AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del lesto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Art. 1. 1. A favore dei lavoratori dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 (a), dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684 (b), dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 (c), e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (d), il trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato al 31 dicembre 1987. 2. E' altresi' prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 (e), nei casi in cui il trattamento gia' concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987. 3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684 (b), sulla contabilita' separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento. 4. Il periodo di concessione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918 (f), prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 (g), puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate. 5. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 (g), per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19 (h), e' ulteriormente incrementato di sei mesi. 6. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4, saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale. --------------- (a) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n.784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione): «Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravita' delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI e' autorizzata a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette». (b) L'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 482/1982 (Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'art. 1 della medesima legge), quale risulta modificato dall'art. 1 della legge n. 944/1982, e' il seguente: «La GEPI e' autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non inferiore a 500». Si trascrive il testo dell'art. 3 del medesimo decreto: «Art. 3. - Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2 affluiscono alla contabilita' separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria». (c) Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 23/1985 (Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale) e' il seguente: «2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. e' autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonche' a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con piu' di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con piu' di novecento addetti, nonche' da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con piu' di trecento addetti». (d) Il quinto comma dell'art. 5 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) cosi' recita: «In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. e' autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara». (e) L'art. 4 del D.L. n. 807/1981 (Autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica) e' cosi' formulato: «Art. 4. - Il CIPI, con delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, puo' autorizzare la GEPI a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica di beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'art. 1, del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonche' nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art. 1 dello stesso testo unico. Il CIPI provvedera', altresi', con apposite delibere, ad individuare le iniziative piu' idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente decreto per restante territorio nazionale». (f) Il testo dell'art. 1 del D.L n. 796/1982 e' riportato in appendice. (g) Con il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 787/1985, il periodo di concessione dell'indennita' di cui all'art. 1 del D.L. n. 796/1982 soprariportato [v. nota (f)] poteva essere prorogato fino al 31 dicembre 1986. Il comma 6 del medesimo art. 4 aumenta da dodici a ventiquattro mesi il periodo massimo previsto dall'art. 2 del D.L. n. 23/1985 [per il titolo si veda la precedente nota (c)], per la corresponsione nel trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinario ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa. (h) Con l'art. 9 del D.L. n. 835/1986 (Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) il periodo di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 787/1985 [si veda la precedente nota (g)] e' incrementato di sei mesi.