IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 77, lettera d), che riserva alla competenza statale l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche; Viste le domande presentate dai produttori interessati in data 10 maggio 1984 e dalla comunita' montana Terminio Cervialto sita in Montella con deliberazione n. 1321 del 17 settembre 1985, intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Castagna di Montella»; Vista la documentazione allegata alla predetta domanda dalla quale risulta che le castagne prodotte negli agri del comune di Montella e di alcuni comuni limitrofi presentano caratteristiche qualitative particolari e di pregio e che la produzione riveste nella zona notevole importanza socio-economica; Considerato che si tratta di un prodotto tipico e tradizionale della zona, avente caratteristiche ben definite ed una notorieta' connessa ad esse per cui si rende opportuno distinguerlo da altre varieta' selezionate; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Campania con delibera della giunta in data 10 luglio 1986; Visti i pareri favorevoli espressi dalle giunte dei comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Montemarano, Volturara Irpina, Nusco e Cassano Irpino; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere le domande anzidette; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Castagna di Montella» ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione.