IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI, 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17 commi 3 e 4; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.  107»  e,
in particolare, l'articolo 3, comma 3; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale» e, in particolare, l'articolo 4; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita» e, in particolare, l'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a
68; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'articolo  2  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53»,  con
particolare riferimento al capo III; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,  con  particolare  riferimento
agli articoli 43 e 46; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 30 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 166, del  20
luglio 2015, recante «Definizione  di  un  quadro  operativo  per  il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio  nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   delle   qualificazioni
professionali di  cui  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
dell'8 gennaio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 20, del  25
gennaio  2018,  recante  «Istituzione  del  Quadro  nazionale   delle
qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  del  Sistema  nazionale   di
certificazione delle competenze di  cui  al  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale,
n. 216, del 17 settembre 2018 recante «Criteri generali per  favorire
il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema
di istruzione e formazione professionale e per la  realizzazione,  in
via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale
per  il  rilascio  della  qualifica  e  del   diploma   professionale
quadriennale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 22 maggio 2018, pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale,
n. 243, del  18  ottobre  2018,  recante  «Recepimento  dell'Accordo,
sancito nella seduta della Conferenza  Stato-regioni  del  10  maggio
2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei
passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i  percorsi  di
istruzione  e  formazione  professionale  compresi   nel   repertorio
nazionale dell'offerta di istruzione e  formazione  professionale,  e
viceversa, in  attuazione  dell'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 24 maggio 2018,  n.  92,  concernente  il  «Regolamento
recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio
dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi  dell'articolo  3,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  61,  recante  la
revisione dei percorsi  dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'articolo 117 della  Costituzione,  nonche'  il  raccordo  con  i
percorsi  dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge  13  luglio
2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 luglio 2020, n. 56,
recante  «Decreto  di  recepimento  dell'Accordo  tra   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le  Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  riguardante  l'integrazione  e  modifica  del
Repertorio nazionale delle figure nazionali  di  riferimento  per  le
qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli  standard
minimi formativi relativi alle competenze di base e  dei  modelli  di
attestazione  intermedia  e  finale  dei  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione  Professionale,   di   cui   all'Accordo   in   Conferenza
Stato-regioni del 27 luglio 2011»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 5 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 13,  del  18
gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee  guida
per l'interoperativita' degli  enti  pubblici  titolari  del  sistema
nazionale di certificazione delle competenze»; 
  Vista la Decisione (UE)  2018/646  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un  quadro  comune  per  la
fornitura di servizi migliori  per  le  competenze  e  le  qualifiche
(Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE; 
  Vista la Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22  maggio
2017,  sul  quadro  europeo  delle  qualifiche  per   l'apprendimento
permanente -  EQF,  che  abroga  la  raccomandazione  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile  2008  sulla  costituzione  del
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; 
  Vista la Raccomandazione 2018/C 189/01 del Consiglio, del 22 maggio
2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; 
  Vista la  Raccomandazione  2020/C  417/01  del  Consiglio,  del  24
novembre 2020  relativa  all'istruzione  e  formazione  professionale
(IFP) per la competitivita', l'equita' sociale e la resilienza; 
  Preso atto delle  recenti  evoluzioni  normative,  con  particolare
riferimento alla definizione del sistema nazionale di  certificazione
delle  competenze,  all'istituzione  del   Quadro   nazionale   delle
qualificazioni,   alla   revisione   dei   percorsi   dell'istruzione
professionale,   nonche'   al   raccordo   con   i   nuovi   percorsi
dell'istruzione  e  formazione  professionale  di  cui   al   decreto
legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  e  successive   disposizioni
attuative,  che  richiedono  misure  e  interventi   di   adeguamento
costanti; 
  Tenuta presente la necessita' di assicurare gli  organici  raccordi
con i percorsi di istruzione professionale e di agevolare i reciproci
passaggi, lo scambio e il mutuo riconoscimento dei crediti  formativi
nell'ambito del sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo,
con particolare riferimento ai saperi e alle competenze  dell'obbligo
di istruzione e alle competenze culturali di base; 
  Considerato che, a seguito della manutenzione e  dell'aggiornamento
del  nuovo  Repertorio  delle  figure   nazionali   dell'offerta   di
istruzione  e  formazione  professionale   definiti   con   l'Accordo
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto  2019,  si  rende
necessario,  in  applicazione  del  punto  7.  dell'Accordo   stesso,
rimodulare l'Allegato 4) al decreto 24 maggio 2018, n. 92 recante  la
correlazione tra gli indirizzi dell'istruzione professionale  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo  n.  61/2017  e  le
figure di Operatore e Tecnico, cosi' come aggiornati con gli Allegati
2 e 3 dell'Accordo in questione; 
  Considerato che le figure di riferimento relative  alle  qualifiche
professionali  e  ai  diplomi  professionali  del  nuovo   Repertorio
nazionale  di  istruzione  e  formazione  professionale  sono   state
ridefinite  ed  aggiornate  secondo  i  criteri  di   descrizione   e
aggiornamento di cui all'Allegato 1 dell'Accordo 1° agosto 2019 ed in
particolare, per quanto concerne la correlazione  con  gli  indirizzi
dell'istruzione professionale, tenuto conto dei processi e alle  aree
di   attivita'   classificate   nell'Atlante   del    lavoro,    alla
classificazione  delle  attivita'  economiche  (ATECO  2007)  e  alla
classificazione delle professioni 2011, nonche' in  coerenza  con  le
regole  descrittive  e  compositive   delle   competenze   codificate
dall'Allegato 3) al citato decreto 30 giugno 2015 e dall'Allegato  2)
al citato decreto 8 gennaio 2018; 
  Considerato che  gli  standard  minimi  formativi  nazionali  delle
competenze  di   base   (linguistiche,   matematiche,   scientifiche,
tecnologiche, storico sociali ed economiche) del terzo e quarto  anno
dell'istruzione e formazione professionale  di  cui  all'Allegato  4)
dell'Accordo 1° agosto 2019, sono stati ridefiniti secondo criteri  e
modalita' tra cui  la  reciproca  leggibilita'  con  i  saperi  e  le
competenze dell'obbligo di istruzione, con quelle comuni dei percorsi
di IFTS e quelle dell'Istruzione Professionale di cui all'Allegato 1)
- Profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale  per  le
attivita' e  gli  insegnamenti  di  area  generale  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  24
maggio 2018, n. 92; 
  Considerato  che  i  profili  in   uscita   dei   nuovi   indirizzi
dell'istruzione professionale, come descritti negli Allegati 1 e 2 al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, del 24 maggio 2018, n. 92, sono anch'essi referenziati  alla
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007  e  ai  Settori
economico-professionali  e  che,  pertanto,   la   correlazione   tra
indirizzi di studio dell'istruzione professionale e figure  nazionali
di Operatore e Tecnico dell'istruzione e formazione professionale  si
potra'  determinare  tenuto  conto  delle  competenze  sviluppate   e
codificate  nei  rispettivi  percorsi  e   del   confronto   con   le
referenziazioni ai sistemi di classificazione sopra descritti; 
  Rilevato che, in linea generale, non per  tutti  gli  indirizzi  di
studio  dell'istruzione  professionale  e  per  tutte  le  figure  di
istruzione e formazione professionale e'  possibile  determinare  una
univoca  e  piena  correlazione   con   riferimento   agli   elementi
descrittivi dei profili in uscita e delle  figure  nazionali  e  alle
associazioni con i processi di lavoro e aree  di  attivita'/attivita'
economiche/professioni; 
  Ritenuto opportuno, nei casi sopra descritti, adottare un  criterio
orientato a favorire un sistema di correlazione quanto piu' ampio  al
fine  di  offrire  agli  studenti   opportunita'   diversificate   di
acquisizione di competenze e connesse certificazioni  spendibili  nel
mondo del  lavoro  tenuto  conto,  altresi',  della  possibilita'  di
organizzare, da parte degli istituti professionali e  dei  centri  di
formazione  professionale,  interventi  integrativi   e   misure   di
accompagnamento idonei  a  far  acquisire  agli  studenti  competenze
riconoscibili in termini di crediti formativi; 
  Considerato che la nuova struttura e i nuovi profili  delle  figure
dell'istruzione e formazione professionale di cui  all'Accordo  della
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, e l'analisi
di  correlazione  con  i  profili  in  uscita  dei  nuovi   indirizzi
dell'istruzione professionale  hanno  evidenziato  la  necessita'  di
aggiornare  e  integrare  le  referenziazioni  di  questi  ultimi  ad
ulteriori codici ATECO e Settori economico-professionali  rispetto  a
quanto  indicato  negli  Allegati  2   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018,  n.
