IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025», e, in particolare, l'articolo 12; 
  Visto il decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  ottobre  2023,   n.   137,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  di  processo  penale,  di  processo
civile,  di  contrasto  agli  incendi  boschivi,  di  recupero  dalle
tossicodipendenze, di salute e di  cultura,  nonche'  in  materia  di
personale della magistratura e della pubblica amministrazione», e, in
particolare, l'articolo 10; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in  particolare,  gli  articoli
52, 53 e 54; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento  concernente  modifiche  al
regolamento di organizzazione  del  Ministero  della  cultura,  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
ottobre 2023, n.  167,  recante  «Regolamento  recante  modifiche  al
regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169»; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
nella riunione del 27 novembre 2023; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2023; 
  Visto il parere del Consiglio superiore  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici del 1° dicembre 2023; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 gennaio 2024; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 marzo 2024; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  cultura,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Funzioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina  l'organizzazione  del  Ministero
della  cultura,  di  seguito  denominato  «Ministero».  Il  Ministero
provvede  alla  tutela  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  alla
gestione e valorizzazione, anche economica, del patrimonio  culturale
e alla promozione delle attivita' culturali ed esercita  le  funzioni
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300, nonche' quelle  ad  esso  attribuite  da  ogni  altra  norma  in
attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali. 
  2. Il Ministro della cultura e' di seguito denominato «Ministro». 
 
          NOTE 
          Avvertenza 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,
          recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni dei Ministeri»: 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
          pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
          lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
          Cattolica per l'anno 2025»: 
                «Art. 12 (Disposizioni in materia  di  personale  del
          Ministero della cultura). - 1. Al  fine  di  consentire  il
          rafforzamento della capacita' organizzativa  del  Ministero
          della  cultura  e  garantire  l'efficacia  delle   relative
          azioni, la dotazione organica  del  medesimo  Ministero  e'
          incrementata di cento unita' di personale non dirigenziale,
          nel rispetto delle disposizioni del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, con particolare riguardo  alla  rappresentativita'  di
          genere, da inquadrare nell'ambito dell'area  delle  elevate
          professionalita'. A tali fini, il Ministero  della  cultura
          e'  autorizzato  ad  assumere,  con  contratto  di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, un  contingente  pari  a
          cento unita' di personale non dirigenziale,  da  inquadrare
          nell'ambito  dell'area  delle   elevate   professionalita',
          mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche,
          anche  senza  il  previo  esperimento  delle  procedure  di
          mobilita', per una quota non  inferiore  al  cinquanta  per
          cento,  e  per  la   restante   quota   tramite   procedure
          comparative secondo le modalita' di  cui  all'articolo  52,
          comma 1-bis, quarto periodo,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e, in  ogni  caso,  nel  rispetto  delle
          disposizioni contenute nei contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro. 
                2. Ai fini dell'attuazione del  comma  1,  in  deroga
          alle disposizioni di  cui  all'articolo  52,  comma  1-bis,
          ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165, e' autorizzata una  spesa  pari  a  600.000  euro  per
          l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure  concorsuali
          e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno  2024.  Agli
          oneri  di  cui  al  primo  periodo  si  provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          cultura. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                2-bis. Al  fine  di  assicurare  l'adempimento  delle
          accresciute funzioni del  Ministero  della  cultura,  anche
          connesse  agli  interventi   relativi   al   PNRR   e,   in
          particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46
          del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  21  aprile  2023,  n.  41,  il
          contingente  di   personale   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione  del   Ministro   della   cultura   di   cui
          all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,
          n. 169, anche estraneo alla  pubblica  amministrazione,  e'
          incrementato di un  numero  complessivo  massimo  di  dieci
          unita'; il contingente dei consiglieri di cui  al  comma  4
          del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice
          capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo  articolo
          5, e' incrementato complessivamente  di  dieci  unita'.  Ai
          fini di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di
          606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2024. 
                2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis,  pari  a
          606.067 euro per l'anno 2023 e a  1.212.134  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2024,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          cultura. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 10  agosto  2023,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante:
          «Disposizioni urgenti in materia  di  processo  penale,  di
          processo civile, di contrasto  agli  incendi  boschivi,  di
          recupero dalle tossicodipendenze, di salute e  di  cultura,
          nonche' in materia di personale della magistratura e  della
          pubblica amministrazione»: 
                «Art. 10 (Disposizioni in materia  di  cultura  e  di
          organizzazione  del  Ministero  della  cultura).  -  1.  Al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
          particolare, svolge le funzioni e i  compiti  di  spettanza
          dello Stato nelle seguenti aree funzionali: 
                    a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; 
                    b)  gestione  e  valorizzazione  del   patrimonio
          culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; 
                    c) promozione dello spettacolo,  delle  attivita'
          cinematografiche, teatrali, musicali, di  danza,  circensi,
          dello spettacolo viaggiante;  promozione  delle  produzioni
          cinematografiche,    audiovisive,     radiotelevisive     e
          multimediali; 
                    d) promozione delle attivita' culturali; sostegno
          all'attivita'  di  associazioni,  fondazioni,  accademie  e
          altre istituzioni di cultura; 
                    e)   studio,   ricerca,   innovazione   ed   alta
          formazione nelle materie di competenza; 
                    f) promozione del libro e  sviluppo  dei  servizi
          bibliografici  e   bibliotecari   nazionali;   tutela   del
          patrimonio bibliografico; gestione e  valorizzazione  delle
          biblioteche nazionali; 
                    g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e
          valorizzazione degli archivi statali; 
                    h) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
          letteraria; 
                    i) promozione delle imprese culturali e creative,
          della creativita' contemporanea, della cultura  urbanistica
          e architettonica e  partecipazione  alla  progettazione  di
          opere destinate ad attivita' culturali; 
                    i-bis) vigilanza  sull'Istituto  per  il  credito
          sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza»; 
                  b) all'articolo 54, il comma 1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    «1. Il Ministero  si  articola  in  dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il  numero  dei
          dipartimenti  non  puo'  essere  superiore  a  quattro,  in
          riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53,  e
          il numero delle posizioni di livello dirigenziale  generale
          non puo' essere superiore a trentadue, ivi inclusi  i  capi
          dei dipartimenti.». 
                    2. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          regolamenti di organizzazione, da  adottare,  entro  il  31
          marzo 2024, mediante le procedure di  cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,
          continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169. Gli incarichi dirigenziali  generali  e  non  generali
          decadono  con  il  perfezionamento   delle   procedure   di
          conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni
          caso fatte  salve  le  funzioni  delle  strutture  preposte
          all'attuazione degli  interventi  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza di cui all'articolo 1,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.  41,  nonche'
          della  Soprintendenza  speciale  per  il   PNRR,   di   cui
          all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108. 
                    3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
          al comma 1,  lettera  b),  pari  a  171.460  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2024,    si    provvede    mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della cultura. 
                    4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022,  n.
          140, il comma 3 e' abrogato. 
                    5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1°
          giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole «15 settembre 2023»
          sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023». 
                    5-bis.  Al  comma  2-bis  dell'articolo  14   del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  il
          secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «I  relativi
          incarichi  possono  essere  conferiti,  con  procedure   di
          selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni,  a
          persone  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
          professionale, in possesso di una documentata esperienza di
          elevato  livello  nella  gestione  e   valorizzazione   del
          patrimonio culturale, nella gestione di istituti  e  luoghi
          della  cultura  o  nella  gestione  di   strutture,   enti,
          organismi  pubblici  e  privati,  nonche'  a   esperti   di
          riconosciuta fama nelle materie  afferenti  allo  specifico
          istituto o luogo della cultura o in materie attinenti  alla
          gestione del  patrimonio  culturale,  anche  in  deroga  ai
          contingenti di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  comunque  nei  limiti
          delle  dotazioni  finanziarie  destinate   a   legislazione
          vigente  al  personale  dirigenziale  del  Ministero  della
          cultura. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  22,
          comma  7,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96». 
              - Si riporta il testo degli articoli 52, 53  e  54  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
          «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 52 (Attribuzioni).  -  1.  Il  ministero  della
          cultura esercita, anche in  base  alle  norme  del  decreto
          legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  e  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,
          le attribuzioni spettanti allo Stato  in  materia  di  beni
          culturali  materiali  e  immateriali,  beni  paesaggistici,
          spettacolo,  cinema  e   audiovisivo,   eccettuate   quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai  sensi  e  per
          gli effetti degli articoli  1,  comma  2,  e  3,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le
          funzioni conferite dalla vigente legislazione alle  regioni
          ed agli enti locali. 
                2. Al ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          presidenza  del  consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali. 
                Art. 53 (Aree funzionali).  -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni e i  compiti  di  spettanza
          dello Stato nelle seguenti aree funzionali: 
                  a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; 
                  b) gestione e valorizzazione, anche economica,  del
          patrimonio  culturale  materiale   e   immateriale,   degli
          istituti e dei luoghi della cultura; 
                  c) promozione  dello  spettacolo,  delle  attivita'
          cinematografiche, teatrali, musicali, di  danza,  circensi,
          dello spettacolo viaggiante;  promozione  delle  produzioni
          cinematografiche,    audiovisive,     radiotelevisive     e
          multimediali; 
                  d) promozione delle attivita'  culturali;  sostegno
          all'attivita'  di  associazioni,  fondazioni,  accademie  e
          altre istituzioni di cultura; 
                  e) studio, ricerca, innovazione ed alta  formazione
          nelle materie di competenza; 
                  f) promozione del  libro  e  sviluppo  dei  servizi
          bibliografici  e   bibliotecari   nazionali;   tutela   del
          patrimonio bibliografico; gestione e  valorizzazione  delle
          biblioteche nazionali; 
                  g) tutela del patrimonio archivistico;  gestione  e
          valorizzazione degli archivi statali; 
                  h) diritto d'autore e disciplina  della  proprieta'
          letteraria; 
                  i) promozione delle imprese culturali  e  creative,
          della creativita' contemporanea, della cultura  urbanistica
          e architettonica e  partecipazione  alla  progettazione  di
          opere destinate ad attivita' culturali; 
                  i-bis)  vigilanza  sull'Istituto  per  il   credito
          sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza. 
                Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si  articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli  4  e
          5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere  superiore  a
          quattro,  in  riferimento  alle  aree  funzionali  di   cui
          all'articolo 53, e il numero  delle  posizioni  di  livello
          dirigenziale  generale  non   puo'   essere   superiore   a
          trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. 
                2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4. 
                2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
          di cui all'articolo 2 (236), comma  1,  lettera  c),  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia  vigente  o
          sia stato deliberato nei dieci anni  antecedenti  lo  stato
          d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, puo', in via
          temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque
          anni, riorganizzare  gli  uffici  del  Ministero  esistenti
          nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma  rimanendo
          la dotazione organica complessiva e senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.