IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che  modifica  gli  articoli
398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla  prevenzione
e  all'eliminazione  dei  disturbi  alle  radiotrasmissioni  ed  alle
radioricezioni; 
  Visti i decreti  ministeriali  23  aprile  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 111  del  30  aprile  1974,  23  ottobre  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre  1974,  10
marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79  del  22  marzo
1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 del
5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977,  12  dicembre  1978,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del  1°  agosto  1979,  29
dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  356  del  31
dicembre 1980; 
  Visto il decreto interministeriale  29  dicembre  1981,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982; 
  Visto il decreto ministeriale 3  novembre  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 23 novembre 1982; 
  Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 18 maggio 1985; 
  Riconosciuta l'opportunita' di accordare agli  utilizzattori  degli
apparati radioelettrici  ricetrasmittenti  di  debole  potenza,  gia'
muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle
deroghe fissate nell'art. 6 del citato  decreto  interministeriale  2
aprile 1985; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il termine di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile
1985 e' prorogato al 31 dicembre 1988. 
  L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a  tutti
gli effetti, delle concessioni rilasciate a norma delle  disposizioni
richiamate nell'art. 6 del decreto di cui al comma precedente. 
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 19 dicembre 1987 
 
                                             Il Ministro delle poste  
                                            e delle telecomunicazioni 
                                                     Mammi'           
 
   Il Ministro dell'industria    
del commercio e dell'artigianato 
           Battaglia