92; 
  Rilevato, altresi', che l'applicazione delle prime  due  annualita'
dei  nuovi  ordinamenti  dell'istruzione  professionale  negli   anni
2018/2019 e 2019/2020 hanno fatto emergere  ulteriori  necessita'  di
individuazione di codici ATECO e Settori economico-professionali  per
alcuni indirizzi di studio dei percorsi di  istruzione  professionale
finalizzata a favorire il raccordo tra  i  percorsi  quinquennali  di
istruzione professionale  e  i  percorsi  di  qualifica  triennale  e
diploma quadriennale dell'istruzione e formazione  professionale  per
agevolare  la   possibilita'   per   gli   studenti   di   istruzione
professionale di poter accedere all'esame di qualifica o  di  diploma
quadriennale della IeFP e garantire una maggiore  e  piu'  funzionale
corrispondenza tra i profili di uscita degli indirizzi di studio  dei
percorsi di istruzione  professionale  e  la  domanda  di  competenze
tecnico-professionali richieste dal mondo produttivo,  del  lavoro  e
delle professioni; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione nella seduta plenaria n. 45 dell'11 agosto 2020; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 10 settembre 2020; 
  Acquisito il concerto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali con nota prot. n. 13997 del 7 agosto 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
con nota prot. n. 36234 del 1° settembre 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota  prot.  n.
3832 del 20 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 2021; 
  Vista la nota dell'8 settembre 2023, prot. n. 110073 con  la  quale
viene  data  la  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n.  400  del
1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento  e  integrazione  dei  codici  Ateco  e   dei   settori
  economico-professionali   per   gli   indirizzi    di    istruzione
  professionale 
 
  1.  Il  riferimento  degli  indirizzi  di  studio  alle   attivita'
economiche referenziate ai codici attivita' economiche (ATECO)  e  la
correlazione dei profili in  uscita  degli  indirizzi  di  studio  ai
settori economico professionali di cui all'Allegato 2 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24  maggio
2018,  n.  92  sono  integrati  ed  aggiornati,  per  gli   indirizzi
corrispondenti agli Allegati indicati al comma 2, tenuto conto  della
nuova Tabella di correlazione di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. La sezione relativa al «Riferimento  alle  attivita'  economiche
referenziate  ai  codici  ATECO»  e  alla  «Correlazione  ai  settori
economico-professionali» degli Allegati 2A, 2B, 2C, 2D, 2G e  2H  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 24 maggio 2018, n. 92,  e'  integrata  e  aggiornata  secondo
quanto  definito  nell'Allegato  A  al  presente  decreto,   che   ne
costituisce parte integrante. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              -  Si  riportano  gli  articoli   117   e   118   della
          Costituzione: 
                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
                «Art.  118.  -  Le   funzioni   amministrative   sono
          attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
          unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane,
          Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre
          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela
          dei beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              - Si riportano i commi 3 e  4  dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.» 
              - Si riporta il comma 3  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante  «Revisione  dei
          percorsi   dell'istruzione   professionale   nel   rispetto
          dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo  con
          i percorsi dell'istruzione e  formazione  professionale,  a
          norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera  d),  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112: 
                «3.  Con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il
          Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          della  salute,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   di   cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono determinati i profili di uscita  degli  indirizzi
          di studio di cui  al  comma  1,  i  relativi  risultati  di
          apprendimento, declinati in termini di competenze, abilita'
          e conoscenze.  Con  il  medesimo  decreto  e'  indicato  il
          riferimento  degli  indirizzi  di  studio  alle   attivita'
          economiche   referenziate   ai   codici   ATECO    adottati
          dall'Istituto nazionale di statistica  per  le  rilevazioni
          statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati
          almeno sino a livello di sezione e di correlate  divisioni.
          Il  decreto  contiene  altresi'  le  indicazioni   per   il
          passaggio  al  nuovo  ordinamento,  di  cui  al  successivo
          articolo 11, e le indicazioni per la  correlazione  tra  le
          qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito
          dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli
          indirizzi   dei   percorsi   quinquennali   dell'istruzione
          professionale anche al fine di facilitare  il  sistema  dei
          passaggi di cui all'articolo 8.» 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.
