IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
616, ed in particolare  l'art.  77,  lettera  d),  che  riserva  alla
competenza statale l'adozione  dei  provvedimenti  di  riconoscimento
delle denominazioni di origine e tipiche; 
  Viste le domande presentate dai produttori interessati in  data  10
maggio 1984 e dalla comunita'  montana  Terminio  Cervialto  sita  in
Montella con deliberazione n. 1321 del 17 settembre 1985,  intese  ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Castagna di Montella»; 
  Vista la documentazione allegata alla predetta domanda dalla  quale
risulta che le castagne prodotte negli agri del comune di Montella  e
di alcuni comuni  limitrofi  presentano  caratteristiche  qualitative
particolari e di pregio  e  che  la  produzione  riveste  nella  zona
notevole importanza socio-economica; 
  Considerato che si tratta di  un  prodotto  tipico  e  tradizionale
della zona, avente caratteristiche ben  definite  ed  una  notorieta'
connessa ad esse per cui si rende  opportuno  distinguerlo  da  altre
varieta' selezionate; 
  Visto il parere favorevole  espresso  dalla  regione  Campania  con
delibera della giunta in data 10 luglio 1986; 
  Visti i pareri favorevoli  espressi  dalle  giunte  dei  comuni  di
Montella, Bagnoli Irpino,  Montemarano,  Volturara  Irpina,  Nusco  e
Cassano Irpino; 
  Ritenuta l'opportunita', in  relazione  alle  considerazioni  sopra
esposte, di accogliere le domande anzidette; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  «Castagna
di  Montella»  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione. 
  Tale denominazione e'  riservata  al  prodotto  che  risponde  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione.