AVVERTENZA: 
 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del lesto unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di  facilitare  la  lettura  delle  nuove
disposizioni di legge. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui coordinati. 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
 
                               Art. 1. 
 
  1. A favore dei lavoratori  dipendenti  delle  societa'  costituite
dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge
28 novembre 1980, n. 784 (a), dell'articolo  1,  secondo  comma,  del
decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 settembre 1982, n. 684 (b), dell'articolo 1, comma  2,
del  decreto-legge  21  febbraio  1985,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  1985,   n.   143   (c),   e
dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31  maggio  1984,  n.  193
(d),  il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  e'
prorogato al 31 dicembre 1987. 
  2. E' altresi' prorogato fino al 31 dicembre  1987  il  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  a  favore  dei  lavoratori
dipendenti delle societa'  costituite  dalla  GEPI  S.p.a.  ai  sensi
dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.
807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982,  n.  63
(e), nei casi in cui il trattamento gia' concesso venga a scadere nel
corso dell'anno 1987. 
  3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo  3
del  decreto-legge  29  luglio  1982,   n.   482,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  settembre  1982,  n.  684  (b),  sulla
contabilita' separata delle somme occorrenti  per  la  corresponsione
del predetto trattamento. 
  4. Il periodo di concessione dell'indennita' prevista dall'articolo
1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9
dicembre 1982, n. 918 (f), prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma
4, del decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  787,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 (g),  puo'  essere
prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il  graduale
assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie  delle
aziende commissariate. 
  5. Il periodo  massimo  previsto  dall'articolo  4,  comma  6,  del
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   787,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1986,  n.  45  (g),  per  la
corresponsione  del  trattamento  di  cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  ai  dipendenti  delle   imprese   in   amministrazione
straordinaria che entro la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto  abbiano  ottenuto  la   proroga   di   sei   mesi   prevista
dall'articolo  9  del  decreto-legge  9  dicembre   1986,   n.   835,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  1987,  n.  19
(h), e' ulteriormente incrementato di sei mesi. 
  6. I regimi speciali previsti  dalle  disposizioni  richiamate  nei
commi 1, 2 e 4, saranno armonizzati alla data di  entrata  in  vigore
della nuova disciplina  organica  degli  interventi  straordinari  di
integrazione salariale. 
  --------------- 
  (a) Si trascrive  il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  della  legge
n.784/1980 (Norme  per  la  ricapitalizzazione  della  GEPI,  per  la
razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica,  per  la
salvaguardia  dell'unita'   funzionale,   della   continuita'   della
produzione   e   della   gestione   degli   impianti    del    gruppo
Liquigas-Liquichimica  e  per  la  realizzazione  del   progetto   di
metanizzazione): «Nei  casi  espressamente  definiti  dal  CIPI,  con
propria delibera, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sulla base della  gravita'  delle  crisi
aziendali,  espressamente  specificate  per   singole   aziende,   in
relazione alla situazione economica di  singoli  comuni  e  province,
nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo  1  del
testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  per  il   Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218,  nonche'  in  relazione  ai  punti  di  crisi  del  piano  di
risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980  ed  ubicati  in
territorio  depresso  immediatamente  limitrofo   alle   aree   prima
delimitate, la GEPI e' autorizzata a costituire societa'  aventi  per
oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il
reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette». 
  (b) L'art. 1, secondo comma, del  D.L.  n.  482/1982  (Proroga  del
termine per gli  interventi  della  GEPI  ai  sensi  della  legge  28
novembre 1980, n. 784, concernente norme  per  la  ricapitalizzazione
della GEPI, e del termine di cui al sesto  comma  dell'art.  1  della
medesima legge), quale risulta modificato dall'art. 1 della legge  n.
944/1982, e' il seguente: «La GEPI e'  autorizzata  a  promuovere  le
iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende,
espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali  siano
localizzate nel comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non
inferiore a 500». 
  Si trascrive il testo dell'art. 3 del medesimo decreto: 
  «Art.  3.  -  Le  somme  occorrenti  per  la   corresponsione   del
trattamento  di  cui  al  precedente  articolo  2  affluiscono   alla
contabilita' separata per gli interventi straordinari della  gestione
ordinaria della Cassa per l'integrazione dei  guadagni  degli  operai
dell'industria». 
  (c)  Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del   D.L.   n.   23/1985
(Disposizioni  urgenti  in  materia   di   interventi   nei   settori
dell'industria e della distribuzione commerciale) e' il seguente: «2.
In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. e' autorizzata,  nei
casi espressamente definiti dal  Comitato  interministeriale  per  il
coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria  delibera
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi  anche
con carattere parziale e sostitutivo, nonche' a  costituire  societa'
aventi per oggetto la promozione di iniziative  produttive  idonee  a
consentire il reimpiego  di  dipendenti  licenziati  da  imprese  del
settore meccanico localizzate in provincia  di  Latina  con  piu'  di
novecento addetti e di dipendenti in cassa  integrazione  di  imprese
del settore  abbigliamento  in  provincia  di  Salerno  con  piu'  di
novecento  addetti,  nonche'  da  imprese   del   settore   meccanico
localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con piu' di  trecento
addetti». 
  (d) Il quinto comma dell'art. 5 della legge n. 193/1984 (Misure per
la razionalizzazione del settore siderurgico e  di  intervento  della
GEPI S.p.a.) cosi' recita: «In deroga alla normativa vigente la  GEPI
S.p.a. e' autorizzata, nei casi espressamente definiti dal  CIPI  con
propria delibera 
  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di  iniziative
produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di  aziende
appartenenti al settore  delle  fibre  sintetiche  ed  ubicate  nella
provincia di Novara». 
  (e) L'art. 4 del D.L. n. 807/1981 (Autorizzazione alla GEPI  S.p.a.
ad intervenire nel settore dell'elettronica dei  beni  di  consumo  e
della connessa componentistica) e' cosi' formulato:  «Art.  4.  -  Il
CIPI, con  delibera  di  approvazione  dei  piani  specifici  di  cui
all'ultimo comma del precedente articolo 1, puo' autorizzare la  GEPI
a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di  iniziative
produttive  idonee  a  consentire   il   reimpiego   dei   lavoratori
eventualmente eccedenti  il  fabbisogno  delle  imprese  o  dei  rami
aziendali del settore dell'elettronica di beni  di  consumo  e  della
componentistica connessa, ubicati nei territori di  cui  all'art.  1,
del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978,  n.  218,  nonche'
nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art.
1 dello stesso testo unico. 
  Il  CIPI  provvedera',  altresi',   con   apposite   delibere,   ad
individuare le iniziative piu' idonee per favorire il  reimpiego  dei
lavoratori eventualmente eccedenti nei settori  di  cui  al  presente
decreto per restante territorio nazionale». 
  (f) Il testo dell'art. 1  del  D.L  n.  796/1982  e'  riportato  in
appendice. 
  (g) Con il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 787/1985, il periodo  di
concessione dell'indennita' di cui all'art. 1 del  D.L.  n.  796/1982
soprariportato [v. nota (f)]  poteva  essere  prorogato  fino  al  31
dicembre 1986. 
  Il comma 6 del medesimo art. 4 aumenta  da  dodici  a  ventiquattro
mesi il periodo massimo previsto dall'art. 2 del D.L. n. 23/1985 [per
il titolo si veda la precedente nota (c)], per la corresponsione  nel
trattamento  di  Cassa   integrazione   guadagni   straordinario   ai
dipendenti delle imprese in  amministrazione  straordinaria,  per  le
quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa. 
  (h) Con l'art. 9 del D.L. n. 835/1986  (Norme  per  le  imprese  in
crisi sottoposte ad amministrazione  straordinaria,  per  il  settore
siderurgico  e  per  l'avvio  dell'attivita'  dell'Agenzia   per   la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) il periodo di cui al comma
6 dell'art. 4 del D.L. n. 787/1985 [si veda la precedente  nota  (g)]
e' incrementato di sei mesi.