          53, recante: «Delega al Governo per  la  definizione  delle
          norme generali sull'istruzione  e  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni in materia  di  istruzione  e  formazione
          professionale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67: 
                «Art.  4  (Alternanza  scuola-lavoro).  -  1.   Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 18  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196, al fine di  assicurare  agli  studenti
          che  hanno  compiuto  il  quindicesimo  anno  di  eta'   la
          possibilita' di realizzare i corsi  del  secondo  ciclo  in
          alternanza scuola-lavoro, come modalita'  di  realizzazione
          del  percorso  formativo  progettata,  attuata  e  valutata
          dall'istituzione scolastica e formativa  in  collaborazione
          con  le  imprese,  con  le   rispettive   associazioni   di
          rappresentanza e con le  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, che assicuri ai  giovani,  oltre
          alla  conoscenza  di  base,  l'acquisizione  di  competenze
          spendibili nel mercato del lavoro, il Governo  e'  delegato
          ad adottare, entro il termine di  ventiquattro  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge e  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi  2  e  3,  della  legge  stessa,  un
          apposito  decreto  legislativo  su  proposta  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite  le
          associazioni maggiormente  rappresentative  dei  datori  di
          lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18  anni,
          attraverso l'alternanza di periodi di studio e  di  lavoro,
          sotto  la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica  o
          formativa, sulla base di convenzioni con imprese o  con  le
          rispettive associazioni di rappresentanza o con  le  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  o  con
          enti pubblici  e  privati  ivi  inclusi  quelli  del  terzo
          settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
          di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale  di
          lavoro.    Le    istituzioni    scolastiche,    nell'ambito
          dell'alternanza scuola-lavoro, possono  collegarsi  con  il
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
          assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa  con  le
          regioni,  la  frequenza  negli  istituti   d'istruzione   e
          formazione professionale di corsi integrati  che  prevedano
          piani di studio progettati  d'intesa  fra  i  due  sistemi,
          coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso
          degli operatori di ambedue i sistemi; 
                  b) fornire indicazioni generali per il  reperimento
          e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie  alla
          realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi  gli
          incentivi per le imprese, la valorizzazione  delle  imprese
          come luogo formativo e l'assistenza tutoriale; 
                  c)  indicare   le   modalita'   di   certificazione
          dell'esito positivo del  tirocinio  e  di  valutazione  dei
          crediti formativi acquisiti dallo studente. 
                2.  I  compiti  svolti  dal  docente  incaricato  dei
          rapporti con le imprese e del  monitoraggio  degli  allievi
          che  si  avvalgono   dell'alternanza   scuola-lavoro   sono
          riconosciuti  nel   quadro   della   valorizzazione   della
          professionalita' del personale docente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 51 a 61
          e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante
          «Disposizioni in materia di riforma del mercato del  lavoro
          in una prospettiva di crescita», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153: 
                «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
          del lavoro). - Omissis 
                51. In linea con le indicazioni dell'Unione  europea,
          per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
          intrapresa dalle persone in modo  formale,  non  formale  e
          informale,  nelle  varie  fasi  della  vita,  al  fine   di
          migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze,  in
          una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
          Le relative politiche sono determinate a livello  nazionale
          con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          sentito il Ministro dello sviluppo economico e  sentite  le
          parti   sociali,   a   partire   dalla   individuazione   e
          riconoscimento del  patrimonio  culturale  e  professionale
          comunque accumulato dai cittadini e  dai  lavoratori  nella
          loro  storia  personale  e  professionale,  da  documentare
          attraverso  la   piena   realizzazione   di   una   dorsale
          informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
          dati centrali e territoriali esistenti. 
                52. Per apprendimento formale si intende  quello  che
          si attua nel sistema di istruzione  e  formazione  e  nelle
          universita' e istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica,  e   che   si   conclude   con   il
          conseguimento di un titolo di studio o di una  qualifica  o
          diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato  a
          norma del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  14
          settembre  2011,  n.   167,   o   di   una   certificazione
          riconosciuta. 
                53. Per apprendimento non formale si  intende  quello
          caratterizzato da una scelta  intenzionale  della  persona,
          che si realizza al di fuori dei sistemi indicati  al  comma
          52, in  ogni  organismo  che  persegua  scopi  educativi  e
          formativi, anche  del  volontariato,  del  servizio  civile
          nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
                54. Per apprendimento  informale  si  intende  quello
          che, anche a prescindere da  una  scelta  intenzionale,  si
          realizza nello svolgimento, da parte di  ogni  persona,  di
          attivita' nelle  situazioni  di  vita  quotidiana  e  nelle
          interazioni  che  in  essa  hanno  luogo,  nell'ambito  del
          contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 
                55. Con la medesima intesa di cui  al  comma  51  del
          presente  articolo,  in  coerenza  con  il   principio   di
          sussidiarieta'  e  nel   rispetto   delle   competenze   di
          programmazione delle regioni,  sono  definiti,  sentite  le
          parti sociali, indirizzi per  l'individuazione  di  criteri
          generali e priorita' per la promozione e il  sostegno  alla
          realizzazione  di   reti   territoriali   che   comprendono
          l'insieme dei servizi di istruzione,  formazione  e  lavoro
          collegati organicamente  alle  strategie  per  la  crescita
          economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma  del
          welfare,   l'invecchiamento   attivo,   l'esercizio   della
          cittadinanza attiva, anche da  parte  degli  immigrati.  In
          tali  contesti,  sono  considerate  prioritarie  le  azioni
          riguardanti: 
                  a) il sostegno alla  costruzione,  da  parte  delle
          persone, dei propri percorsi di apprendimento formale,  non
          formale ed informale di cui  ai  commi  da  51  a  54,  ivi
          compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando
          i fabbisogni di competenza delle  persone  in  correlazione
          con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di
          riferimento, con  particolare  attenzione  alle  competenze
          linguistiche e digitali; 
                  b) il riconoscimento  di  crediti  formativi  e  la
          certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; 
                  c) la fruizione di servizi  di  orientamento  lungo
          tutto il corso della vita. 
