predetto  decreto,   si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  relative
          alla  procedura  di  istituzione  delle   Zone   economiche
          speciali previste dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri adottato ai sensi dell'art. 4,  comma  3,  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
                65-bis. Agli oneri derivanti dal comma  64,  valutati
          in 20 milioni di euro negli anni  2020,  2021  e  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
          sviluppo e  la  coesione-programmazione  2014-2020  di  cui
          all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.» 
              - Si riporta l'art. 7 del  decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2018, n. 130, recante Disposizioni urgenti per  la
          citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale  delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226: 
                «Art.  7  (Zona  logistica  semplificata  -  Porto  e
          Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento). -
          1.  Ai  fini  del  superamento  dell'emergenza  conseguente
          all'evento  e  per  favorire  la  ripresa  delle  attivita'
          economiche   colpite,   direttamente   o    indirettamente,
          dall'evento, e' istituita, ai sensi dell'art. 1, comma  62,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  la  «Zona  Logistica
          Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i
          territori portuali e retroportuali del  Comune  di  Genova,
          fino a includere i retroporti di Rivalta  Scrivia,  Arquata
          Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza,  Castellazzo
          Bormida, Ovada  Belforte,  Dinazzano,  Milano  Smistamento,
          Melzo  e  Vado  Ligure,  nonche',  ai   soli   fini   delle
          semplificazioni di cui al  comma  2,  agli  ulteriori  siti
          retroportuali individuati con le modalita' di cui al  comma
          1-bis. 
                1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  su  proposta
          delle  regioni  interessate,  possono  essere   individuati
          ulteriori siti retroportuali. La proposta e'  corredata  di
          un  piano  di  sviluppo   strategico   che   specifica   la
          delimitazione delle zone interessate, in  coerenza  con  le
          zone portuali. 
                2. Alle imprese  che  operano  nella  Zona  Logistica
          Semplificata - Porto e Retroporto di Genova si applicano le
          procedure semplificate di cui all'art. 5, comma 1,  lettera
          a), del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
                2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento  di  una
          quota del trasporto di merci su strada ad  altre  modalita'
          di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello
          Spazio economico europeo, costituite in forma  di  societa'
          di capitali, ivi comprese le societa' cooperative,  e  agli
          utenti   di   servizi   di   trasporto   ferroviario    che
          commissionino o abbiano commissionato, a far  data  dal  15
          agosto 2018, servizi di trasporto combinato  o  trasbordato
          con treni  completi  in  arrivo  e  in  partenza  dal  nodo
          logistico e portuale di  Genova  e'  concesso,  per  l'anno
          2018, il contributo previsto dall'art. 1, commi 648 e  649,
          della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  fino  alla  misura
          doppia rispetto all'importo stabilito  dal  regolamento  di
          cui al decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai  relativi  oneri,  nel
          limite di 5 milioni di euro per l'anno  2018,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di  cui  all'art.  1,  comma  1230,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
                2-ter. Al fine di garantire  l'operativita'  portuale
          anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari  di
          navettamento  ovvero  di  treni  completi,  alternativi  al
          trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di
          cui al comma 1, e' previsto, per la durata di tredici  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, a compensazione  dei  maggiori  oneri
          connessi  alla  nuova  organizzazione  del  trasporto,   un
          contributo   nel   limite   massimo   di   euro    4    per
          treno/chilometro in favore delle imprese utenti di  servizi
          ferroviari e degli operatori del trasporto combinato,  come
          definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del  comma
          1 dell'art.  1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  14  luglio
          2017, n. 125. Il contributo non  e'  cumulabile  con  altri
          contributi  di  sostegno   all'intermodalita'   ferroviaria
          previsti  da  altre  norme  vigenti.   Le   modalita'   per
          l'attribuzione del contributo sono definite con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                2-quater. Al fine  di  compensare  i  maggiori  oneri
          delle  attivita'  di  manovra  derivanti,  a   parita'   di
          infrastrutture ferroviarie  portuali,  dall'incremento  del
          numero dei treni completi con origine  e  destinazione  nel
          bacino  di  Genova  Sampierdarena,   e'   riconosciuto   al
          concessionario del servizio, per la durata di tredici  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, un contributo nel limite  massimo  di
          200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le
          10  unita'.  Le   modalita'   di   rendicontazione   e   di
          attribuzione del contributo sono definite con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                2-quinquies. Agli oneri derivanti  dal  comma  2-ter,
          pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000  per
          l'anno 2019, e agli oneri  derivanti  dal  comma  2-quater,
          pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a  euro  600.000  per
          l'anno  2019,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del
          bilancio dell'Autorita' di sistema portuale del Mar  Ligure
          occidentale. Il Fondo per la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, e' ridotto di 1 milione di  euro  per  l'anno
          2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019. 
                2-sexies. I contributi di cui  al  presente  articolo
          sono concessi nel rispetto della  normativa  europea  sugli
          aiuti di Stato.» 
              - Si riporta l'art. 16, comma 2-bis), lettera  a),  del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
          Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
          delle infrastrutture, dei trasporti  e  della  circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          settembre 2021, n. 217: 
                «Art.  16  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          Commissari straordinari). - ... omissis ... 
                2-bis. All'art.  7  del  decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre  2018,  n.  130,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: ", nonche', ai soli fini delle  semplificazioni  di
          cui  al  comma  2,  agli   ulteriori   siti   retroportuali
          individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis"; 
                ... omissis ...» 
              - Il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  recante
          Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264. 
              - Il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  recante
          Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  giugno  2022  n.  79,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100. 
