IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative; 
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; 
  Vista  la  legge  23  novembre  1939,  n.  1966,   che   disciplina
l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; 
  Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le  norme
di attuazione della citata legge n. 1966/1939; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni private e  l'istituzione  dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985,  con  il
quale alla «Previdenza S.p.a. - Societa' fiduciaria e di  revisione»,
con  sede  legale  in  Roma,  e'  stata   revocata   l'autorizzazione
all'esercizio sulle attivita' fiduciaria e di revisione, ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre  1939,  n.
1966; 
  Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale
la «Previdenza S.p.a. - Societa' fiduciaria e di revisione», con sede
legale in Roma, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del  citato  testo  unico  n.
449/1959; 
  Visto il decreto-legge 5  giugno  1986,  n.  233,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 1° agosto  1986,  n.  430,  recante  norme
urgenti  sulla  liquidazione  coatta  amministrativa  delle  societa'
fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e  disposizioni
sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2  dichiara  soggette
alla  liquidazione  coatta   amministrativa,   con   esclusione   del
fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  quando  venga  dichiarato  lo  stato   di
insolvenza, le societa'  direttamente  o  indirettamente  controllate
dalla societa' posta in liquidazione coatta amministrativa; 
  Vista la sentenza del 3-4 novembre 1987, n. 1480/87, con  la  quale
il tribunale di Roma ha  dichiarato  lo  stato  di  insolvenza  della
S.r.l. Andromeda immobiliare, con sede in Roma, via Flaminia, 203; 
  Considerato che la S.r.l. Andromeda immobiliare, con sede in  Roma,
e' controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Societa'  fiduciaria  e  di
revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta  amministrativa,
che ne detiene il 100% del capitale sociale; 
  Ritenuto, pertanto, ai sensi del  predetto  art.  2,  primo  comma,
lettera b), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito,  con
modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover  disporre
la  liquidazione  coatta  amministrativa   della   S.r.l.   Andromeda
immobiliare, con sede in Roma; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  La S.r.l. Andromeda immobiliare, con sede  in  Roma,  e'  posta  in
liquidazione coatta  amministrativa  e  ne  e'  nominato  commissario
liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.