                56. Alla realizzazione e  allo  sviluppo  delle  reti
          territoriali dei servizi concorrono anche: 
                  a) le universita', nella loro autonomia, attraverso
          l'inclusione  dell'apprendimento  permanente   nelle   loro
          strategie istituzionali, l'offerta formativa  flessibile  e
          di qualita', che comprende anche la formazione a  distanza,
          per  una  popolazione  studentesca  diversificata,   idonei
          servizi  di   orientamento   e   consulenza,   partenariati
          nazionali,  europei  e  internazionali  a  sostegno   della
          mobilita'  delle  persone  e  dello  sviluppo  sociale   ed
          economico; 
                  b) le imprese, attraverso rappresentanze  datoriali
          e sindacali; 
                  c) le camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  nell'erogazione  dei   servizi   destinati   a
          promuovere la crescita del sistema  imprenditoriale  e  del
          territorio, che comprendono la formazione,  l'apprendimento
          e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita
          dalle persone; 
                  d)   l'Osservatorio   sulla   migrazione    interna
          nell'ambito del territorio nazionale istituito con  decreto
          del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  11
          dicembre  2009,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo  2010;  le  strutture
          territoriali degli enti pubblici di ricerca. 
                57. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                58. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, sentito  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata, nel rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti
          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
          le parti sociali, uno o piu'  decreti  legislativi  per  la
          definizione delle norme generali e dei  livelli  essenziali
          delle  prestazioni,  riferiti  agli  ambiti  di  rispettiva
          competenza dello Stato,  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano,  per  l'individuazione  e
          validazione degli apprendimenti non  formali  e  informali,
          con riferimento  al  sistema  nazionale  di  certificazione
          delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) individuazione e validazione degli apprendimenti
          non formali e informali di cui ai commi 53 e 54,  acquisiti
          dalla  persona,  quali  servizi  effettuati  su   richiesta
          dell'interessato, finalizzate a valorizzare  il  patrimonio
          culturale e professionale delle persone e la consistenza  e
          correlabilita' dello stesso in  relazione  alle  competenze
          certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
          dei commi da 64 a 68; 
                  b) individuazione e validazione  dell'apprendimento
          non formale e informale di cui alla lettera  a)  effettuate
          attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona  e
          sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto  delle
          scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare  a
          tutti pari opportunita'; 
                  c) riconoscimento delle esperienze di lavoro  quale
          parte  essenziale  del  percorso  educativo,  formativo   e
          professionale della persona; 
                  d)  definizione  dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni  per  l'erogazione  dei  servizi  di  cui  alla
          lettera  a)  da  parte   dei   soggetti   istituzionalmente
          competenti in materia di istruzione, formazione  e  lavoro,
          ivi incluse le imprese e  loro  rappresentanze  nonche'  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
                  e)    possibilita'    di    riconoscimento    degli
          apprendimenti non  formali  e  informali  convalidati  come
          crediti formativi in relazione ai titoli  di  istruzione  e
          formazione e alle qualificazioni  compresi  nel  repertorio
          nazionale di cui al comma 67; 
                  f)   previsione   di   procedure    di    convalida
          dell'apprendimento   non   formale   e   informale   e   di
          riconoscimento dei crediti da parte  dei  soggetti  di  cui
          alla  lettera  d),  ispirate  a  principi  di  semplicita',
          trasparenza,  rispondenza  ai  sistemi  di  garanzia  della
          qualita'  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale   e
          professionale accumulato nel tempo dalla persona; 
                  g) effettuazione di riscontri e prove di  cui  alla
          lettera b) sulla base di quadri  di  riferimento  e  regole
          definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e  ai
          sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da
          assicurare,  anche  a  garanzia  dell'equita'  e  del  pari
          trattamento  delle   persone,   la   comparabilita'   delle
          competenze certificate sull'intero territorio nazionale. 