              - Il decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  recante
          Disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola comune, convertito, con modificazioni, dalla legge
          21  aprile  2023,  n.  41,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2023, n. 47. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 ottobre  2022,  recante  Conferimento  di  incarichi  ai
          Ministri senza portafoglio, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2022, n. 250. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          10 novembre 2022, recante  Conferimento  dell'incarico  per
          gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il
          PNRR al Ministro senza portafoglio on. Raffaele  Fitto,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  novembre  2022,  n.
          268. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 novembre 2022, recante Delega di  funzioni  al  Ministro
          on. Raffaele Fitto, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          25 novembre 2022, n. 276. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 ottobre 2022, recante Delega al Sottosegretario di Stato
          alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Presidente
          Alfredo Mantovano, per la firma dei decreti, degli  atti  e
          dei  provvedimenti  di  competenza   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  ad  esclusione  di  quelli   che
          richiedono una preventiva deliberazione del  Consiglio  dei
          ministri e di quelli  relativi  alle  attribuzioni  di  cui
          all'art.  5  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2022,  n.
          255. 
              - Si riporta l'art. 5  della  legge  23-8-1988  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 5 (Attribuzioni del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri).  -  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri a nome del Governo: 
                  a) comunica alle Camere la composizione del Governo
          e ogni mutamento in essa intervenuto; 
                  b) chiede la fiducia  sulle  dichiarazioni  di  cui
          alla  lettera  a)  del  comma  3  dell'art.   2   e   pone,
          direttamente  o  a  mezzo  di  un  Ministro   espressamente
          delegato, la questione di fiducia; 
                  c) sottopone  al  Presidente  della  Repubblica  le
          leggi per la promulgazione; in seguito, alla  deliberazione
          del Consiglio dei ministri,  i  disegni  di  legge  per  la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
                  d) controfirma  gli  atti  di  promulgazione  delle
          leggi  nonche'  ogni  atto  per  il  quale  e'  intervenuta
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  gli  atti  che
          hanno valore o forza di legge e, insieme  con  il  Ministro
          proponente, gli altri atti indicati dalla legge; 
                  e) presenta alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  Ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'art. 72 della Costituzione; 
                  f) esercita le attribuzioni di cui  alla  legge  11
          marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
                2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: 
                  a) indirizza ai ministri le direttive politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
                  b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
                  c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
                  c-bis) puo' deferire al Consiglio dei ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
                  d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
                  e)   adotta    le    direttive    per    assicurare
          l'imparzialita', il  buon  andamento  e  l'efficacia  degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di  particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al   Ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative; 
                  f) promuove l'azione dei  ministri  per  assicurare
          che le  aziende  e  gli  enti  pubblici  svolgano  la  loro
          attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
                  g)  esercita  le  attribuzioni  conferitegli  dalla
          legge in materia di servizi di sicurezza e  di  segreto  di
          Stato; 
                  h)   puo'   disporre,    con    proprio    decreto,
          l'istituzione di particolari Comitati di ministri,  con  il
          compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
                  i) puo'  disporre  la  costituzione  di  gruppi  di
          studio e di  lavoro  composti  in  modo  da  assicurare  la
          presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
                3.  Il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un Ministro: 
                  a)  promuove  e  coordina  l'azione   del   Governo
          relativa alle politiche comunitarie e assicura la  coerenza
          e la tempestivita' dell'azione di Governo e della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee, cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
                  a-bis)  promuove  gli  adempimenti  di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
                  b) promuove e coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto attiene ai rapporti con le  regioni  e  le  province
          autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo; 
                  b-bis) promuove, indirizza, coordina  l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per  la  banda  ultralarga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici. 
                4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  esercita
          le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo del comma 62 dell'art. 1 della legge  27
          dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  il
          sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo
          agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  abroga  il
          regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - La decisione n. 661/2010/UE (TEN  T)  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 7  luglio  2010,  recante  gli
          orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo   della   rete
          transeuropea dei trasporti (rifusione) (Testo rilevante  ai
          fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 agosto  2010,
          n. L 204. 
              - Per il testo del comma 63 dell'art. 1 della legge  27
          dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  36  della  legge  5
          ottobre 1991, n. 317 (Interventi  per  l'innovazione  e  lo
          sviluppo delle piccole imprese): 
                «Art.  36  (Sistemi  produttivi   locali,   distretti
          industriali e consorzi di sviluppo industriale).  -  1.  Si
          definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi
          omogenei, caratterizzati da una elevata  concentrazione  di
          imprese, prevalentemente di piccole e medie  dimensioni,  e
          da una peculiare organizzazione interna. 
                2. Si definiscono  distretti  industriali  i  sistemi
          produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da  una
          elevata concentrazione di imprese industriali nonche' dalla
          specializzazione produttiva di sistemi di imprese. 
                3. Ai sensi del titolo  II,  capo  III,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province
          autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   provvedono   alla
          individuazione dei sistemi  produttivi  locali  nonche'  al
          finanziamento di progetti  innovativi  e  di  sviluppo  dei
          sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici
          o privati. 
                4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti  ai
          sensi della vigente  legislazione  nazionale  e  regionale,
          sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni  soltanto
          il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi. 
                5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma
          4 promuovono,  nell'ambito  degli  agglomerati  industriali
          attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni  necessarie
          per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive  nei
          settori  dell'industria  e  dei  servizi.  A   tale   scopo
          realizzano  e  gestiscono,   in   collaborazione   con   le
          associazioni imprenditoriali e con le camere di  commercio,
          industria, artigianato e  agricoltura,  infrastrutture  per
          l'industria,  rustici  industriali,  servizi   reali   alle
          imprese, iniziative  per  l'orientamento  e  la  formazione
          professionale  dei  lavoratori,  dei  quadri  direttivi   e
          intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio
          sociale connesso alla produzione industriale».