                59. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  58,
          con  riferimento  alle  certificazioni  di  competenza,  e'
          considerato  anche  il  ruolo  svolto  dagli  organismi  di
          certificazione accreditati dall'organismo  unico  nazionale
          di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 
                60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  58,  il
          Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative  e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri direttivi. 
                61. Dall'adozione dei decreti legislativi di  cui  al
          comma 58 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ferma restando  la  facolta'
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano di stabilire la quota  dei  costi  a  carico  della
          persona che  chiede  la  convalida  dell'apprendimento  non
          formale e informale  e  la  relativa  certificazione  delle
          competenze. 
                Omissis 
                64. Il sistema pubblico nazionale  di  certificazione
          delle competenze si fonda su standard  minimi  di  servizio
          omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto  dei
          principi  di  accessibilita',  riservatezza,   trasparenza,
          oggettivita' e tracciabilita'. 
                65. La certificazione delle competenze acquisite  nei
          contesti formali, non  formali  ed  informali  e'  un  atto
          pubblico  finalizzato  a  garantire  la  trasparenza  e  il
          riconoscimento degli apprendimenti,  in  coerenza  con  gli
          indirizzi fissati dall'Unione  europea.  La  certificazione
          conduce al rilascio di un  certificato,  un  diploma  o  un
          titolo  che  documenta  formalmente  l'accertamento  e   la
          convalida effettuati da un ente pubblico o da  un  soggetto
          accreditato o autorizzato. Le procedure  di  certificazione
          sono ispirate a criteri di semplificazione,  tracciabilita'
          e  accessibilita'  della  documentazione  e  dei   servizi,
          soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di  cui
          al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli  atti
          amministrativi e di tutela della privacy. 
                66. Per competenza certificabile ai sensi  del  comma
          64, si intende un insieme strutturato di  conoscenze  e  di
          abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54
          e  riconoscibili  anche  come  crediti  formativi,   previa
          apposita  procedura   di   validazione   nel   caso   degli
          apprendimenti  non  formali  e  informali  secondo   quanto
          previsto dai commi da 58 a 61. 
                67.  Tutti  gli  standard  delle   qualificazioni   e
          competenze certificabili ai sensi del sistema  pubblico  di
          certificazione sono  raccolti  in  repertori  codificati  a
          livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
          accessibili  in  un  repertorio  nazionale  dei  titoli  di
          istruzione   e   formazione    e    delle    qualificazioni
          professionali. 
                68. Con il medesimo decreto  legislativo  di  cui  al
          comma 58, sono definiti: 
                  a) gli standard di certificazione delle  competenze
          e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di  cui  al
          comma 64, che contengono gli  elementi  essenziali  per  la
          riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni
          in ambito regionale, nazionale ed europeo; 
                  b) i criteri per la definizione e  l'aggiornamento,
          almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale  dei  titoli
          di  istruzione  e   formazione   e   delle   qualificazioni
          professionali; 
                  c) le modalita' di registrazione  delle  competenze
          certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
          alle anagrafi del cittadino. 
                  Omissis» 
              - La legge 13 luglio 2015, n.  107,  recante:  «Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante:
          «Definizione  delle  norme  generali   sul   diritto-dovere
          all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo  2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103. 
              - Il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,
          recante:  «Norme  generali  e  livelli   essenziali   delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
          legge 28 marzo 2003, n. 53», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257. 
              - Il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,
          recante: «Definizione delle norme generali  e  dei  livelli
          essenziali  delle  prestazioni   per   l'individuazione   e
          validazione degli apprendimenti non formali e  informali  e
          degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
          certificazione delle competenze, a norma  dell'articolo  4,
          commi 58 e 68, della legge  28  giugno  2012,  n.  92»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2013,  n.
          39. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  43  e  46  del
          decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,   recante:
          «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
          1,  comma  7,  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
          S.O. 
                «Art. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore). - 1. L'apprendistato  per  la  qualifica  e  il
          diploma professionale e il certificato di  specializzazione
          tecnica superiore e' strutturato in modo  da  coniugare  la
          formazione effettuata in  azienda  con  l'istruzione  e  la
          formazione professionale svolta dalle istituzioni formative
          che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
          e  formazione  sulla  base  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre  2005,
          n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46. 
                2. Possono essere assunti con il contratto di cui  al
          comma 1, in tutti i settori di  attivita',  i  giovani  che
          hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al  compimento  dei
          25.   La   durata   del   contratto   e'   determinata   in
          considerazione della qualifica o del diploma da  conseguire
          e non puo' in ogni caso essere superiore a  tre  anni  o  a
          quattro   anni   nel   caso   di   diploma    professionale
          quadriennale. 
                3. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  46,
          comma 1,  la  regolamentazione  dell'apprendistato  per  la
          qualifica e il diploma professionale e  il  certificato  di
          specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle  regioni
          e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di
          regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato
          per  la  qualifica  e  il  diploma   professionale   e   il
          certificato  di  specializzazione  tecnica   superiore   e'
          rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          che ne disciplina l'esercizio con propri decreti. 
                4. In relazione  alle  qualificazioni  contenute  nel
          Repertorio di cui all'articolo 41, comma  3,  i  datori  di
          lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad  un  anno  il
          contratto  di  apprendistato  dei  giovani  qualificati   e
          diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi  di
          cui al comma 1, per il consolidamento e  l'acquisizione  di
          ulteriori      competenze      tecnico-professionali      e
          specialistiche, utili anche ai fini  dell'acquisizione  del
          certificato di specializzazione  tecnica  superiore  o  del
          diploma di  maturita'  professionale  all'esito  del  corso
          annuale integrativo di cui all' articolo 15, comma  6,  del
          decreto legislativo  n.  226  del  2005.  Il  contratto  di
          apprendistato puo' essere prorogato fino ad un  anno  anche
          nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
          l'apprendista  non  abbia  conseguito  la   qualifica,   il
          diploma,  il  certificato   di   specializzazione   tecnica
          superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito
          del corso annuale integrativo. 
                5. Possono essere, altresi', stipulati  contratti  di
          apprendistato, di durata  non  superiore  a  quattro  anni,
          rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno  dei
          percorsi   di   istruzione   secondaria   superiore,    per
          l'acquisizione,  oltre  che  del  diploma   di   istruzione
          secondaria    superiore,    di     ulteriori     competenze
          tecnico-professionali rispetto a quelle gia'  previste  dai
          vigenti regolamenti scolastici, utili  anche  ai  fini  del
          conseguimento del certificato di  specializzazione  tecnica
          superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo
          8-bis  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128. Sono fatti salvi, fino  alla  loro  conclusione,  i
          programmi sperimentali per lo  svolgimento  di  periodi  di
          formazione  in  azienda  gia'  attivati.  Possono   essere,
          inoltre, stipulati contratti di  apprendistato,  di  durata
          non superiore a due anni, per i giovani che frequentano  il
          corso annuale integrativo che si conclude  con  l'esame  di
          Stato, di cui all'articolo 6,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
                6. Il datore  di  lavoro  che  intende  stipulare  il
          contratto di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore  sottoscrive  un  protocollo  con   l'istituzione
          formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce  il
          contenuto e la durata degli obblighi formativi  del  datore
          di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui
          all'articolo 46, comma 1.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          definiti  i  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
          percorsi di apprendistato, e, in particolare,  i  requisiti
          delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il  monte  orario
          massimo del percorso scolastico che puo' essere  svolto  in
          apprendistato, nonche' il numero di ore  da  effettuare  in
          azienda,  nel  rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  e  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
          provincie  autonome.  Nell'apprendistato  che   si   svolge
          nell'ambito  del  sistema  di   istruzione   e   formazione
          professionale regionale, la formazione esterna  all'azienda
          e' impartita nell'istituzione formativa a cui  lo  studente
          e' iscritto e non puo' essere superiore  al  60  per  cento
          dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al  50  per
          cento per il  terzo  e  quarto  anno,  nonche'  per  l'anno
          successivo finalizzato al conseguimento del certificato  di
          specializzazione tecnica, in ogni  caso  nell'ambito  delle
          risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  nel
          rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente. 
                7. Per le ore di formazione svolte nella  istituzione
          formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni  obbligo
          retributivo. Per le ore di formazione a carico  del  datore
          di lavoro e' riconosciuta al  lavoratore  una  retribuzione
          pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono
          fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 
                8. Per le regioni e le province autonome di Trento  e
          Bolzano che  abbiano  definito  un  sistema  di  alternanza
          scuola-lavoro,  i  contratti  collettivi  stipulati   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          specifiche  modalita'  di   utilizzo   del   contratto   di
          apprendistato,  anche   a   tempo   determinato,   per   lo
          svolgimento di attivita' stagionali. 
                9. Successivamente al conseguimento della qualifica o
          del diploma professionale ai sensi del decreto  legislativo
          n.  226  del  2005,  nonche'  del  diploma  di   istruzione
          secondaria  superiore,  allo   scopo   di   conseguire   la
          qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali,   e'
          possibile la trasformazione del contratto in  apprendistato
          professionalizzante.  In  tal  caso,  la   durata   massima
          complessiva dei  due  periodi  di  apprendistato  non  puo'
          eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
          di cui all'articolo 42, comma 5.» 
                «Art.  46  (Standard  professionali  e  formativi   e
          certificazione delle competenze).  -  1.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
          ricerca e  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definiti  gli
          standard formativi  dell'apprendistato,  che  costituiscono
          livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo
          16 del decreto legislativo n. 226 del 2005. 
                2.  La  registrazione  nel  libretto  formativo   del
          cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013,
          e' di competenza: a) del datore di lavoro, nel contratto di
          apprendistato professionalizzante, per quanto  riguarda  la
          formazione   effettuata   per   il   conseguimento    della
          qualificazione  professionale  ai  fini  contrattuali;   b)
          dell'istituzione   formativa   o   ente   di   ricerca   di
          appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato
          per la qualifica e il diploma professionale, il diploma  di
          istruzione  secondaria  superiore  e  il   certificato   di
          specializzazione  tecnica  superiore  e  nel  contratto  di
          apprendistato di alta formazione e ricerca. 
                3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche  e
          qualificazioni professionali acquisite in  apprendistato  e
          consentire  una  correlazione  tra  standard  formativi   e
          standard professionali e' istituito presso il Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio  delle
          professioni  predisposto  sulla   base   dei   sistemi   di
          classificazione  del  personale  previsti   nei   contratti
          collettivi di lavoro e  in  coerenza  con  quanto  previsto
          nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni,  province
          autonome e parti  sociali  del  17  febbraio  2010,  da  un
          apposito organismo tecnico di cui fanno parte il  Ministero
          dell'istruzione, della  universita'  e  della  ricerca,  le
          associazioni  dei  datori  di  lavoro  e   dei   lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano. 
                4.  Le  competenze  acquisite  dall'apprendista  sono
          certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello
          studente  secondo  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare, nel rispetto
          dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.» 
              - Il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  recante:
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  gennaio
          2020, n. 6. La legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro  della  salute,
          24 maggio 2018, n. 92, concernente il «Regolamento  recante
          la disciplina dei profili  di  uscita  degli  indirizzi  di
          studio dei percorsi di istruzione professionale,  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
          2017,  n.   61,   recante   la   revisione   dei   percorsi
          dell'istruzione professionale  nel  rispetto  dell'articolo
          117 della Costituzione, nonche' il raccordo con i  percorsi
          dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),  della  legge
          13 luglio 2015,  n.  107»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 luglio 2018. 
              - Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con
          il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 7  luglio
          2020, n. 56, recante «Decreto di  recepimento  dell'Accordo
          tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
          ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          riguardante  l'integrazione  e  modifica   del   Repertorio
          nazionale delle figure  nazionali  di  riferimento  per  le
          qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli
          standard minimi formativi relativi alle competenze di  base
          e dei modelli  di  attestazione  intermedia  e  finale  dei
          percorsi di Istruzione e Formazione Professionale,  di  cui
          all'Accordo  in  Conferenza  Stato-regioni  del  27  luglio
          2011». 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali,  di  concerto  con  il  Ministro   dell'istruzione
          dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione  e  il  ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico
          del 5 gennaio 2021, recante  «Disposizioni  per  l'adozione
          delle  linee  guida  per  l'interoperativita'  degli   enti
          pubblici titolari del sistema nazionale  di  certificazione
          delle competenze», e' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale,
          n. 13, del 18 gennaio 2021. 
              - La Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 18 aprile 2018,  relativa  a  un  quadro
          comune  per  la  fornitura  di  servizi  migliori  per   le
          competenze e le  qualifiche  (Europass)  e  che  abroga  la
          decisione n. 2241/2004/CE,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 2 maggio 2018, L 112. 
              - La Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22
          maggio  2017,  sul  quadro  europeo  delle  qualifiche  per
          l'apprendimento   permanente   -   EQF,   che   abroga   la
          raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio  del
          23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo  delle
          qualifiche per l'apprendimento  permanente,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15  giugno
          2017, C 189. 
              - La Raccomandazione 2018/C 189/01 del  Consiglio,  del
          22  maggio  2018  relativa  alle  competenze   chiave   per
          l'apprendimento permanente, e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 4 giugno 2018, n. C 189. 
              - La Raccomandazione 2020/C 417/01 del  Consiglio,  del
          24  novembre  2020  relativa  all'istruzione  e  formazione
          professionale  (IFP)  per  la   competitivita',   l'equita'
          sociale e  la  resilienza,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 2 dicembre 2020, C 417. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto 24 maggio 2018, n. 92 si
          veda nelle note alle premesse.